Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 551 c.p.c. – Intervento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

In sintesi

  • L'intervento di altri creditori nel pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 525 e seguenti c.p.c.
  • Per produrre effetti ai sensi dell'art. 526, l'intervento deve avvenire entro la prima udienza di comparizione delle parti.
  • La norma garantisce il coordinamento tra creditori pignoranti e creditori intervenuti.
  • Il termine per l'intervento è tassativo e la sua inosservanza può ridurre i diritti del creditore intervenuto.
  • L'articolo rinvia alla disciplina generale sull'intervento nel processo esecutivo mobiliare.
Indice dei contenuti

L'intervento dei creditori nel pignoramento presso terzi segue le regole degli articoli 525 e seguenti, con limite alla prima udienza di comparizione.

Ratio

L'art. 551 c.p.c. estende al pignoramento presso terzi i meccanismi di coordinamento tra creditori già previsti per il pignoramento mobiliare diretto. Il legislatore ha voluto evitare che la specialità del pignoramento presso terzi generasse un regime isolato e incompatibile con la disciplina generale dell'esecuzione, garantendo invece una coerenza sistematica che tutela tanto i creditori procedenti quanto quelli intervenuti.

La fissazione di un termine per l'intervento utile risponde all'esigenza di certezza e celerità del procedimento: consentire interventi illimitati nel tempo avrebbe reso imprevedibile la durata e l'esito della procedura, pregiudicando l'interesse di tutti i partecipanti.

Analisi

Il primo comma opera un rinvio integrale agli artt. 525 e seguenti c.p.c., che disciplinano l'intervento nel pignoramento mobiliare. Ciò significa che i creditori che vogliono partecipare alla distribuzione delle somme pignorate presso il terzo devono rispettare le condizioni di forma e sostanza previste da quelle norme: in particolare, devono vantare un credito nei confronti del medesimo debitore e devono intervenire con le modalità processuali ivi stabilite.

Il secondo comma introduce una specifica limitazione temporale: affinché l'intervento produca gli effetti di cui all'art. 526 (che disciplina le conseguenze giuridiche dell'intervento tempestivo), l'atto di intervento deve essere depositato non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Oltre tale limite, l'intervento è formalmente possibile ma produce effetti ridotti, non consentendo al creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione con le stesse garanzie di quelli tempestivi.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, nel corso di un pignoramento presso terzi, altri creditori del medesimo debitore vogliono partecipare alla procedura per soddisfarsi sulle somme che il terzo dovrà versare. Tipicamente ciò avviene quando il debitore ha più creditori e uno solo ha avviato il pignoramento: gli altri possono intervenire per evitare di dover attendere un separato procedimento.

L'intervento tardivo (successivo alla prima udienza) è comunque ammissibile, ma il creditore intervenuto tardi non beneficia delle stesse tutele di chi è intervenuto tempestivamente: in particolare, potrebbe non avere diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato su base paritaria con i creditori tempestivi.

Connessioni

L'art. 551 si collega agli artt. 525 (forme dell'intervento), 526 (effetti dell'intervento tempestivo) e 527 (intervento tardivo) c.p.c. Si raccorda anche con gli artt. 596-598 sulla distribuzione del ricavato e con l'art. 543 sul pignoramento presso terzi.

La disciplina dell'intervento nel pignoramento presso terzi è completata dagli artt. 552 e 553 sull'assegnazione delle somme o cose pignorate, che determinano concretamente come viene ripartito tra i creditori quanto ricavato dalla procedura.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha pignorato il conto corrente di Caio presso la Banca Beta per un credito di 10.000 euro. Mevio, altro creditore di Caio per 7.000 euro, viene a conoscenza della procedura e decide di intervenire. Se Mevio deposita l'atto di intervento prima della prima udienza di comparizione delle parti, il suo intervento è tempestivo e produce gli effetti previsti dall'art. 526: potrà partecipare alla distribuzione delle somme pignorate proporzionalmente al suo credito, insieme a Tizio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio avvia pignoramento dello stipendio di Filano presso il datore di lavoro Gamma Srl. Caio, altro creditore di Filano per un vecchio debito contrattuale, viene a conoscenza della procedura solo dopo la prima udienza. Caio interviene comunque nel processo esecutivo, ma il suo intervento è tardivo ai sensi dell'art. 551: non potrà beneficiare degli stessi effetti dell'intervento tempestivo ex art. 526. Caio dovrà attendere l'eventuale residuo dopo la soddisfazione di Sempronio, oppure avviare una procedura esecutiva separata.

Domande frequenti

Se un creditore vuole partecipare a un pignoramento già avviato da un altro, cosa deve fare?

Deve depositare un atto di intervento nel processo esecutivo, rispettando le condizioni degli artt. 525 e seguenti c.p.c. Per ottenere tutti i benefici dell'intervento, deve farlo entro la prima udienza di comparizione delle parti fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi.

Cosa cambia tra intervenire prima o dopo la prima udienza?

Chi interviene entro la prima udienza (intervento tempestivo) ha diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato su base paritaria con gli altri creditori. Chi interviene dopo (intervento tardivo) può comunque farlo, ma con diritti ridotti: viene soddisfatto solo sul residuo dopo la soddisfazione dei creditori tempestivi.

Devo avere già un titolo esecutivo per intervenire nel pignoramento?

Non sempre. Le condizioni per l'intervento sono disciplinate dall'art. 525 c.p.c., che distingue tra creditori con titolo esecutivo (che possono intervenire in qualsiasi momento) e creditori senza titolo (che possono intervenire solo entro certi limiti temporali). È consigliabile consultare un avvocato per valutare la propria situazione specifica.

Se ho un credito contro lo stesso debitore, vengo avvisato automaticamente dei pignoramenti in corso?

No. La legge non prevede un sistema di notifica automatica ai creditori estranei alla procedura. È onere del creditore interessato monitorare l'esistenza di procedure esecutive a carico del proprio debitore e intervenire tempestivamente.

L'intervento nel pignoramento presso terzi è lo stesso che nel pignoramento mobiliare?

In larga parte sì, perché l'art. 551 rinvia agli artt. 525 e seguenti, che disciplinano l'intervento nel pignoramento mobiliare. La particolarità del pignoramento presso terzi sta nel limite temporale della prima udienza di comparizione per produrre gli effetti dell'art. 526.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.