Art. 52 CCII – Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.
3. L’istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l’atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonchè al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L’art. 52 CCII governa la tutela cautelare endoprocessuale esperibile nel corso del giudizio di reclamo di cui all’art. 51 CCII. La norma risponde all’esigenza di bilanciare due interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, l’immediata esecutività della sentenza del tribunale, sancita dall’art. 51, comma 4 CCII, che garantisce la rapida apertura e prosecuzione della procedura concorsuale; dall’altro, la necessità di salvaguardare le ragioni del reclamante che dimostri la fondatezza della propria impugnazione, evitando che nelle more del giudizio si compiano atti irreversibili.
La disposizione va coordinata con l’art. 51, comma 4 CCII (che rinvia all’art. 52 per la sospensione), con l’art. 53 CCII (che disciplina gli effetti della revoca) e, per gli accordi di ristrutturazione, con l’art. 61 CCII. Non trova applicazione in questa sede la disciplina codicistica della sospensione dell’efficacia esecutiva ai sensi degli artt. 283 e 373 c.p.c., in quanto la norma speciale prevale.
Presupposti per la concessione della sospensione
Il comma 1 subordina la sospensione alla ricorrenza di gravi e fondati motivi. La formula, che richiama quella del fumus boni iuris e del periculum in mora tipici della tutela cautelare, è interpretata dall’orientamento prevalente nel senso di richiedere una valutazione prognostica sulla serietà delle censure mosse al provvedimento impugnato, nonché sulla possibile irreversibilità del pregiudizio che si consumerebbe nelle more del giudizio di reclamo. Non è sufficiente la mera pendenza del reclamo.
La richiesta di sospensione può provenire da parte del reclamante o del curatore: la legittimazione di quest'ultimo è coerente con il suo ruolo di tutore degli interessi della massa, potendo egli valutare che la prosecuzione della liquidazione arrechi un danno ai creditori (ad esempio in caso di vendita forzata di beni a valori depressi mentre è pendente un reclamo fondato).
Oggetto della sospensione: liquidazione e inibitoria del piano
Il comma 1 contempla due distinti oggetti della sospensione, a seconda della sentenza impugnata:
a) Se la sentenza ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, la corte può sospendere, «in tutto o in parte o temporaneamente», la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della procedura. La sospensione parziale o temporanea consente alla corte di calibrare la misura con flessibilità, ad esempio bloccando solo la vendita di determinati beni o sospendendo le operazioni di accertamento del passivo.
b) Se la sentenza ha omologato un concordato preventivo, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o accordi di ristrutturazione dei debiti, la corte può ordinare l'inibitoria, in tutto, in parte o temporaneamente, dell’attuazione del piano o dei pagamenti. Si evita così che il debitore esegua in tutto o in parte il piano mentre pende il reclamo che potrebbe determinarne la revoca.
Misure accessorie a tutela dei creditori e della continuità aziendale
Il comma 2 attribuisce alla corte un potere discrezionale di adottare misure accessorie «opportune» per tutelare i creditori e la continuità aziendale. La disposizione riflette la centralità che il CCII attribuisce alla salvaguardia dell’impresa in funzionamento: la sospensione della liquidazione non può tradursi in un vuoto di governo dell’azienda. In concreto, la corte potrà nominare un commissario temporaneo, imporre obblighi informativi al debitore o al curatore, ovvero autorizzare pagamenti urgenti necessari per preservare la continuità.
Procedimento e provvedimento
Il comma 3 disciplina le modalità di proposizione dell’istanza di sospensione: il reclamante la formula con il reclamo, le altre parti con l’atto di costituzione. Il presidente, con decreto, fissa la comparizione dinanzi al collegio in camera di consiglio e ordina la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore o commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero. La corte decide con decreto non ricorribile per cassazione (comma 4), assicurando così la definitività e la rapidità della pronuncia cautelare.
Domande frequenti
Chi può chiedere la sospensione della liquidazione in pendenza del reclamo?
Il reclamante (con il reclamo) e le altre parti (con l’atto di costituzione), nonché il curatore, su istanza rivolta alla corte di appello ai sensi dell’art. 52, comma 1 CCII.
Qual è il presupposto per ottenere la sospensione ex art. 52 CCII?
La ricorrenza di gravi e fondati motivi, che implicano una valutazione prognostica sulla serietà del reclamo e sul rischio di pregiudizio irreversibile nelle more del giudizio.
Il decreto che decide sull’istanza di sospensione è impugnabile in cassazione?
No. L’art. 52, comma 4 CCII esclude espressamente la ricorribilità per cassazione del decreto della corte di appello sulla sospensione.
La sospensione ex art. 52 può essere parziale o temporanea?
Sì. La corte può disporre la sospensione in tutto, in parte o temporaneamente, calibrando la misura sulle specifiche esigenze del caso concreto (art. 52, comma 1 CCII).