Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2447 TER c.c. Deliberazione costitutiva del patrimonio

In vigore

destinato La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l’affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; (1) g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall’organo amministrativo (2) a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In sintesi

  • Sette elementi obbligatori. La deliberazione deve contenere: descrizione dell'affare, elenco dei beni e rapporti giuridici destinati, piano economico-finanziario di congruità, eventuali apporti e controllo di terzi, possibilità di emettere strumenti finanziari, nomina del revisore legale e regole di rendicontazione.
  • Competenza dell'organo amministrativo. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei componenti, non dall'assemblea dei soci, salvo diversa previsione statutaria.
  • Piano economico-finanziario come garanzia di congruità. Il piano deve dimostrare che il patrimonio destinato è proporzionato alla realizzazione dell'affare, con indicazione delle modalità di impiego e dei risultati attesi.
  • Revisore legale obbligatorio. La nomina di un revisore legale o di una società di revisione è obbligatoria, garantendo un controllo indipendente sulla gestione del patrimonio separato e sulla correttezza della rendicontazione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2447-ter c.c. disciplina il contenuto obbligatorio della deliberazione con cui l'organo amministrativo di una S.p.A. costituisce un patrimonio destinato a uno specifico affare. La norma rappresenta il momento fondativo dell'intera operazione: senza una deliberazione conforme ai requisiti indicati, il patrimonio destinato non può essere validamente costituito e la segregazione patrimoniale non produce effetti. La ratio dell'articolo è duplice. Sul piano della trasparenza interna, i sette elementi richiesti obbligano gli amministratori a pianificare l'operazione in modo rigoroso, verificando ex ante la sostenibilità economica e finanziaria dell'affare e identificando con precisione i beni da segregare. Sul piano della tutela esterna, le informazioni contenute nella deliberazione diventano pubbliche con l'iscrizione al registro delle imprese (art. 2447-quater c.c.), consentendo a creditori, finanziatori e terzi di valutare la natura e la portata dell'operazione. La previsione obbligatoria del piano economico-finanziario e del revisore legale introduce un presidio di verifica indipendente che distingue il patrimonio destinato da semplici manovre di allocazione contabile interna.

Analisi

La norma elenca sette elementi che la deliberazione deve obbligatoriamente contenere. Il primo è la descrizione dell'affare specifico a cui il patrimonio è destinato: la descrizione deve essere sufficientemente determinata da consentire l'identificazione univoca dell'operazione. Esempi tipici: «produzione e commercializzazione del prodotto X», «acquisizione e gestione del complesso immobiliare Y», «sviluppo e messa in produzione del software Z». La genericità della descrizione potrebbe compromettere la validità della deliberazione. Il secondo elemento è l'elenco dei beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio: devono essere indicati con specificità gli immobili, i crediti, i contratti, i brevetti, i macchinari e qualsiasi altro elemento patrimoniale che entri a far parte del patrimonio separato. L'elencazione ha rilevanza sia sul piano della pubblicità verso i terzi sia ai fini della contabilità separata obbligatoria ex art. 2447-sexies c.c. Il terzo elemento è il piano economico-finanziario: si tratta di un documento che deve dimostrare la congruità del patrimonio rispetto all'affare, vale a dire che le risorse segregate sono sufficienti a realizzare l'operazione e a soddisfare i creditori dell'affare. Il piano deve includere proiezioni di ricavi, costi, flussi di cassa e scenario di rimborso del debito. Il quarto elemento riguarda gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo e la partecipazione ai risultati: se l'affare è finanziato anche da soggetti esterni alla società (partner strategici, investitori finanziari), la deliberazione deve specificare i termini dell'apporto, i diritti di controllo dei terzi e le modalità di distribuzione dei risultati. Il quinto elemento è la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare: la deliberazione può autorizzare l'emissione di obbligazioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritti patrimoniali e/o amministrativi ai possessori. Se si prevede questa emissione, devono essere indicati i diritti che gli strumenti attribuiscono, aprendo la strada all'applicazione dell'art. 2447-octies sulle assemblee speciali. Il sesto elemento è la nomina del revisore legale o della società di revisione: si tratta di un obbligo assoluto, che non ammette eccezioni neppure per le società già soggette a revisione legale ordinaria. Il revisore dell'affare ha funzioni specifiche: attestare la correttezza del rendiconto separato allegato al bilancio e del rendiconto finale. Il settimo elemento sono le regole di rendicontazione: la deliberazione deve stabilire la periodicità e le modalità con cui gli amministratori rendiconteranno l'andamento dell'affare, assicurando una vigilanza continuativa sulla gestione del patrimonio separato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una S.p.A. intenda costituire un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. La deliberazione deve precedere ogni atto di segregazione concreta dei beni e deve essere adottata prima dell'iscrizione al registro delle imprese ex art. 2447-quater c.c. Non si applica ai finanziamenti ordinari della società, né alle operazioni che non comportino la creazione di un patrimonio separato in senso tecnico.

Connessioni

La norma è il fulcro del sistema del patrimonio destinato e si coordina con l'art. 2447-bis (fattispecie generale e limite del 10%), l'art. 2447-quater (pubblicità della deliberazione mediante iscrizione al registro delle imprese), l'art. 2447-quinquies (effetti della separazione sui creditori), l'art. 2447-sexies (libri contabili separati), l'art. 2447-septies (bilancio), l'art. 2447-octies (assemblee speciali degli strumenti finanziari) e l'art. 2447-novies (rendiconto finale). Sul piano della revisione, il rinvio al revisore legale si coordina con le disposizioni del d.lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti. Per il piano economico-finanziario, i criteri di redazione si ispirano ai principi contabili OIC applicabili.

Casi pratici

Caso 1: Deliberazione costitutiva per un'operazione di project finance

Il consiglio di amministrazione di Tizio S.p.A. adotta, a maggioranza assoluta, la deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato per la costruzione di un magazzino logistico. La deliberazione descrive l'affare, elenca i terreni di proprietà (identificati catastalmente), i macchinari e i contratti di locazione pre-stipulati, allega il piano economico-finanziario (con proiezione dei flussi di cassa per cinque anni), indica che Caio S.r.l. apporterà 500.000 euro in cambio del 30% degli utili e nomina come revisore la società di revisione Sigma Audit S.r.l. La deliberazione viene poi depositata al registro delle imprese ex art. 2447-quater c.c.

Caso 2: Deliberazione incompleta e conseguenze

Sempronio S.p.A. delibera la costituzione di un patrimonio destinato ma omette di allegare un piano economico-finanziario, limitandosi a una generica descrizione dell'affare e all'elenco dei beni. Il notaio segnala la lacuna e si rifiuta di procedere al deposito. Il consiglio deve tornare a deliberare con un piano economico-finanziario completo: la deliberazione incompleta non è iscrivibile e il patrimonio destinato non può essere costituito.

Domande frequenti

Chi adotta la deliberazione di costituzione del patrimonio destinato?

La deliberazione è di competenza dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Non è richiesta la delibera assembleare, salvo che lo statuto riservi questa competenza all'assemblea dei soci.

Perché il piano economico-finanziario è obbligatorio?

Il piano economico-finanziario serve a dimostrare la congruità del patrimonio rispetto all'affare: le risorse segregate devono essere sufficienti a realizzare l'operazione e a soddisfare i creditori dell'affare. Un piano lacunoso o inverosimile può inficiare la validità della deliberazione e della segregazione patrimoniale.

È obbligatorio nominare un revisore legale per ogni patrimonio destinato?

Sì. La nomina di un revisore legale o di una società di revisione è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la società sia già soggetta a revisione legale ordinaria. Il revisore dell'affare ha funzioni specifiche: attestare la correttezza del rendiconto separato allegato al bilancio e del rendiconto finale.

La deliberazione può prevedere l'emissione di strumenti finanziari?

Sì. La deliberazione può autorizzare l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare che attribuiscono diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili) e/o amministrativi (es. voto su determinate decisioni). In tal caso, per ogni categoria di strumenti emessi si applica la disciplina delle assemblee speciali ex art. 2447-octies c.c.

Cosa succede se la deliberazione omette uno degli elementi obbligatori?

Una deliberazione incompleta non può essere validamente iscritta nel registro delle imprese e, pertanto, non produce l'effetto di segregazione patrimoniale. Gli amministratori devono adottare una nuova deliberazione completa prima di procedere alla costituzione del patrimonio destinato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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