Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 622 - Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore→Cod. proc. civ. art. 624 - Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti→Art. 621 c.p.c.: Limiti della prova testimoniale→Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva→Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione→Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione→Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sospensione dell'esecuzione forzata può essere disposta solo dal giudice dell'esecuzione o, nei casi previsti dalla legge, dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo.
Ratio
L'art. 623 c.p.c. sancisce il principio fondamentale per cui l'esecuzione forzata, una volta avviata, non può arrestarsi se non per atto dell'autorità giudiziaria. La ratio è duplice: da un lato tutela il creditore procedente, il cui diritto all'esecuzione è già accertato dal titolo; dall'altro preserva l'autorità e la serietà del processo esecutivo, evitando che possa essere paralizzato da mere pattuizioni tra le parti o da iniziative unilaterali. La sospensione è un momento eccezionale che incide su un diritto già giudizialmente riconosciuto e deve perciò essere assistita da una legittimazione normativa o giurisdizionale precisa.
Analisi
La norma individua tre fonti legittime di sospensione del processo esecutivo: (1) la legge, che può prevedere direttamente ipotesi di sospensione automatica (es. art. 600 c.p.c. in materia di sospensione per esecuzione illegittima, o norme speciali in materia di sovraindebitamento); (2) il giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (es. il giudice d'appello che inibi l'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata); (3) il giudice dell'esecuzione, che è il soggetto competente in via ordinaria e residuale. Quest'ultimo provvede ai sensi degli artt. 624 e 624-bis c.p.c. su istanza di parte o, nei casi previsti dalla legge, anche d'ufficio.
Quando si applica
La norma ha portata generale e si applica a tutti i tipi di esecuzione forzata (espropriazione mobiliare, immobiliare, presso terzi, esecuzione per consegna o rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare). Opera come norma di chiusura del sistema della sospensione: qualunque atto interruttivo del processo esecutivo non riconducibile alle tre fonti indicate è privo di efficacia giuridica. La mera rinuncia del creditore agli atti non sospende il processo ma, ricorrendone i presupposti, ne determina l'estinzione ex art. 629 c.p.c.
Connessioni
L'art. 623 costituisce la norma generale in materia di sospensione dell'esecuzione, cui si affiancano le discipline specifiche degli artt. 624 (sospensione per opposizione all'esecuzione), 624-bis (sospensione su istanza delle parti) e 625 (procedimento). In sede di impugnazione del titolo, rileva l'art. 283 c.p.c. (inibitoria in appello) e l'art. 373 c.p.c. (sospensione in cassazione). Per le esecuzioni su titoli di formazione giudiziale, il raccordo avviene con le norme sull'impugnazione delle sentenze.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene un decreto ingiuntivo definitivo contro Caio e avvia l'esecuzione forzata. Caio, nel corso del procedimento esecutivo, chiede informalmente all'ufficiale giudiziario di sospendere le operazioni perché sta per fare un bonifico. L'ufficiale giudiziario non può accogliere questa richiesta: ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione richiede un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Solo se Caio ottenesse una sospensione giudiziale ex art. 624 c.p.c. il processo potrebbe fermarsi legittimamente.
Caso 2: Caso 2
Sempronio impugna in appello la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti e chiede alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza. La Corte d'Appello, ravvisando gravi motivi, accoglie l'istanza inibitoria. In questo caso la sospensione è legittima ai sensi dell'art. 623 c.p.c., perché disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, pur essendo un organo diverso dal giudice dell'esecuzione.
Domande frequenti
Chi può sospendere l'esecuzione forzata?
Solo un giudice: in via ordinaria il giudice dell'esecuzione, oppure il giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. La legge stessa può prevedere ipotesi di sospensione automatica. Mai le parti da sole.
Le parti possono accordarsi per sospendere l'esecuzione?
No, l'accordo tra le parti non ha di per sé effetto sospensivo sul processo esecutivo. Se il creditore vuole interrompere l'esecuzione, può rinunciare agli atti (art. 629 c.p.c.) determinando l'estinzione, ma non una mera sospensione consensuale.
Cos'è la sospensione disposta 'dalla legge'?
È l'ipotesi in cui una norma legislativa prevede espressamente la sospensione automatica del processo esecutivo al verificarsi di determinati presupposti, senza bisogno di un provvedimento giudiziale. Un esempio è la sospensione prevista in caso di ammissione al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.
Il giudice dell'appello può sospendere l'esecuzione?
Sì, rientra nella categoria del 'giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo'. Può inibirne l'esecuzione ex art. 283 c.p.c. in caso di appello, o ex art. 373 c.p.c. in caso di ricorso per cassazione.
Cosa succede se l'esecuzione viene sospesa senza un valido provvedimento?
Gli atti compiuti in violazione del principio di cui all'art. 623 sono irregolari. Il creditore può eccepire l'irregolarità e chiedere la ripresa del processo esecutivo. I singoli atti dell'ufficiale giudiziario difformi da un provvedimento di sospensione possono essere impugnati.