Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 105 ter T.U.B. Commissari in temporaneo affiancamento.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.”

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In sintesi

  • L'art. 105-bis TUB (nella sua denominazione attuale art. 105-ter, in vigore dal 9 gennaio 2026) disciplina i commissari in temporaneo affiancamento nel contesto del gruppo bancario.
  • Il potere di nomina dei commissari in temporaneo affiancamento (art. 75-bis TUB) può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, delle società italiane indicate agli artt. 69.1 e 69.2 TUB e delle società del gruppo bancario.
  • Il presupposto è il ricorrere delle condizioni degli artt. 70 e 98 TUB (irregolarità gravi, violazioni normative, deterioramento della situazione finanziaria).
  • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo relativo all'amministrazione straordinaria della capogruppo.
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, nell'ambito del più recente adeguamento del TUB al framework europeo di vigilanza bancaria.
Indice dei contenuti

Inquadramento dell'art. 105-ter TUB (già art. 105-bis)

L'articolo 105-ter del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rubricato nel JSON di riferimento come art. 105-bis, è stato introdotto dal D.Lgs. 208/2025 ed è in vigore dal 9 gennaio 2026. La norma disciplina l'applicazione dell'istituto dei commissari in temporaneo affiancamento nel contesto dei gruppi bancari, estendendo a questi ultimi il meccanismo già previsto dall'art. 75-bis TUB per le singole banche.

L'istituto dei commissari in temporaneo affiancamento: art. 75-bis TUB

L'art. 75-bis TUB, introdotto nell'ambito delle misure di intervento precoce recepite dalla Direttiva BRRD, prevede la possibilità per la Banca d'Italia di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento agli organi di gestione della banca, senza sostituirli. A differenza dell'amministrazione straordinaria (che comporta la sostituzione integrale degli organi), i commissari in affiancamento operano parallelamente agli organi esistenti, con funzioni di monitoraggio, assistenza e, se necessario, autorizzazione preventiva per determinate categorie di atti.

Questo strumento intermedio consente un intervento precoce e graduato, coerente con il principio di proporzionalità che informa il framework BRRD e il Single Supervisory Mechanism. I commissari in affiancamento non assumono la gestione dell'istituto, ma ne influenzano le decisioni strategiche, potendo esercitare diritti di veto o di approvazione preventiva.

Estensione ai gruppi bancari: la novità dell'art. 105-ter TUB

L'art. 105-ter estende l'applicazione del meccanismo dei commissari in affiancamento al perimetro del gruppo bancario. Il potere di nomina può essere esercitato nei confronti di tre categorie di soggetti:

  • La capogruppo italiana: la società che esercita attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario ai sensi degli artt. 61 e 64 TUB.
  • Le società italiane indicate agli artt. 69.1 e 69.2 TUB: le società finanziarie capogruppo e le società di partecipazione finanziaria mista soggette a vigilanza consolidata.
  • Le società del gruppo bancario: le singole entità incluse nel perimetro del gruppo ai sensi dell'art. 60 TUB.

Presupposti per la nomina

Il presupposto per l'esercizio del potere di nomina è il ricorrere delle condizioni indicate agli artt. 70 e 98 TUB. L'art. 70, comma 1 TUB fa riferimento a irregolarità nell'amministrazione o a violazioni normative o statutarie di particolare gravità; l'art. 98 TUB disciplina i presupposti per l'amministrazione straordinaria della capogruppo (deterioramento della situazione finanziaria, grave violazione normativa, presenza di perdite patrimoniali di eccezionale gravità).

La norma non richiede che entrambe le condizioni ricorrano cumulativamente: è sufficiente che sussistano i presupposti di una delle due disposizioni. Ciò garantisce flessibilità nell'applicazione dello strumento a situazioni di diversa gravità e tipologia.

Regime applicabile e coordinamento normativo

L'art. 105-ter prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del capo relativo all'amministrazione straordinaria della capogruppo (artt. 97-102-bis TUB). Il rinvio in quanto compatibile consente di adattare la disciplina dell'amministrazione straordinaria, concepita per una sostituzione integrale degli organi, al meccanismo più leggero dell'affiancamento, selezionando le disposizioni applicabili caso per caso.

La norma si inserisce nel framework europeo delineato dal D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD), dal Regolamento UE 806/2014 (SRM) e dal Regolamento UE 575/2013 (CRR). In particolare, l'art. 105-ter dialoga con le disposizioni sulle misure di intervento precoce (artt. 69-quinquies ss. D.Lgs. 180/2015) e con le linee guida EBA sull'intervento precoce.

Rilievo pratico del D.Lgs. 208/2025

Il D.Lgs. 208/2025, che ha introdotto l'art. 105-ter TUB, si colloca nel contesto del più recente processo di adeguamento dell'ordinamento bancario italiano al framework europeo di vigilanza. Il rafforzamento degli strumenti di intervento precoce, anche attraverso l'estensione dei commissari in affiancamento ai gruppi bancari, risponde all'esigenza di disporre di un continuum di misure proporzionate, che consentano alla Banca d'Italia di intervenire tempestivamente prima che la situazione si deteriori al punto da rendere necessaria la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa sono i commissari in temporaneo affiancamento e come si distinguono dall'amministrazione straordinaria?

I commissari in temporaneo affiancamento (art. 75-bis TUB) sono nominati dalla Banca d'Italia per affiancare, senza sostituire, gli organi di gestione della banca o del gruppo. A differenza dell'amministrazione straordinaria (artt. 70 ss. e 97 ss. TUB), che comporta la sostituzione integrale degli organi con commissari, i commissari in affiancamento operano parallelamente alla governance esistente, con funzioni di monitoraggio, assistenza e, se del caso, approvazione preventiva di determinati atti.

Quali soggetti del gruppo bancario possono essere destinatari della misura ex art. 105-ter TUB?

La nomina dei commissari in affiancamento può riguardare: (i) la capogruppo italiana del gruppo bancario; (ii) le società italiane indicate agli artt. 69.1 e 69.2 TUB (società finanziarie capogruppo e società di partecipazione finanziaria mista soggette a vigilanza consolidata); (iii) le singole società del gruppo bancario incluse nel perimetro di vigilanza consolidata.

Quali sono i presupposti per la nomina dei commissari in affiancamento ex art. 105-ter TUB?

È necessario il ricorrere delle condizioni indicate agli artt. 70 e 98 TUB: irregolarità nell'amministrazione o violazioni normative/statutarie di particolare gravità (art. 70) ovvero deterioramento della situazione finanziaria, grave violazione normativa o perdite di eccezionale gravità (art. 98). Non è richiesta la ricorrenza cumulativa di entrambe le condizioni.

Quale disciplina si applica ai commissari in affiancamento nel gruppo bancario?

L'art. 105-ter TUB rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del capo sull'amministrazione straordinaria della capogruppo (artt. 97-102-bis TUB). Il rinvio 'in quanto compatibile' consente di adattare la disciplina dell'amministrazione straordinaria, concepita per una sostituzione integrale degli organi, al meccanismo più leggero dell'affiancamento, selezionando le disposizioni applicabili caso per caso.

Come si inquadra l'art. 105-ter TUB nel framework BRRD e nel D.Lgs. 180/2015?

L'art. 105-ter TUB si inserisce nel sistema di misure di intervento precoce previsto dalla Direttiva BRRD (recepita con D.Lgs. 180/2015) e dalle linee guida EBA. I commissari in affiancamento rappresentano uno strumento intermedio nel continuum di misure a disposizione della Banca d'Italia: più pervasivo delle misure correttive, ma meno invasivo dell'amministrazione straordinaria. Il D.Lgs. 208/2025 ha esteso questo strumento ai gruppi bancari, colmando una lacuna rispetto al quadro europeo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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