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Testo dell'articoloVigente
Art. 2447 DECIES c.c. Finanziamento destinato ad uno specifico
In vigore
affare Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso. Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi; b) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società; c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione; d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione; e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione; f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli; g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento; h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore. I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva (1) l’ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g). I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti. Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto. Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione. La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2447-decies c.c. disciplina la variante del finanziamento dedicato prevista dall'art. 2447-bis, co. 1, lett. b), c.c., dettando le condizioni di forma e di contenuto affinché il contratto di finanziamento produca l'effetto di segregazione patrimoniale sui proventi dell'affare. La ratio della norma è duplice. Sul piano della certezza del diritto, si vuole che i terzi creditori della società sappiano con precisione quali proventi siano vincolati al rimborso del finanziatore e non aggredibili nell'ambito di eventuali esecuzioni o procedure concorsuali. Sul piano della tutela contrattuale, si garantisce al finanziatore che il proprio rimborso sia ancorato a flussi di cassa specifici e identificabili, indipendentemente dalla salute finanziaria generale della società. La norma realizza così una forma di project finance senza creazione di un veicolo societario separato, abbassando i costi di strutturazione dell'operazione e mantenendo l'unità giuridica della società finanziatrice.
Analisi
Il primo comma elenca gli otto elementi minimi che il contratto di finanziamento deve obbligatoriamente contenere: a) descrizione dell'operazione specifica, con indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, in modo che l'affare sia determinato o determinabile; b) piano finanziario che indichi il contributo proporzionale del finanziatore e della società, rendendo trasparente la struttura del rischio; c) individuazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'affare, che costituiscono il supporto produttivo del progetto; d) garanzie specifiche prestate dalla società per l'esatta esecuzione dell'operazione, che possono assumere forma reale o personale; e) diritti di controllo del finanziatore sull'andamento dell'operazione, inclusi accesso alla documentazione, audit periodici, diritti di veto su decisioni strategiche; f) quota dei proventi destinata al rimborso del finanziamento e modalità di calcolo, elemento centrale per la quantificazione del diritto del finanziatore; g) eventuali garanzie per il rimborso parziale anticipato o per il caso di scioglimento anticipato; h) termine massimo di rimborso, che pone un limite temporale all'operazione. Oltre a questi contenuti contrattuali, il secondo e il terzo comma pongono due condizioni cumulative per la produzione dell'effetto segregativo. La prima è di natura pubblicitaria: il contratto deve essere depositato per l'iscrizione al registro delle imprese, rendendolo conoscibile dai terzi creditori. La seconda è di natura operativa: la società deve adottare sistemi di incasso e contabilizzazione separati che consentano in ogni momento di identificare i proventi dell'affare e distinguerli dal patrimonio residuo. L'effetto segregativo si produce solo al ricorrere di entrambe le condizioni: l'omissione del deposito o l'inadeguatezza dei sistemi contabili comporta la mancata separazione e, di conseguenza, la responsabilità illimitata della società per il finanziamento.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una S.p.A. (o altro soggetto cui la disciplina sia applicabile per rinvio) intenda contrarre un finanziamento esterno destinato a un affare specifico, con l'intenzione di vincolare al rimborso esclusivamente i proventi di quell'affare. È tipicamente utilizzata in operazioni di project finance per infrastrutture, energie rinnovabili, sviluppo immobiliare o acquisizioni di rami d'azienda. Non si applica ai finanziamenti ordinari della società, né a quelli che non abbiano ad oggetto un progetto determinato e circoscritto temporalmente.
Connessioni
La norma si inserisce nel sistema del patrimonio destinato e va letta in combinato disposto con l'art. 2447-bis (fattispecie generale), l'art. 2447-ter (deliberazione costitutiva), l'art. 2447-quinquies (diritti dei creditori), l'art. 2447-sexies (libri contabili) e l'art. 2447-novies (rendiconto finale). Sul piano sistematico, si coordina con le disposizioni del codice sulla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e con le norme sulla conservazione delle scritture contabili (artt. 2214 ss. c.c.). Nell'ambito finanziario, interagisce con la disciplina delle garanzie bancarie, con le normative CONSOB sulle operazioni di emittenti e con i principi IAS/IFRS sulla derecognition dei proventi vincolati.
Casi pratici
Caso 1: Finanziamento dedicato per parco eolico
Tizio S.p.A., società energetica, stipula con la banca Caio un contratto di finanziamento di 3 milioni di euro per la costruzione di un parco eolico. Il contratto descrive l'affare, indica il piano finanziario (40% società, 60% banca), elenca i terreni e i macchinari, prevede il diritto della banca di accedere trimestralmente alla documentazione di cantiere e stabilisce che l'80% dei ricavi da cessione dell'energia vada al rimborso della banca. Il contratto viene depositato al registro delle imprese e Tizio S.p.A. apre un conto corrente dedicato esclusivamente all'incasso dei proventi del parco. La segregazione opera pienamente: i creditori generali di Tizio S.p.A. non possono aggredire i fondi su quel conto.
Caso 2: Mancata iscrizione e perdita della segregazione
Sempronio S.p.A. stipula un contratto di finanziamento dedicato con Mevio Banca, ma dimentica di depositarlo al registro delle imprese. Successivamente, la società entra in difficoltà finanziaria e un creditore ordinario avvia un'esecuzione forzata sui beni. Mevio Banca tenta di opporre la segregazione patrimoniale, ma il giudice la rigetta: in assenza dell'iscrizione obbligatoria, l'effetto segregativo non si è prodotto. Mevio Banca concorre con gli altri creditori chirografari sul patrimonio generale della società.
Domande frequenti
Cosa distingue il finanziamento dedicato ex art. 2447-decies dal patrimonio destinato ex art. 2447-bis, lett. a)?
Il patrimonio destinato ex lett. a) crea una separazione strutturale di beni: un complesso patrimoniale viene isolato e non risponde dei debiti generali della società. Il finanziamento dedicato ex art. 2447-decies non isola beni, ma vincola contrattualmente i proventi dell'affare al rimborso del finanziatore, con effetto segregativo che opera solo sui flussi di cassa e non sui beni strumentali.
Quali sono le due condizioni per la segregazione dei proventi?
La segregazione opera solo al ricorrere di due condizioni cumulative: il contratto deve essere depositato per l'iscrizione al registro delle imprese (pubblicità verso i terzi) e la società deve adottare sistemi di incasso e contabilizzazione separati che consentano di identificare in ogni momento i proventi dell'affare.
Cosa succede se il contratto non viene iscritto al registro delle imprese?
In assenza di iscrizione, l'effetto di segregazione patrimoniale non si produce. I creditori sociali possono aggredire i proventi dell'affare come qualsiasi altro bene del patrimonio generale, e il finanziatore concorre con loro in posizione chirografaria.
Il finanziatore può controllare l'andamento dell'affare?
Sì. Tra gli otto elementi obbligatori del contratto rientra la previsione dei diritti di controllo del finanziatore sull'andamento dell'operazione. Questi possono includere accesso alla documentazione, audit periodici, approvazione di varianti al progetto e, in alcuni casi, diritti di veto su decisioni critiche.
I creditori generali della società possono agire sui proventi segregati?
No. Una volta costituita regolarmente la segregazione (iscrizione + contabilità separata), i creditori generali non possono promuovere azioni esecutive o cautelari sui proventi e sui frutti dell'affare, che restano riservati al rimborso del finanziatore fino all'estinzione del debito.
Fonti consultate: 1 fonte verificate