Testo dell'articoloVigente
Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica …
al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
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Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.
Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pignoramento presso terzi si esegue con atto notificato al terzo e al debitore, contenente l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo di non disporre delle somme.
Ratio
L'articolo 543 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento presso terzi, istituto fondamentale dell'esecuzione forzata che consente al creditore di aggredire non i beni direttamente in mano al debitore, ma crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi (tipicamente: lo stipendio presso il datore di lavoro, il conto corrente presso la banca, canoni di affitto, crediti commerciali). La norma tutela il terzo, che potrebbe trovarsi nel mezzo di un rapporto che non lo riguarda direttamente, imponendo forme rigorose di notifica e contenuto minimo dell'atto, così da renderlo consapevole dei suoi obblighi e delle conseguenze in caso di inadempimento.
Analisi
L'atto di pignoramento presso terzi è un atto plurisoggettivo: viene notificato sia al terzo debitor debitoris (es. la banca) sia al debitore esecutato. Il contenuto minimo comprende: l'ingiunzione al debitore di non disporre del credito (come da art. 492); l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l'indicazione, anche generica, delle somme o cose dovute dal terzo e l'intimazione a non disporne; la dichiarazione di residenza o domicilio del creditore nel luogo del tribunale competente; la citazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547, con l'alternativa, per crediti di stipendio/pensione e casi analoghi, della comunicazione scritta entro dieci giorni a mezzo raccomandata. L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'originale in cancelleria, dove si forma il fascicolo esecutivo.
Quando si applica
Il pignoramento presso terzi è lo strumento privilegiato per aggredire stipendi, pensioni, conti correnti bancari, crediti commerciali e canoni di locazione. La citazione a udienza riguarda il caso generale; la comunicazione scritta semplificata è riservata ai crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4 (stipendi, pensioni, altre retribuzioni periodiche), dove il terzo-datore di lavoro o ente pensionistico può semplicemente inviare la propria dichiarazione per raccomandata entro dieci giorni.
Connessioni
L'art. 543 si raccorda con l'art. 492 (forma generale del pignoramento e ingiunzione al debitore), gli artt. 137 ss. (notificazione degli atti), l'art. 501 (termini per la vendita), l'art. 547 (dichiarazione del terzo), l'art. 545 (limiti al pignoramento di crediti da lavoro e pensioni) e l'art. 488 (fascicolo dell'esecuzione). Il deposito del titolo esecutivo e del precetto è collegato alla costituzione del creditore procedente ex art. 314 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio vanta un credito di 8.000 euro nei confronti di Caio, dipendente di una società. Ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo, Tizio notifica l'atto di pignoramento presso terzi sia alla società datrice di lavoro (terzo) sia a Caio (debitore). L'atto intima alla società di non corrispondere lo stipendio a Caio oltre la quota pignorabile e la cita a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per rendere la dichiarazione ex art. 547. La società, trattandosi di credito da lavoro subordinato (art. 545, comma 3), può in alternativa inviare la dichiarazione per raccomandata entro dieci giorni.
Caso 2: Sempronio è creditore di Mevio per 25.000 euro da contratto di fornitura
Sapendo che Mevio ha un conto corrente presso una banca, Sempronio promuove il pignoramento presso terzi: l'atto è notificato personalmente alla banca e a Mevio. L'atto indica il credito, il titolo esecutivo, il precetto e l'intimazione alla banca di non consentire a Mevio di prelevare o disporre delle somme senza ordine del giudice. Banca e Mevio sono citati all'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'originale in cancelleria.
Domande frequenti
Cos'è il pignoramento presso terzi e quando si usa?
È lo strumento che consente al creditore di pignorare non beni del debitore in suo possesso, ma crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi: tipicamente lo stipendio (presso il datore di lavoro) o il conto corrente (presso la banca).
Chi deve ricevere la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi?
L'atto va notificato personalmente sia al terzo (es. la banca o il datore di lavoro) sia al debitore esecutato, entrambi nei modi previsti dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Cosa deve contenere l'atto di pignoramento presso terzi?
Deve indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo, il precetto, le somme o cose dovute dal terzo (anche genericamente), l'intimazione al terzo di non disporne, e la citazione di terzo e debitore davanti al giudice dell'esecuzione.
Il datore di lavoro deve andare in udienza per dichiarare lo stipendio del dipendente pignorato?
Non necessariamente. Per i crediti da lavoro subordinato, pensioni e retribuzioni periodiche (art. 545, commi 3 e 4), il terzo può inviare la propria dichiarazione al creditore procedente per raccomandata entro dieci giorni, senza comparire in udienza.
Cosa succede se il terzo (es. la banca) ignora l'intimazione e lascia prelevare i soldi al debitore?
Il terzo che non rispetta l'intimazione diventa responsabile delle somme nei confronti del creditore procedente. Il giudice può condannarlo direttamente al pagamento di quanto avrebbe dovuto vincolare, salva l'azione di risarcimento del danno.