Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 673 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 672 - Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 674 - Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo→Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento→Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario→Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario→Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica→Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare→Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 673 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più applicabile nell'ordinamento processuale vigente.
Ratio
L'articolo 673 c.p.c. è stato abrogato in seguito a interventi di riforma del sistema processuale civile italiano. L'abrogazione rientra nel quadro di una razionalizzazione delle norme sulle misure cautelari, volta a eliminare disposizioni superate o assorbite nel sistema del procedimento cautelare uniforme.
Analisi
Non essendo disponibile il testo della norma abrogata, non è possibile condurre un'analisi strutturale. L'abrogazione ha effetto ex nunc e non retroattivo: i rapporti sorti e definiti sotto la vigenza della norma rimangono regolati dalla disciplina originaria.
Quando si applica
La norma non è applicabile in quanto abrogata. Le esigenze cautelari che potevano ricadere nell'ambito di applicazione di tale articolo devono oggi essere soddisfatte mediante gli strumenti previsti dagli articoli 669-bis ss. c.p.c. e dagli artt. 670 ss. c.p.c. in materia di sequestri.
Connessioni
Il sistema cautelare vigente ruota attorno al procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.), introdotto dalla L. 353/1990, che ha unificato e semplificato la disciplina delle misure cautelari, assorbendo molte norme previgenti poi abrogate.
Casi pratici
Caso 1: Caio, imprenditore, chiede al proprio consulente legale se possa invocare l'art
673 c.p.c. per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza contro il concorrente Tizio. Il consulente spiega che la norma è abrogata e che il rimedio corretto è il ricorso al procedimento cautelare uniforme ex art. 669-bis c.p.c., oppure, in presenza di pericolo imminente e irreparabile, all'art. 700 c.p.c.
Caso 2: Sempronia, studiosa di diritto processuale, si imbatte nell'art
673 c.p.c. durante una ricerca storica. Filano, suo professore, le spiega che la norma è stata abrogata nell'ambito della riforma del processo civile del 1990 (L. 353/1990) e che oggi il sistema cautelare è disciplinato in modo unitario dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., con una procedura più flessibile e garantista rispetto alla previgente frammentazione normativa.
Domande frequenti
L'art. 673 c.p.c. è ancora vigente?
No, l'articolo 673 c.p.c. è stato abrogato e non produce effetti giuridici nell'ordinamento attuale.
Quali norme hanno sostituito l'art. 673 c.p.c.?
Le misure cautelari sono oggi disciplinate dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme) e dagli artt. 670 ss. c.p.c. per i sequestri.
Posso ancora citare l'art. 673 c.p.c. in un atto giudiziario?
No, citare una norma abrogata in un atto giudiziario sarebbe un errore. Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti corrispondenti.
Cosa succede ai provvedimenti già emessi prima dell'abrogazione?
I provvedimenti emessi e definitivamente eseguiti prima dell'abrogazione conservano i propri effetti; l'abrogazione opera solo per il futuro.
Come verifico se una norma del CPC è abrogata?
Consultare il testo vigente del Codice di Procedura Civile sul portale Normattiva (www.normattiva.it), che indica esplicitamente gli articoli abrogati o non in vigore.