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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 38 c.c. Obbligazioni

In vigore

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

In sintesi

  • I creditori dell'associazione possono rivalersi sul fondo comune.
  • Rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
  • La responsabilità personale non è sussidiaria: il creditore può agire direttamente contro gli agenti senza preventiva escussione del fondo.
  • La norma è posta a tutela dei terzi che contrattano con un ente privo di personalità giuridica.

I terzi possono agire sul fondo comune e sui beni degli associati personalmente.

Ratio

L'assenza di personalità giuridica nell'associazione non riconosciuta priva i creditori della garanzia del patrimonio autonomo tipica delle persone giuridiche. L'art. 38 c.c. colma questa lacuna con un doppio livello di tutela: il fondo comune come primo bersaglio e la responsabilità personale solidale di chi ha agito come secondo livello. La norma disincentiva altresì comportamenti opportunistici da parte di chi gestisce l'ente.

Analisi

La responsabilità ex art. 38 c.c. è personale e solidale, non sussidiaria: il creditore non è tenuto a escutere prima il fondo comune. «Le persone che hanno agito» comprende non solo chi ha firmato il contratto, ma chiunque abbia concretamente gestito l'affare per conto dell'associazione. La Cassazione ha costantemente interpretato la norma in senso oggettivo: rileva il fatto dell'agire in nome dell'ente, non la qualifica formale rivestita. Non risponde chi, pur ricoprendo cariche interne, non ha partecipato all'atto gestorio specifico.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un'associazione non riconosciuta assume obbligazioni verso terzi: contratti di fornitura, locazione, prestazioni d'opera, responsabilità extracontrattuale da fatto illecito dei preposti. Non si applica alle associazioni riconosciute, le quali rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio.

Connessioni

L'art. 38 c.c. si collega all'art. 37 c.c. (fondo comune aggredibile) e all'art. 36 c.c. (chi agisce in nome dell'ente). Sul piano processuale, si raccorda con le norme sulla legittimazione passiva e sulla solidarietà (art. 1292 ss. c.c.). La giurisprudenza ha esteso il principio anche alle obbligazioni retributive e contributive verso i dipendenti dell'associazione.

Domande frequenti

Quali beni rispondono delle obbligazioni associative?

Il fondo comune dell'associazione e personalmente i beni dei rappresentanti.

I terzi possono agire solo sul fondo comune?

No, possono agire sia sul fondo che sui beni personali di chi ha rappresentato l'associazione.

La responsabilità è personale?

Sì, chi ha agito a nome dell'associazione risponde personalmente e solidalmente.

Cosa significa 'solidalmente'?

Significa che il terzo può esigere il pagamento da ciascuno dei responsabili per l'intero.

I terzi sono protetti dalla responsabilità?

Sì, i terzi hanno diritto di rivalersi sul fondo e sulle persone che hanno rappresentato l'ente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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