Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 637 c.p.c. – Giudice competente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

In sintesi

  • È competente per l'ingiunzione il giudice ordinariamente competente per la domanda in via principale.
  • Per i crediti del n. 2 dell'art. 633 è competente anche il capo dell'ufficio che ha deciso la causa di riferimento.
  • Avvocati e procuratori possono proporre domanda al giudice del luogo dell'associazione professionale di iscrizione.
  • I notai possono proporre domanda al giudice del luogo del Consiglio notarile di appartenenza.
Indice dei contenuti

L'art. 637 c.p.c. stabilisce i criteri di competenza per il giudice che emette il decreto ingiuntivo, con regole speciali per professionisti.

Ratio

L'art. 637 c.p.c. individua la competenza per il decreto ingiuntivo secondo un criterio generale e criteri speciali derogatori. La norma tende a semplificare l'accesso al monitorio per i professionisti: consente agli avvocati e ai notai di presentare il ricorso al giudice del luogo della propria sede professionale, evitando il disaggio di dover adire il tribunale del domicilio del cliente in tutto il territorio nazionale. Si tratta di una competenza alternativa, non esclusiva.

Analisi

Il primo comma enuncia il criterio generale: è competente il giudice (tribunale, giudice di pace) che sarebbe competente se la stessa domanda fosse proposta in via ordinaria, con i criteri ordinari di valore e territorio. Il secondo comma introduce un foro alternativo per i crediti del n. 2 dell'art. 633 (onorari per cause): è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa, in quanto conosce già il fascicolo e può valutare agevolmente la congruità degli onorari. Il terzo comma introduce fori elettivi per avvocati e procuratori (giudice del luogo dell'associazione professionale di iscrizione) e per i notai (pretore del mandamento o presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile). Va segnalato che i riferimenti al «conciliatore» e al «pretore» sono obsoleti a seguito delle riforme del 1999.

Quando si applica

La norma orienta il professionista nella scelta del giudice davanti al quale presentare il ricorso monitorio. La competenza alternativa è un'opzione, non un obbligo: l'avvocato può scegliere tra il giudice del domicilio del cliente (criterio ordinario) e il giudice del luogo dell'Ordine di iscrizione. Nella pratica forense la scelta del foro competente può influire significativamente sui tempi di ottenimento del decreto.

Connessioni

La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del decreto ingiuntivo), agli artt. 18-25 c.p.c. (competenza territoriale ordinaria), all'art. 7 c.p.c. (competenza del giudice di pace), alla L. 374/1991 (giudice di pace, che ha sostituito il conciliatore), alla L. 254/1997 e al D.Lgs. 51/1998 (soppressione della pretura e unificazione al tribunale).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, avvocato iscritto all'Ordine di Milano, ha difeso Caio (residente a Napoli) in una causa civile a Milano. Caio non paga gli onorari. Tizio può scegliere: adire il Tribunale di Napoli (foro ordinario del domicilio del cliente) oppure il Tribunale di Milano (foro del capo dell'ufficio che ha deciso la causa, ex art. 637 secondo comma) oppure ancora il Tribunale di Milano come giudice del luogo dell'Ordine di iscrizione (art. 637 terzo comma). Tizio sceglie Milano per comodità processuale.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, notaio con studio a Roma iscritto al Consiglio Notarile di Roma, ha rogato un atto per Mevio, residente a Torino, e vanta onorari non pagati. Sempronio può presentare il ricorso monitorio al Tribunale di Torino (foro ordinario del debitore) oppure al Tribunale di Roma, nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio Notarile competente. Sempronio sceglie Roma per ridurre i costi e i disagi logistici del processo.

Domande frequenti

Dove deve presentare il ricorso per decreto ingiuntivo un avvocato che vuole recuperare i propri onorari?

Ha più opzioni: può rivolgersi al giudice competente secondo le regole ordinarie (di solito il tribunale del domicilio del cliente), oppure al giudice del luogo dell'Ordine degli Avvocati cui è iscritto, oppure, se il credito riguarda onorari per una causa, al capo dell'ufficio che ha deciso quella causa.

Un avvocato di Roma può chiedere il decreto ingiuntivo a Roma contro un cliente di Palermo?

Sì, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, l'avvocato può proporre il ricorso al giudice del luogo dell'associazione professionale (Ordine) a cui è iscritto, indipendentemente dalla residenza del cliente.

Cosa significa che è competente il 'capo dell'ufficio che ha deciso la causa'?

Significa che se il credito riguarda gli onorari per una causa già decisa, il presidente del tribunale (o il giudice competente) che ha gestito quella causa può emettere il decreto ingiuntivo, avendo già contezza del fascicolo e della complessità del lavoro svolto.

Le regole di competenza dell'art. 637 possono essere derogate dalle parti?

Le competenze inderogabili (funzionali e per materia) non possono essere derogate. La competenza territoriale del monitorio ex art. 637 ha natura relativa per la parte generale, quindi l'opposizione senza eccezione di incompetenza nel primo atto difensivo comporta la proroga tacita.

Dopo la riforma del 1999 il riferimento al 'pretore' nell'art. 637 è ancora valido?

No, il riferimento al pretore è obsoleto: la pretura è stata soppressa. Le competenze già attribuite al pretore sono state trasferite al tribunale monocratico. Il riferimento al conciliatore va inteso come giudice di pace.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.