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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 BIS c.c. Trasformazione, fusione e scissione

In vigore

Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonchè la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni possono trasformarsi, fondersi o scindere reciprocamente, salvo esclusione statutaria.
  • La trasformazione produce gli effetti previsti dall'art. 2498 c.c., norma cardine in materia societaria applicata per rinvio.
  • L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni prima della delibera, con elenco dei creditori.
  • Alle fusioni e scissioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni del libro V (sezioni II e III, capo X, titolo V).
  • Gli atti vengono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche o, per gli enti del Terzo settore, nel RUNTS.

Art. 42-bis c.c. consente a associazioni e fondazioni di compiere trasformazioni, fusioni e scissioni tra loro.

Ratio della norma

L'art. 42 bis c.c. è stato introdotto per colmare una lacuna storica dell'ordinamento: fino alla sua entrata in vigore, le operazioni straordinarie tra enti del Libro I del codice civile non disponevano di una disciplina organica. La norma mira a garantire che anche le associazioni e le fondazioni possano riorganizzarsi in modo flessibile, favorendo la continuità dell'ente e la tutela dei terzi coinvolti, in linea con i principi che governano le analoghe operazioni societarie.

Analisi del testo

La disposizione opera attraverso un sistema di rinvii alle norme del Libro V in materia di società. Per la trasformazione, il rinvio all'art. 2498 c.c. garantisce la continuità dei rapporti giuridici in capo all'ente trasformato. L'obbligo di redigere una relazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi giorni — corredata dall'elenco dei creditori e dalla relazione prevista dall'art. 2500-sexies, secondo comma — assicura trasparenza verso i creditori e gli associati. Per fusioni e scissioni, il rinvio alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V garantisce l'applicazione delle tutele procedurali tipiche delle operazioni societarie, nei limiti della compatibilità con la natura degli enti non profit.

Quando si applica

La norma si applica in linea generale alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni disciplinate dal Titolo II del Libro I c.c., ogni volta che l'ente intenda procedere a una trasformazione, fusione o scissione con un altro ente della stessa categoria. L'applicazione è tuttavia preclusa qualora l'atto costitutivo o lo statuto escludano espressamente tali operazioni. Occorre inoltre verificare la compatibilità con la disciplina speciale eventualmente applicabile, in particolare per gli enti del Terzo settore soggetti al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che prevede norme proprie in materia.

Connessioni con altre norme

L'art. 42 bis c.c. si collega sistematicamente agli artt. 2498 e ss. c.c. (trasformazione societaria), agli artt. 2501 e ss. c.c. (fusione) e agli artt. 2506 e ss. c.c. (scissione), applicati per rinvio in quanto compatibili. Rilevante è anche il coordinamento con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti iscritti al RUNTS, nonché con le disposizioni in materia di Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000). Gli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies c.c. sono espressamente richiamati per la disciplina di dettaglio della trasformazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 42 bis del codice civile?

L'art. 42 bis c.c. disciplina le operazioni straordinarie — trasformazione, fusione e scissione — tra associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni, rinviando in quanto compatibili alle norme del codice civile previste per le società.

È possibile escludere la trasformazione, fusione o scissione con lo statuto?

Sì. La norma consente di escludere tali operazioni inserendo un'apposita clausola nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente. In assenza di tale esclusione, le operazioni sono ammesse.

Quali documenti occorre predisporre per la trasformazione di un'associazione o fondazione?

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente, aggiornata a non più di centoventi giorni prima della delibera, con l'elenco dei creditori, nonché la relazione prevista dall'art. 2500-sexies, secondo comma, c.c.

Dove vengono iscritti gli atti di trasformazione, fusione o scissione?

In linea generale, gli atti vengono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche. Per gli enti del Terzo settore, l'iscrizione avviene nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Le norme sulle fusioni e scissioni societarie si applicano anche alle associazioni e fondazioni?

Sì, ma solo in quanto compatibili con la natura degli enti. L'art. 42 bis richiama le disposizioni del Libro V del codice civile relative a fusioni (sezione II) e scissioni (sezione III) del capo X, titolo V, limitatamente ai profili compatibili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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