Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 627 c.p.c. – Riassunzione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 626 - Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospension…→Cod. proc. civ. art. 628 - Art. 628 c.p.c.: Sospensione del termine di efficacia del pignor→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia→Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti→Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione→Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti→Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione→Art. 631 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il processo esecutivo sospeso deve essere riassunto entro il termine fissato dal giudice e comunque non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato o dalla comunicazione della sentenza d'appello.
Ratio
L'art. 627 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo esecutivo dopo la sospensione, imponendo un termine perentorio per evitare che il processo rimanga indefinitamente quiescente. La ratio è tutelare sia la certezza delle situazioni giuridiche sia l'economia processuale: un processo esecutivo sospeso da anni, con atti esecutivi già compiuti (pignoramento, perizia, ecc.), rappresenta un vincolo grave sui beni del debitore. Il legislatore ha pertanto stabilito che la sospensione debba avere carattere temporaneo e che le parti abbiano l'onere di riassumere il processo entro termini definiti.
Analisi
La norma prevede un duplice termine: (a) il termine fissato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento di sospensione, che è quello principale e che va rispettato in via prioritaria; (b) in via sussidiaria, se il giudice non ha fissato un termine specifico, il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sull'opposizione, ovvero dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. La riassunzione avviene con ricorso al giudice dell'esecuzione: la scelta del ricorso (anziché della citazione) si giustifica con la natura non contenziosa del processo esecutivo riassunto. Il termine è perentorio: il suo mancato rispetto comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il processo esecutivo è stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio di opposizione e tale giudizio si sia concluso con una sentenza che autorizza la prosecuzione dell'esecuzione (es. rigetto dell'opposizione). Non si applica nelle ipotesi in cui la sospensione cessa per effetto di una revoca o di un reclamo accolto, nel qual caso il processo riprende automaticamente senza necessità di riassunzione.
Connessioni
L'art. 627 si coordina con l'art. 624 c.p.c. (sospensione per opposizione, che genera la necessità di riassunzione dopo la sentenza), con l'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo per inattività), e con le norme sul giudizio di opposizione all'esecuzione (artt. 615 ss.). Il termine di sei mesi decorre dall'evento indicato dalla norma e non è soggetto a sospensione feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non trattandosi di un termine per la proposizione di atti introduttivi del giudizio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il processo esecutivo a carico di Tizio è stato sospeso in attesa dell'esito dell'opposizione all'esecuzione proposta da Tizio stesso. Il Tribunale, con sentenza, rigetta l'opposizione. Il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di sospensione, aveva fissato il termine di riassunzione in 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Caio, creditore pignorante, deve presentare ricorso per la riassunzione del processo entro 90 giorni: se manca questo termine, il processo esecutivo si estingue con perdita di tutti gli effetti del pignoramento.
Caso 2: Caso 2
Il processo esecutivo di Sempronio è sospeso ma il giudice non ha fissato un termine di riassunzione. La sentenza d'appello che rigetta l'opposizione di Sempronio viene comunicata alle parti il 15 marzo. Il creditore Mevio ha sei mesi da quella data, quindi fino al 15 settembre, per presentare il ricorso di riassunzione al giudice dell'esecuzione. Se non lo fa nei termini, il processo si estingue ex art. 630 c.p.c.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va riassunto il processo esecutivo sospeso?
Entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione. Se il giudice non lo ha fissato, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Cosa succede se il termine di riassunzione non viene rispettato?
Il processo esecutivo si estingue ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Il pignoramento perde efficacia e il creditore, se vuole procedere all'esecuzione, dovrà iniziare un nuovo procedimento.
Chi deve provvedere alla riassunzione: il creditore o il debitore?
Normalmente è il creditore procedente ad avere interesse alla riassunzione, poiché è lui che vuole proseguire l'esecuzione. Tecnicamente, però, chiunque vi abbia interesse può presentare il ricorso.
Come si riassume il processo esecutivo dopo la sospensione?
Con ricorso al giudice dell'esecuzione, non con citazione. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio e deve chiedere la fissazione dell'udienza per la ripresa del processo.
Il termine di sei mesi è soggetto alla sospensione feriale?
La questione è dibattuta, ma la prevalente interpretazione esclude la sospensione feriale per i termini del processo esecutivo, che ha natura non contenziosa. È comunque prudente non fare affidamento sulla sospensione feriale per i termini perentori del processo esecutivo.