Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Se il progetto di distribuzione è approvato o le parti raggiungono un accordo, se ne dà atto nel verbale d'udienza.
  • Il giudice o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote ai creditori aventi diritto.
  • In caso di contestazione non risolta, si applica l'art. 512 c.p.c. che prevede la risoluzione delle controversie distributive.
  • L'approvazione può essere espressa (accordo in udienza) o tacita (mancata comparizione ex art. 597).
  • Il provvedimento che ordina il pagamento è un'ordinanza del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato.
Indice dei contenuti

Se il progetto di distribuzione è approvato o le parti concordano, il giudice ordina il pagamento delle quote; in caso di contestazione si applica l'art. 512 c.p.c.

Ratio

L'articolo 598 c.p.c. chiude il procedimento di formazione e approvazione del progetto di distribuzione, distinguendo due scenari: il caso fisiologico (approvazione o accordo) e quello patologico (contestazione). La norma riflette il principio dispositivo del processo esecutivo: se le parti, informate del progetto e sentite in udienza, non hanno obiezioni, il giudice può ordinare rapidamente il pagamento, chiudendo la procedura. Solo quando sorge una controversia si apre la via contenziosa dell'art. 512 c.p.c., che comporta tempi più lunghi.

Analisi

Il primo periodo disciplina il caso di approvazione: se il progetto è approvato (tacitamente, per mancata comparizione ex art. 597, o espressamente) oppure si raggiunge l'accordo tra tutte le parti in udienza, il giudice o il professionista delegato ex art. 591-bis «ordina il pagamento delle singole quote». Questa ordinanza è il titolo in base al quale i creditori ricevono concretamente le somme depositate. Il secondo periodo prevede il rimedio per la contestazione: si applica l'art. 512 c.p.c., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di risolvere con ordinanza le controversie distributive, sospendendo la distribuzione della somma contestata se la contestazione non appare manifestamente infondata.

Quando si applica

La norma si applica al termine dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 596, quando il giudice deve decidere se ordinare il pagamento o attivare la procedura di risoluzione delle contestazioni ex art. 512. In pratica, è la norma «cerniera» del procedimento distributivo: risolve il caso semplice (approvazione/accordo) e rinvia la legge speciale (art. 512) per i casi controversi. Il professionista delegato può provvedere all'ordine di pagamento in autonomia, nei casi di delega ex art. 591-bis.

Connessioni

La norma si collega all'art. 596 (formazione del progetto), all'art. 597 (mancata comparizione e approvazione tacita) e all'art. 512 c.p.c. (risoluzione delle controversie distributive). L'art. 591-bis disciplina i poteri del professionista delegato. Per i rimedi avverso l'ordinanza che risolve le contestazioni, si vedono gli artt. 617 ss. c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e l'art. 512, comma 2 c.p.c. (applicazione in quanto compatibile delle norme sul procedimento sommario di cognizione).

Casi pratici

Caso 1: Il giudice deposita il progetto di distribuzione e fissa l'udienza

Alla data dell'udienza compaiono Tizio (creditore ipotecario di primo grado) e Sempronio (chirografario). Tizio acconsente al progetto; Sempronio, pur comparendo, non solleva contestazioni. Il giudice dell'esecuzione dà atto dell'accordo nel verbale e ordina il pagamento delle singole quote: prima le spese di procedura, poi il credito di Tizio integralmente, infine il residuo a Sempronio. La procedura si chiude senza contenzioso.

Caso 2: Caso 2

All'udienza sul progetto di distribuzione, Caio (debitore esecutato) contesta che il credito di Mevio (creditore chirografario intervenuto) sia stato inserito nel progetto per un importo superiore a quello effettivo, allegando una quietanza parziale. Il professionista delegato prende atto della contestazione e, non essendo raggiunto l'accordo, informa il giudice. Il giudice applica l'art. 512 c.p.c., sospende la distribuzione della quota contestata e fissa udienza per la trattazione della controversia distributiva, ordinando nel frattempo il pagamento delle quote non contestate (spese e credito di Filano, non contestato).

Domande frequenti

Cosa significa 'approvazione del progetto di distribuzione'?

L'approvazione significa che creditori e debitore accettano la graduazione e i relativi importi indicati nel progetto. Può essere espressa (accordo in udienza) o tacita (mancata comparizione ex art. 597 c.p.c.). Una volta approvato, il giudice ordina il pagamento delle quote senza ulteriori passaggi.

Come vengo pagato dopo l'approvazione del progetto di distribuzione?

Dopo l'approvazione o il raggiungimento dell'accordo, il giudice emette un'ordinanza che ordina il pagamento delle singole quote. Le somme, depositate presso la cancelleria o un istituto bancario, vengono erogate ai creditori secondo l'ordine e gli importi indicati nell'ordinanza.

Cosa succede se contesto la quota assegnatami nel progetto di distribuzione?

Se sorge una contestazione che non viene risolta in udienza, si applica l'art. 512 c.p.c.: il giudice risolve la controversia con ordinanza, sospendendo la distribuzione della somma contestata. Le quote non contestate possono essere pagate immediatamente; solo la parte in disputa rimane bloccata fino alla risoluzione.

Il professionista delegato può ordinare il pagamento delle quote?

Sì. L'art. 598 c.p.c. prevede espressamente che il pagamento possa essere ordinato anche dal professionista delegato a norma dell'art. 591-bis c.p.c., nell'ambito della delega conferita dal giudice. In questo caso agisce con gli stessi poteri del giudice per la fase distributiva.

Se raggiungo un accordo con gli altri creditori in udienza, devo comunque aspettare il giudice?

L'accordo raggiunto in udienza tra tutte le parti viene verbalizzato e sostituisce l'approvazione formale del progetto. Il giudice o il professionista delegato dà atto dell'accordo nel verbale e ordina il pagamento. Non occorre un ulteriore provvedimento separato: l'ordinanza di pagamento segue immediatamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.