Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.
In sintesi
Abrogazione e sistema attuale
L’art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. La norma disciplinava le sanzioni amministrative applicabili ai sostituti d'imposta che avevano omesso o reso incompleta la dichiarazione dei sostituti d'imposta (l’attuale Modello 770).
Contenuto della disposizione abrogata
La norma abrogata prevedeva:
Disciplina attuale per i sostituti d'imposta
Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997 (per le ritenute non versate) e dall’art. 3 (per le irregolarità dei modelli 770). Il D.Lgs. 87/2024 ha ulteriormente rivisto le sanzioni, rendendo il sistema più proporzionato e prevedendo riduzioni per i sostituti che regolarizzano spontaneamente la propria posizione. I sostituti che omettono la presentazione del Modello 770 sono soggetti alle sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione, con gli stessi criteri applicati ai contribuenti ordinari.
Domande frequenti
L’art. 47 è ancora applicabile ai sostituti d'imposta?
No. L’art. 47 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.
Quali sanzioni si applicano oggi per l’omessa presentazione del Modello 770?
L’omessa presentazione del Modello 770 comporta le sanzioni per omessa dichiarazione previste dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997, pari al 120%-240% delle ritenute non dichiarate (minimo 250 euro). La presentazione tardiva entro 90 giorni riduce la sanzione.
Cosa prevedeva la norma abrogata per i nominativi omessi nella dichiarazione?
La norma originale prevedeva una sanzione aggiuntiva da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ogni nominativo di percipiente omesso nella dichiarazione del sostituto. Oggi le omissioni dei singoli percipienti sono considerate nell’ambito della valutazione complessiva dell’incompletezza della dichiarazione.