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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 570 c.p.c. – Avviso della vendita

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione

degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito

internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del

custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche

relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia

interesse.

176

precedentemente in vigore)

§ 2

Vendita senza incanto

In sintesi

  • Dell'ordine di vendita il cancelliere dà pubblico avviso secondo le forme dell'art. 490.
  • L'avviso indica gli estremi del pignoramento (art. 555), il valore dell'immobile e il link alla relazione di stima online.
  • Sono indicati anche il nome e il recapito del custode nominato in sostituzione del debitore.
  • La cancelleria del tribunale può fornire ulteriori informazioni, incluse le generalità del debitore, a chiunque vi abbia interesse.

Il cancelliere pubblica l'avviso di vendita con i dati dell'immobile, il valore stimato e le informazioni sul custode e sulla relazione di stima.

Ratio

L'art. 570 c.p.c. garantisce la massima diffusione delle informazioni sulla vendita forzata immobiliare, perseguendo due finalità convergenti: tutelare i potenziali acquirenti, che devono poter valutare l'immobile in modo informato, e massimizzare il realizzo a beneficio dei creditori e dello stesso debitore. Una pubblicità effettiva aumenta la platea degli offerenti e riduce il rischio di vendite sottocosto.

Il riferimento al sito internet e alla relazione di stima online riflette la progressiva digitalizzazione delle procedure esecutive avviata con le riforme degli ultimi anni, che ha spostato la pubblicità dalle affissioni fisiche alle piattaforme telematiche.

Analisi

La norma affida al cancelliere, non al giudice, il compito di curare la pubblicità, una volta emesso l'ordine di vendita ex art. 569. Le forme da seguire sono quelle dell'art. 490, che prevede l'inserimento su portali telematici autorizzati dal Ministero della giustizia (oggi il sistema PVP, Portale Vendite Pubbliche) e, per importi superiori a determinate soglie, su quotidiani o altri mezzi di diffusione.

Il contenuto minimo dell'avviso comprende: gli estremi dell'art. 555 (dati identificativi dell'immobile e del pignoramento), il valore stimato ex art. 568, il link alla relazione di stima pubblicata online, il nome e il recapito del custode. L'avvertimento finale sulla disponibilità di ulteriori informazioni (incluse le generalità del debitore) presso la cancelleria garantisce trasparenza senza esporre dati sensibili sulla faccia pubblica dell'avviso.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le procedure di espropriazione immobiliare, ogni volta che il giudice abbia emesso l'ordinanza di vendita ex art. 569. È applicata sia alla vendita senza incanto (offerte private) sia, in quanto compatibile, alla vendita con incanto. La pubblicazione sul portale PVP è obbligatoria per legge dal 2015 e si affianca, ma non sostituisce necessariamente, la pubblicità cartacea tradizionale.

Il custode indicato nell'avviso è in genere un professionista nominato dal giudice (istituto vendite giudiziarie o privato professionista) che ha preso in custodia l'immobile dopo il pignoramento.

Connessioni

L'art. 570 si collega all'art. 490 (forme della pubblicità delle vendite), all'art. 555 (atto di pignoramento immobiliare), all'art. 568 (valore dell'immobile), all'art. 569 (ordinanza di vendita) e all'art. 571 (offerte d'acquisto). Il Portale Vendite Pubbliche (PVP) è gestito dal Ministero della giustizia ed è disciplinato dal d.m. 5 dicembre 2017. La relazione di stima online rinvia alla perizia dell'esperto nominato ex art. 569.

La tutela dei dati personali del debitore è garantita dalle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003: le generalità del debitore non sono pubblicate direttamente nell'avviso ma sono disponibili presso la cancelleria su richiesta motivata.

Domande frequenti

Dove posso trovare gli avvisi di vendita degli immobili pignorati?

Gli avvisi sono pubblicati obbligatoriamente sul Portale Vendite Pubbliche (PVP) del Ministero della giustizia, accessibile all'indirizzo pvp.giustizia.it. Per immobili di valore elevato, la pubblicità può essere estesa anche a quotidiani nazionali o locali.

Cosa contiene l'avviso di vendita di un immobile pignorato?

L'avviso indica i dati identificativi dell'immobile (indirizzo, dati catastali), il valore stimato, un link alla relazione di stima completa, il nome e il recapito del custode giudiziario. Non contiene necessariamente le generalità complete del debitore, disponibili su richiesta in cancelleria.

Chi è il custode indicato nell'avviso di vendita e come posso contattarlo?

Il custode è un professionista (istituto vendite giudiziarie o privato) nominato dal giudice per custodire l'immobile e gestire le visite dei potenziali acquirenti. Il suo nome e recapito telefonico sono indicati nell'avviso proprio per consentire contatti diretti.

Posso ottenere informazioni sul debitore esecutato se sono interessato all'acquisto?

Sì. Chiunque abbia un interesse (anche semplicemente l'intenzione di formulare un'offerta) può rivolgersi alla cancelleria del tribunale e ottenere informazioni aggiuntive, incluse le generalità del debitore, che non sono esposte pubblicamente nell'avviso.

La relazione di stima è disponibile gratuitamente?

Sì. La relazione di stima dell'esperto nominato dal giudice è pubblicata integralmente sul portale PVP e può essere scaricata gratuitamente da chiunque sia interessato all'acquisto, senza necessità di accesso alla cancelleria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.