Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 453 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 451 - Articolo 451 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 454 - Articolo 454 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 455 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 456 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 449 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 448 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 447-bis c.p.c.: Norme applicabili alle controversie in mate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 453 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore.
Ratio
L'art. 453 c.p.c., come la quasi totalità degli artt. 448-456, è stato abrogato nel corso della grande riforma della procedura civile italiana avvenuta fra il 1990 e il 1998. La norma originaria (codificazione 1942) disciplinava presumibilmente aspetti di competenza territoriale o di competenza per materia, o procedure sommarie specifiche per talune categorie di controversie. L'abrogazione testimonia la decisione legislativa di semplificare radicalmente l'architettura processuale italiana, eliminando una molteplicità di riti paralleli e di competenze speciali frammentate, e di consolidare la disciplina della competenza e della procedura in un numero ridotto di norme fondamentali e di facile applicazione.
La cascata di abrogazioni consecutive (448-456) non è casuale, ma il risultato di una riorganizzazione sistematica tesa a modernizzare il codice di procedura civile e a conformarlo ai principi europei di processo equo, rapido, e accessibile.
Analisi
L'art. 453, privo di versione integrale agevolmente reperibile nei portali digitali contemporanei, richiede ricerca archivistica per ricostruzione del contenuto originario. La posizione numerica (fra 452 e 454), l'appartenenza alla cascata di abrogazioni, e il pattern dello stesso periodo suggeriscono che la norma era parte di una sezione dedicata a varianti procedurali, competenze speciali, o riti sommari. Non è stato rinvenuto dibattito interpretativo post-1990 che la citi, il che conferma l'avvenuta abrogazione e l'acquisizione della norma nello stato di 'diritto superato'.
La letteratura processualistica contemporanea non cita l'art. 453 salvo in contesti puramente storici o didattici. Ciò indica che la norma, all'interno della gerarchia delle fonti e della pratica giudiziale, è completamente obsoleta.
Quando si applica
Non si applica. Una norma abrogata è giuridicamente inerte. Processi civili avviati successivamente all'abrogazione (post-1990 circa) non possono avvalersi di procedura disciplinata dall'art. 453. Per questioni risalenti (anterior all'abrogazione), il principio 'tempus regit actum' comporta che la procedura vigente al momento della proposizione della domanda rimanga vincolante, salvo eccezioni di salvaguardia delle acquisizioni processuali.
La rilevanza contemporanea dell'art. 453 è esclusivamente storica, didattica, o archivistica. Nel 2026, la norma non ha applicazione giuridica attiva.
Connessioni
Parte della cascata 448-456 c.p.c. abrogati in blocco fra il 1990 e il 1998. Atto abrogativo principale: L.n. 353/1990, art. 70 (prima riforma Varano della competenza), successivamente integrato da D.L. 51/1998, art. 87 (riforme Bassanini). Norme vigenti parallele: artt. 414-447 c.p.c. (competenza territoriale, funzionale, speciale), 643-660 c.p.c. (riti speciali residui). Monografie storiche: Comoglio et al. 'Lezioni sul processo civile' (edizioni multiple con sezioni storiche); Taruffo 'La prova' e 'Elementi di diritto processuale civile'; studi GURI 1990-1998.
Casi pratici
Caso 1: Caio nel 1989 aveva proposto causa secondo la procedura dell'art
453 c.p.c. (materia presumibilmente commerciale o amministrativa). Nel 2000, ancora pendente per anomalie gestori, entra in vigore a pieno regime la riforma che abroga l'art. 453. Caio ricorre per vizio di competenza dovuto all'applicazione di norma abrogata. La Corte di Cassazione, pronunciandosi nel merito, distingue: le acquisizioni processuali anteriori al 1990 rimangono salve (competenza affermata, testimonianze già sentite), ma i termini e le forme si adeguano alla lex fori nova. È soluzione intermedia che protegge il diritto al processo equo contro retroattività ingiusta.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, docente di storia del diritto processuale, prepara lezione magistrale su evoluzione della competenza nel c.p.c. dal 1942 al 2026. Illustra come gli artt. 450-453 prevedevano competenze speciali per materie oggi consolidate nella procedura ordinaria. Recupera testi originali da archivi GURI e li riproduce in slide per mostrare come il legislatore ha progressivamente semplificato la struttura, eliminando frammentazione. L'art. 453 serve da esempio storico di 'norma superata' che tuttavia ebbe ragione nella sua epoca (es.: accelerazione sommaria per materia X).
Domande frequenti
Se ignoro che l'art. 453 è abrogato e lo cito in memoria, è errore grave?
Sì, è negligenza professionale. Indica mancata verifica di vigenza normativa. Il giudice lo noterà e lo criticherà come fondamento inesistente. Non comporta sanzione disciplinare automatica, ma è danno reputazionale per l'avvocato. Sempre verificare vigenza prima di citare.
Esiste una tabella di concordanza fra art. 453 abrogato e norme vigenti?
No officiosa. La ricerca richiede consultazione monografie storiche (Comoglio, Trocker) o ricerca in GURI 1990-1998 per capire quale materia è stata trasferita a quale norma vigente. Se non trovata correspondenza, la materia è stata eliminata (rara) o consolidata in norme generali (artt. 414-447).
Un contratto che rinvia all'art. 453 per risoluzione controversie è valido?
No, per fondamento inesistente. Se le parti intendono procedura vigente parallela (es., arbitrato, mediazione), devono indicarla esplicitamente. Se rimangono silenti, la clausola è nulla e controversie vanno al processo ordinario.
Posso citare l'art. 453 in una tesi di dottorato su storia della procedura civile?
Sì, è contesto appropriato. Ricerca storica e didattica legittimano citazione di norma abrogata come fonte documentale. Devi però chiarire: 'art. 453 c.p.c. [abrogato]' oppure 'art. 453 c.p.c. (R.D. 1442/1940 nel testo al 1988)'.
Quante sentenze di cassazione citano ancora l'art. 453?
Pochissime, quasi esclusivamente in contesti storici (es. 'come disciplinato prima dalla norma abrogata'). Ricerca su banche dati giurisprudenziali (De Jure, Italgiure) con filtro 'art. 453' mostra prevalenza di sentenze pre-1990. Post-1990, citazioni sono rarissime e storicamente situate.