Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

In vigore dal 01/01/1994

Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66

“1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”

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In sintesi

  • L'art. 158 TUB (storico, in vigore dal 1° gennaio 1994, soppresso dal D.Lgs. 415/1996) disciplinava l'applicazione della normativa MIF alle banche comunitarie e alle società finanziarie che esercitavano intermediazione mobiliare in Italia.
  • Rinviava alle disposizioni della L. 1/1991 (legge SIM) in materia di obblighi di informazione, correttezza e regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari.
  • Attribuiva a CONSOB e Banca d'Italia il potere congiunto di determinare le ulteriori norme applicabili, nel rispetto della disciplina comunitaria.
  • Consentiva deroghe e modalità particolari di adempimento giustificate da obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza o dalla struttura del soggetto.
  • Norma di raccordo transitorio tra il TUB e la disciplina dei mercati mobiliari, superata dal D.Lgs. 415/1996 (recepimento direttiva MIF) e poi dal TUF (D.Lgs. 58/1998).

Commento all'art. 158 TUB, Intermediazione mobiliare di banche comunitarie (disposizione storica)

Natura e collocazione

L'art. 158 del Testo Unico Bancario, in vigore dal 1° gennaio 1994 e soppresso dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, era una disposizione di raccordo tra la disciplina bancaria e quella dell'intermediazione mobiliare per i soggetti comunitari operanti in Italia. Presente nell'archivio come duplicato storico («copy»), documenta la fase transitoria del mercato finanziario italiano prima dell'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza.

Ambito applicativo

La norma si rivolgeva alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18 TUB che svolgevano, nel territorio della Repubblica, attività di intermediazione mobiliare. Tali soggetti, pur autorizzati nel proprio Stato di origine, erano assoggettati alla disciplina della L. 2 gennaio 1991, n. 1 (legge SIM) in materia di correttezza, trasparenza e regolarità delle negoziazioni.

Poteri congiunti CONSOB-Banca d'Italia

I commi 2 e 3 attribuivano a CONSOB e Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure della legge n. 1/1991, il potere di individuare ulteriori norme applicabili e di concedere deroghe motivate, purché nell'ordinamento di origine fossero vigenti obblighi equivalenti. Questo meccanismo di equivalenza anticipava i principi del mutuo riconoscimento e dell'home-country control poi consolidati dal TUF.

Evoluzione normativa

Il D.Lgs. 415/1996, in recepimento della direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento (MIF I), ha soppresso l'art. 158 TUB, sostituendolo con una disciplina organica dell'intermediazione mobiliare. Il successivo D.Lgs. 58/1998 (TUF) ha definitivamente unificato la regolamentazione dei servizi di investimento, rendendo superflua ogni norma di raccordo con il TUB.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 158 TUB?

Disciplinava l'applicazione della normativa MIF e della legge SIM (L. 1/1991) alle banche comunitarie e alle società finanziarie che svolgevano intermediazione mobiliare nel territorio italiano.

Quando è stato soppresso l'art. 158 TUB?

È stato soppresso dall'art. 66 del D.Lgs. 415/1996, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento (MIF I) e ha introdotto una disciplina organica dell'intermediazione mobiliare.

Perché è presente come duplicato storico?

Si tratta di un duplicato archivistico che conserva il testo originario del 1994, utile per la ricostruzione storica dell'evoluzione regolatoria del mercato finanziario italiano prima del TUF (D.Lgs. 58/1998).

Chi poteva concedere deroghe agli obblighi previsti dall'art. 158 TUB?

CONSOB e Banca d'Italia congiuntamente, purché le deroghe fossero giustificate dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza del soggetto o dalla sua particolare struttura operativa.

Quale principio anticipava il meccanismo di equivalenza dell'art. 158 TUB?

Anticipava i principi del mutuo riconoscimento e dell'home-country control, poi consolidati dal TUF e dalla direttiva MiFID, consentendo agli intermediari comunitari di operare in Italia con le regole del proprio Stato di origine se equivalenti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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