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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1751-bis c.c. – Patto di non concorrenza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.

L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente .

In sintesi

  • Il patto di non concorrenza dell'agente deve farsi per iscritto a pena di nullità.
  • Deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.
  • La durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
  • È dovuta all'agente un'indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata, natura del contratto e indennità di fine rapporto.
  • In difetto di accordo, l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa secondo i parametri legali (compensi medi, cause di cessazione, ampiezza zona, esclusiva).
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La ratio della disciplina speciale

L'art. 1751-bis c.c., introdotto con il D.Lgs. 303/1991 e profondamente modificato dalla L. 422/2000 di attuazione della direttiva 86/653/CEE, disciplina in modo organico il patto di non concorrenza dell'agente commerciale dopo la cessazione del rapporto. La norma realizza un equilibrio tra due interessi giuridicamente tutelati: la libertà economica dell'agente, che dopo la fine del rapporto deve poter continuare la propria attività professionale, e l'interesse del preponente alla protezione dell'avviamento commerciale e della clientela acquisita anche grazie all'opera dell'agente. La rigorosa procedimentalizzazione del patto, con limiti di forma, oggetto, durata e corrispettivo, traduce sul piano normativo questo bilanciamento, ispirandosi ai principi generali dell'art. 2125 c.c. in materia di lavoro subordinato pur con specificità proprie.

I requisiti di validità: forma e oggetto

Il patto deve farsi per iscritto: si tratta di forma ad substantiam, con conseguente nullità del patto verbale (art. 1325 e 1418 c.c.). L'oggetto deve essere triplice e cumulativo: stessa zona, stessa clientela e stesso genere di beni o servizi già oggetto del contratto di agenzia. Il limite oggettivo impedisce che il preponente possa precludere all'agente l'esercizio dell'attività in settori, territori o nei confronti di soggetti estranei al rapporto cessato: una previsione più ampia comporta la nullità parziale o totale, secondo i principi dell'art. 1419 c.c. La durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto: si tratta di un limite imperativo, e una clausola che preveda una durata superiore va riportata al biennio per effetto dell'art. 1419, 2° comma c.c.

L'indennità di non concorrenza

L'aspetto più innovativo dell'art. 1751-bis c.c. (introdotto dalla L. 422/2000) è il riconoscimento, in capo all'agente che accetti il patto, di una indennità di natura non provvigionale. Tale natura è significativa: non si tratta di compenso per l'attività svolta in costanza di rapporto, ma di corrispettivo autonomo per la rinuncia alla libertà economica dopo la cessazione. Conseguentemente l'indennità non incide sulla base di calcolo della provvigione, non concorre alla determinazione dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e segue un proprio regime fiscale. La commisurazione segue tre criteri legali: durata effettiva del patto (max biennale), natura del contratto di agenzia (monomandatario o plurimandatario, in esclusiva o meno) e indennità di fine rapporto già spettante. La determinazione è affidata in primo luogo alla contrattazione tra le parti, anche con riferimento agli accordi economici nazionali di categoria (AEC) che fissano parametri di settore.

Determinazione equitativa e parametri legali

In difetto di accordo, la quantificazione è rimessa al giudice, che procede in via equitativa secondo i quattro parametri elencati dalla norma: 1) la media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto e la loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) le cause di cessazione del rapporto (recesso del preponente, dell'agente, scadenza, giusta causa); 3) l'ampiezza della zona assegnata; 4) l'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente. Si tratta di parametri non esaustivi: il giudice può tener conto di ogni elemento utile a quantificare il sacrificio economico imposto all'agente. Caio, ex agente monomandatario in esclusiva per cinque anni in zona ampia, con cessazione per recesso del preponente, avrà titolo a un'indennità sensibilmente più elevata rispetto a Sempronio, plurimandatario, in zona ristretta, con rapporto breve concluso per recesso dell'agente. L'indennità di non concorrenza è dunque strumento di concretezza, ancorato alle peculiarità del singolo rapporto e alla effettiva entità del vincolo accettato.

Domande frequenti

Quanto può durare il patto di non concorrenza dell'agente?

La durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto di agenzia. Una previsione superiore viene automaticamente ridotta al biennio per effetto dell'art. 1419, 2° comma c.c.

Il patto deve essere scritto?

Sì, la forma scritta è richiesta a pena di nullità (ad substantiam). Un patto solo verbale è privo di effetti giuridici e non vincola né l'agente né il preponente.

L'agente ha diritto a un'indennità per il patto di non concorrenza?

Sì. L'accettazione del patto fa sorgere il diritto a un'indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.

Cosa significa che l'indennità è 'di natura non provvigionale'?

Significa che l'indennità è un corrispettivo autonomo per la rinuncia alla libertà di concorrenza dopo la cessazione del rapporto. Non costituisce remunerazione per l'attività di agenzia e non concorre alla base di calcolo della provvigione né dell'indennità di fine rapporto.

Cosa succede se le parti non si accordano sull'importo dell'indennità?

In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa, tenendo conto della media dei corrispettivi, delle cause di cessazione del rapporto, dell'ampiezza della zona e dell'eventuale vincolo di esclusiva.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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