Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 c.c. – Obbligazioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

In sintesi

  • L'art. 38 c.c. disciplina la responsabilita' per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute.
  • I terzi possono soddisfarsi sul fondo comune dell'associazione per le obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.
  • Rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
  • La responsabilita' personale colpisce chi ha agito, non automaticamente tutti gli associati.
  • La norma mira a tutelare i terzi contraenti a fronte dell'assenza di personalita' giuridica e di un capitale garantito.
Indice dei contenuti

L'art. 38 c.c. detta la regola sulla responsabilita' patrimoniale delle associazioni non riconosciute, cioe' di quelle formazioni associative prive di personalita' giuridica perché non hanno ottenuto il riconoscimento. Tali enti, pur sprovvisti della personalita', sono ammessi dall'ordinamento e dotati di una propria soggettivita' e di un patrimonio, il fondo comune. La norma risolve il problema, cruciale per i terzi, di sapere su quali patrimoni potranno soddisfarsi per le obbligazioni contratte dall'associazione. La risposta del codice e' duplice: i terzi possono aggredire il fondo comune e, in più, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

L'autonomia patrimoniale imperfetta

L'art. 38 e' la disposizione che fonda la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta delle associazioni non riconosciute. A differenza degli enti dotati di personalita' giuridica, dove opera il principio della responsabilita' limitata e il patrimonio dell'ente costituisce l'unica garanzia per i creditori, qui la separazione tra patrimonio dell'ente e patrimonio di chi agisce e' solo parziale. Il fondo comune risponde delle obbligazioni, ma a esso si aggiunge la responsabilita' personale di chi ha agito: si parla percio' di autonomia imperfetta, perché il velo tra ente e persone non e' pieno come nelle persone giuridiche riconosciute.

La responsabilita' del fondo comune

La prima garanzia per i terzi e' il fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi (art. 37 c.c.). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Il fondo e' destinato allo scopo associativo e, finché dura l'associazione, gli associati non possono chiederne la divisione né pretendere la quota in caso di recesso. Esso costituisce un patrimonio autonomo, aggredibile dai creditori dell'associazione per le obbligazioni regolarmente assunte dai rappresentanti.

La responsabilita' personale e solidale di chi ha agito

Accanto al fondo comune, la norma prevede che delle obbligazioni rispondano anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Questo e' il profilo più caratteristico dell'art. 38. La responsabilita' personale non colpisce indistintamente tutti gli associati, ma chi ha agito, cioe' chi ha concretamente posto in essere l'atto da cui e' sorta l'obbligazione, spendendo il nome dell'ente. Si tratta di una responsabilita' che si aggiunge a quella del fondo comune e che ha carattere solidale tra coloro che hanno agito, a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sull'operato di tali soggetti.

Il criterio dell'aver agito in nome e per conto

Il fulcro della responsabilita' personale e' l'aver agito in nome e per conto dell'associazione. L'orientamento consolidato lega questa responsabilita' all'attività negoziale concretamente svolta da chi ha speso il nome dell'ente, indipendentemente dalla carica formale rivestita. ciò significa che risponde personalmente chi ha materialmente trattato e concluso l'affare, e non chi rivesta una carica ma sia rimasto estraneo alla singola operazione. Questo criterio funzionale tutela i terzi, che possono individuare un soggetto responsabile, e al tempo stesso evita di estendere la responsabilita' a chi non ha partecipato all'atto.

Il rapporto tra le due responsabilita'

La responsabilita' del fondo comune e quella personale di chi ha agito non si escludono ma concorrono. Il terzo creditore può contare su entrambe le garanzie, secondo le regole generali. La giurisprudenza e la dottrina hanno discusso a lungo il rapporto tra le due, ma resta fermo il dato testuale per cui la responsabilita' personale e solidale di chi ha agito si aggiunge a quella del fondo. ciò rafforza notevolmente la posizione del terzo, che non e' esposto al rischio di trovarsi di fronte a un ente privo di patrimonio capiente.

Ambito applicativo: dalle associazioni ai partiti e sindacati

L'art. 38 si applica a una vasta gamma di enti privi di personalita' giuridica: associazioni culturali, sportive, di volontariato, comitati e, secondo la tradizione, anche partiti politici e sindacati, storicamente organizzati come associazioni non riconosciute. La disciplina ha quindi un campo di applicazione assai ampio e una rilevanza pratica notevole, perché tocca la vita di moltissime formazioni sociali che operano senza aver chiesto il riconoscimento. La normativa di settore e le riforme del terzo settore possono incidere su profili specifici, ma il nucleo dell'art. 38 conserva la sua centralita'.

La funzione di tutela dei terzi

La ratio dell'art. 38 e' chiaramente la protezione dei terzi che entrano in rapporto con un ente sprovvisto di personalita' giuridica e, quindi, privo delle garanzie tipiche delle persone giuridiche, come un capitale minimo e regimi pubblicitari. A fronte di questa minore tutela, il codice compensa attribuendo ai creditori una doppia garanzia: il fondo comune e la responsabilita' personale di chi ha agito. E' un punto di equilibrio tra la liberta' di associazione, che non può essere subordinata al riconoscimento, e l'esigenza di certezza e sicurezza dei traffici giuridici.

La posizione di chi cessa dalla carica o subentra

poiché la responsabilita' personale e' ancorata all'aver agito in nome e per conto dell'ente, essa si cristallizza in relazione alla singola operazione. Chi ha agito risponde di quell'obbligazione anche se successivamente cessa dalla carica o esce dall'associazione, perché la responsabilita' deriva dall'atto compiuto e non dalla permanenza nella posizione di rappresentante. Specularmente, chi subentra in una carica non risponde automaticamente delle obbligazioni sorte da atti compiuti da altri prima del suo ingresso, se non vi ha preso parte. Questo criterio funzionale assicura che la responsabilita' segua chi ha effettivamente determinato l'obbligazione, garantendo prevedibilita' e coerenza nei rapporti con i terzi.

La fase di scioglimento e i rapporti con i creditori

Allo scioglimento dell'associazione non riconosciuta, il fondo comune resta destinato al soddisfacimento dei creditori sociali prima di ogni eventuale devoluzione. La responsabilita' personale e solidale di chi ha agito non viene meno per effetto dello scioglimento: i creditori conservano le proprie garanzie sia sul residuo del fondo sia nei confronti delle persone che hanno agito. Questo assetto evita che lo scioglimento possa essere utilizzato per sottrarsi alle obbligazioni assunte e conferma la funzione protettiva della norma, che accompagna l'ente lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla costituzione di fatto fino alla fase di estinzione e liquidazione dei rapporti pendenti.

Domande frequenti

Chi risponde delle obbligazioni di un'associazione non riconosciuta?

Rispondono il fondo comune dell'associazione e, in aggiunta, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Le due responsabilita' concorrono a tutela del terzo creditore.

Tutti gli associati rispondono personalmente?

No. La responsabilita' personale e solidale colpisce solo chi ha concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, non automaticamente tutti gli associati ne' chi sia rimasto estraneo all'operazione.

Che cos'e' il fondo comune?

E' il patrimonio dell'associazione non riconosciuta, formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi. Costituisce un patrimonio autonomo aggredibile dai creditori per le obbligazioni assunte dai rappresentanti.

Perche' si parla di autonomia patrimoniale imperfetta?

Perche' la separazione tra patrimonio dell'ente e patrimonio di chi agisce e' solo parziale: il fondo comune risponde, ma vi si aggiunge la responsabilita' personale di chi ha agito, a differenza degli enti con personalita' giuridica.

L'art. 38 si applica a partiti e sindacati?

Si, in linea generale: partiti politici e sindacati sono tradizionalmente organizzati come associazioni non riconosciute, alle quali si applica la disciplina dell'art. 38 c.c., salve specifiche normative di settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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