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Testo dell'articoloVigente
Art. 2447-bis c.c. – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2447-bis c.c., introdotto dal d.lgs. 6/2003 nell'ambito della riforma del diritto societario, rappresenta una delle novità più significative del sistema. Il legislatore si è ispirato ai modelli anglosassoni di asset securitization e project finance, introducendo nell'ordinamento italiano uno strumento che consente alle imprese di compartimentare il rischio economico senza dover ricorrere alla creazione di veicoli societari separati. La ratio profonda è duplice: da un lato, agevolare operazioni di finanziamento strutturato consentendo ai finanziatori di limitare la loro esposizione al solo affare specifico, senza doversi fidare dell'intero merito creditizio della società emittente; dall'altro, fornire alla società uno strumento di gestione del rischio che separa le sorti di un singolo progetto da quelle della struttura aziendale complessiva. La segregazione patrimoniale crea un ring-fence legale che protegge i finanziatori dell'affare da eventuali difficoltà finanziarie della società e, simmetricamente, protegge i creditori ordinari da perdite generate dal progetto specifico.
Analisi
Il primo comma dell'art. 2447-bis contempla due fattispecie distinte. La lettera a) disciplina il patrimonio destinato in senso proprio: la società individua e segreg un complesso di beni, crediti e rapporti giuridici che vengono «staccati» dal patrimonio generale e destinati esclusivamente alla realizzazione di un affare determinato. Questi beni non possono essere aggrediti dai creditori generali della società, né possono essere utilizzati per operazioni estranee all'affare. La lettera b) introduce invece una forma più leggera di destinazione: non si crea una massa patrimoniale separata, ma si stipula un contratto di finanziamento i cui proventi - generati dall'affare - vengono destinati prioritariamente al rimborso del finanziatore. In questo caso la separazione è essenzialmente contabile e contrattuale, non strutturale. Il secondo comma fissa il limite quantitativo del dieci per cento del patrimonio netto: questa soglia costituisce una misura di tutela per i creditori generali, che devono avere a disposizione almeno il novanta per cento del patrimonio sociale come garanzia generica ex art. 2740 c.c. Il calcolo si effettua sul patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il terzo comma esclude dal meccanismo le attività riservate dalla legge, coerentemente con il principio che il patrimonio destinato non può essere uno strumento per aggirare le riserve di attività a tutela del mercato e della clientela. Centrale è anche il regime di pubblicità: la deliberazione costitutiva deve essere iscritta nel registro delle imprese, creando una fonte di informazione pubblica che consente ai terzi di verificare l'esistenza e la consistenza del patrimonio separato.
Quando si applica
La norma si applica alle società per azioni che intendano costituire uno o più patrimoni destinati per operazioni di project finance, finanziamenti strutturati, operazioni immobiliari complesse o qualunque altra iniziativa economica circoscritta e definita. Non si applica alle società di persone, alle SRL (salvo estensione per rinvio), né alle operazioni che riguardino l'intera attività aziendale. Non è applicabile se l'operazione riguarda attività riservate a soggetti vigilati.
Connessioni
La norma è il capostipite della disciplina del patrimonio destinato, che si sviluppa negli artt. 2447-ter (deliberazione costitutiva), 2447-quater (pubblicità), 2447-quinquies (diritti dei creditori), 2447-sexies (libri contabili), 2447-septies (bilancio), 2447-octies (assemblee speciali), 2447-novies (rendiconto finale) e 2447-decies (finanziamento dedicato). Si coordina con l'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale generale) e con le disposizioni del TUF per le emissioni di strumenti finanziari connessi all'affare. Nell'ottica contabile, interagisce con i principi OIC sul bilancio consolidato e con le norme IAS/IFRS sulla derecognition degli asset.
Casi pratici
Caso 1: Project finance per impianto fotovoltaico
Tizio amministra una S.p.A. energetica con patrimonio netto di 10 milioni di euro. Vuole realizzare un impianto fotovoltaico del valore di 800.000 euro, finanziato in parte da una banca che pretende che i ricavi dell'impianto siano destinati esclusivamente al rimborso del credito. La società delibera la costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447-bis, lett. a), c.c. assegnando i terreni, i pannelli e i contratti di cessione dell'energia. Il patrimonio destinato è inferiore al 10% del patrimonio netto (sotto il milione) e non riguarda attività riservate. La banca, Caio S.p.A., accetta il finanziamento sapendo che i creditori generali della società non potranno aggredire quel patrimonio.
Caso 2: Verifica del limite del 10% e rifiuto dell'operazione
Sempronio è amministratore delegato di una S.p.A. commerciale con patrimonio netto di 2 milioni di euro. Vuole costituire tre patrimoni destinati per altrettante operazioni immobiliari, ciascuno del valore di 200.000 euro. Il totale sarebbe 600.000 euro, pari al 30% del patrimonio netto. L'operazione è inammissibile perché supera il limite del 10% previsto dall'art. 2447-bis, co. 2, c.c. Sempronio deve ridurre il numero di operazioni o aumentare il patrimonio netto prima di procedere.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra patrimonio destinato (lett. a) e finanziamento dedicato (lett. b) dell'art. 2447-bis c.c.?
Il patrimonio destinato ex lett. a) crea una vera separazione strutturale: un complesso di beni viene isolato dal resto del patrimonio sociale e risponde solo per i debiti dell'affare. Il finanziamento dedicato ex lett. b) non isola beni, ma vincola contrattualmente i proventi dell'affare al rimborso del finanziatore, senza creare una massa separata in senso proprio.
Come si calcola il limite del 10% del patrimonio netto?
Il limite si calcola sul patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Se il patrimonio netto è di 5 milioni di euro, il valore complessivo di tutti i patrimoni destinati non può superare 500.000 euro. Superare questo tetto renderebbe la deliberazione invalida.
I creditori dell'affare possono aggredire il patrimonio generale della società?
Di regola no: salvo espressa previsione della deliberazione costitutiva, i creditori dell'affare possono soddisfarsi solo sul patrimonio destinato. Specularmente, i creditori generali della società non possono aggredire quel patrimonio.
Quali attività non possono essere oggetto di patrimonio destinato?
Non possono essere oggetto di patrimonio destinato le attività riservate dalla legge a soggetti specifici, come l'attività bancaria (riservata alle banche ex TUB), quella assicurativa (riservata alle imprese vigilate IVASS) e la gestione collettiva del risparmio (riservata alle SGR).
È necessaria l'approvazione dell'assemblea per costituire un patrimonio destinato?
No. La deliberazione è di competenza dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), a maggioranza assoluta dei componenti, salvo diversa previsione dello statuto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate