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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo su istanza di parte, ricorrendo gravi motivi, con o senza cauzione.
  • Contro l'ordinanza sulla sospensione è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
  • Se la sospensione non viene reclamata (o è confermata in sede di reclamo), l'opponente può chiedere l'estinzione del pignoramento invece del giudizio di merito.
  • L'estinzione del pignoramento è dichiarata con ordinanza non impugnabile e non fa stato in altri processi.
  • La disciplina si applica anche alle opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 618 e 618-bis.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’ articolo 618 .

In sintesi

  • Il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo su istanza di parte, ricorrendo gravi motivi, con o senza cauzione.
  • Contro l'ordinanza sulla sospensione è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
  • Se la sospensione non viene reclamata (o è confermata in sede di reclamo), l'opponente può chiedere l'estinzione del pignoramento invece del giudizio di merito.
  • L'estinzione del pignoramento è dichiarata con ordinanza non impugnabile e non fa stato in altri processi.
  • La disciplina si applica anche alle opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 618 e 618-bis.
Indice dei contenuti

In caso di opposizione all'esecuzione, il giudice può sospendere il processo con o senza cauzione; se la sospensione non è reclamata può dichiarare l'estinzione del pignoramento.

Ratio

L'art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo in correlazione con le opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi degli artt. 615 e 619. La norma persegue un delicato bilanciamento tra l'interesse del creditore a proseguire l'esecuzione e l'interesse dell'opponente (debitore o terzo) a non subire danni irreversibili nelle more del giudizio di merito sull'opposizione. Il meccanismo della sospensione con eventuale successiva estinzione del pignoramento (introdotto dalla riforma del 2005) consente all'opponente, quando la propria posizione è ab initio fondata, di ottenere un risultato immediato senza attendere l'esito del giudizio ordinario.

Analisi

Il primo comma disciplina la sospensione ordinaria: il giudice dell'esecuzione, in presenza di gravi motivi e su istanza di parte, può sospendere il processo con o senza cauzione. Il secondo comma estende il reclamo ex art. 669-terdecies al provvedimento sulla sospensione, garantendo un controllo di secondo grado rapido. Il terzo comma, introdotto dalla legge n. 263/2005, introduce il meccanismo dell'estinzione del pignoramento: se la sospensione non è reclamata (o è confermata in sede di reclamo), l'opponente può, in alternativa all'instaurazione del giudizio di merito, chiedere al giudice la dichiarazione di estinzione del pignoramento. L'ordinanza di estinzione è non impugnabile e la sua autorità non è invocabile in altri processi. Il quarto comma estende il meccanismo del terzo comma alle sospensioni disposte ex artt. 618 e 618-bis (opposizione agli atti esecutivi).

Quando si applica

La norma trova applicazione quando il debitore propone opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contestando il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione) o quando un terzo propone opposizione ex art. 619 c.p.c. (rivendicando diritti sui beni pignorati). I «gravi motivi» per la sospensione devono essere valutati in relazione alla fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) e al pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'esecuzione (periculum in mora). Il meccanismo dell'estinzione del pignoramento è particolarmente utile quando il debitore ha interesse a liberarsi dal vincolo esecutivo senza affrontare un lungo giudizio di merito.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione del debitore), l'art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo), l'art. 618 e 618-bis c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Il reclamo è disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. Per la sospensione su istanza concorde dei creditori si applica l'art. 624-bis. Il raccordo con la cauzione rinvia agli artt. 119-120 disp. att. c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio subisce un pignoramento immobiliare e propone opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando la validità del titolo esecutivo. Contestualmente chiede al giudice dell'esecuzione la sospensione del processo esecutivo, allegando gravi motivi (il titolo è una cambiale che egli sostiene essere falsa). Il giudice, valutato il fumus dell'opposizione, sospende il processo senza cauzione. Caio, creditore pignorante, non reclama il provvedimento. Tizio, a questo punto, anziché instaurare il giudizio di merito sull'opposizione, chiede l'estinzione del pignoramento ex art. 624, terzo comma: il giudice la dichiara con ordinanza non impugnabile.

Caso 2: Sempronia è creditrice di Mevio e ha promosso esecuzione forzata

Mevio propone opposizione all'esecuzione e ottiene la sospensione del processo. Sempronia reclama il provvedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. davanti al tribunale, che conferma la sospensione. A questo punto, poiché la sospensione è stata confermata in sede di reclamo, Mevio può scegliere se instaurare il giudizio di merito sull'opposizione oppure chiedere l'estinzione del pignoramento ex art. 624, terzo comma, rinunciando così alla prosecuzione del giudizio di opposizione.

Domande frequenti

Quali sono i 'gravi motivi' per ottenere la sospensione ex art. 624?

La legge non li definisce tassativamente. In pratica il giudice valuta la plausibile fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) e il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione dell'esecuzione (periculum in mora), in modo analogo ai provvedimenti cautelari.

Cos'è la cauzione prevista dall'art. 624?

È una somma di denaro o una garanzia che il giudice può imporre all'opponente come condizione della sospensione, a tutela del creditore per l'eventualità che l'opposizione risulti infondata e il ritardo abbia causato danni.

Come funziona il reclamo contro il provvedimento di sospensione?

È disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c.: va proposto davanti al tribunale (in composizione collegiale se il provvedimento è del giudice monocratico) nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Cosa significa che l'ordinanza di estinzione del pignoramento 'non fa stato in altri processi'?

Significa che l'estinzione del pignoramento non costituisce giudicato sulla fondatezza o infondatezza dell'opposizione: le parti possono ancora far valere le rispettive pretese in un diverso giudizio, ad esempio un ordinario giudizio di accertamento del credito.

Il debitore è obbligato a chiedere l'estinzione del pignoramento dopo la sospensione non reclamata?

No, è una sua facoltà. Può scegliere alternativamente di instaurare il giudizio di merito sull'opposizione. L'estinzione del pignoramento è conveniente quando l'opponente vuole liberarsi rapidamente dal vincolo esecutivo senza affrontare un giudizio di merito più lungo e costoso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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