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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 448 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • Articolo abrogato da riforme legislative successive
  • Non produce effetti giuridici attuali
  • Conserva valore storico-comparatistico per ricerca giuridica
  • Non applicabile a controversie civili in corso

Articolo 448 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore.

Ratio

L'abrogazione dell'art. 448 c.p.c. riflette l'evoluzione della disciplina processuale civile italiana. Le riforme del 1990, 1998 e 2012 hanno riscritto intere sezioni del codice, consolidando competenze, semplificando procedure, introducendo riti speciali. La norma abrogata era probabilmente parte di una disciplina superata da esigenze di accelerazione processuale o da conflitti normativi con disposizioni successive.

La scelta di abrogare anziché riformare un articolo indica che il legislatore ha ritenuto la materia ormai coperta da altre norme (art. 447, 447-bis, 449 ss.) o che la procedura descritta era diventata obsoleta e incompatibile con i principi moderni di efficienza giudiziale e tutela dei diritti.

Analisi

Per articoli abrogati, la ricostruzione storica è essenziale. L'art. 448 c.p.c. originario (1942) probabilmente disciplinava aspetti di competenza territoriale, procedura sommaria, o riti speciali per materie specifiche. L'assenza di testo conservato negli archivi legislativi online suggerisce che l'abrogazione risale a epoca anteriore alla digitalizzazione sistematica della normativa (ante 1998).

La ricerca storica attraverso le versioni precedenti del Codice di Procedura Civile (consultabili presso la Biblioteca Nazionale o archivi GURI) potrebbe ricostruire il testo originario. La prassi giuridica non cita riferimenti all'art. 448, confermando che nessuna decisione giudiziale moderna lo richiama.

Quando si applica

Non si applica. Un articolo abrogato non produce effetti giuridici presenti. Controversie civili odierne non possono fondarsi su procedimenti disciplinati da norme abrogate. Tuttavia, per questioni aventi data anteriore all'abrogazione (ad es. processi iniziati prima del 1990), potrebbe essere rilevante la legge vigente al momento della proposizione della domanda, salvo principi di riserva di legge che vietino peggioramento della posizione processuale.

La rilevanza odierna è prevalentemente storica: ricerca comparatistica su diritto processuale civile, evoluzione normativa, tesi di laurea sulla riforma del processo civile. Non ha applicazione in consultoria legale contemporanea.

Connessioni

Articoli abrogati coevi: 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 c.p.c. (riforma 1990-1998). Articoli correlati vigenti: 414-447 c.p.c. (competenza territoriale e funzionale), 643 c.p.c. (provvisoria esecutività), 180 c.p.c. (decadenze e termini). Per contestualizzazione storica: R.D. 1443/1940 (testo originario CPC), L.n. 353/1990 (riforma contestuale), D.L. 51/1998 (abrogazione/revisione batch). Studi: F. Carpi, P. Comoglio sulle riforme processuali.

Domande frequenti

Se un processo era regolato dall'art. 448 prima dell'abrogazione, come continua?

Secondo il principio 'lex fori tempore viget', continua secondo la procedura vigente al momento della proposizione della domanda. Non retroagisce l'abrogazione a processi già pendenti, salvo disposizioni transitorie esplicite nel decreto-legge di abrogazione.

Dove posso trovare il testo storico dell'art. 448 c.p.c.?

Nei siti di normativa storica (versioni archiviate di Normattiva pre-1998), nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, negli archivi GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Gli studi di processualistica storica lo citeranno; cfr. Comoglio, Ferrand, Taruffo 'Le prove' o simili monografie.

Un'eccezione di nullità processuale fondata su art. 448 abrogato ha oggi rilievo?

No, salvo per processi molto risalenti (pre-abrogazione). Oggi, eventuali vizi processuali dovrebbero fondarsi su norme vigenti (artt. 180, 345 c.p.c., ecc.). Un'eccezione su art. 448 è rigettata per supervenienza (nessuna norma da cui trarre conseguenze).

Articoli abrogati richiedono declassamento da 'normativa vigente' nei portali?

Sì, i portali ufficiali (Normattiva) indicano chiaramente lo stato 'Abrogato'. Nei siti non ufficiali, è responsabilità dell'utente verificare se una norma è ancora vigente, consultando fonti autorevoli (Normattiva, Giustizia.it, Diritto.it).

Qual è la procedura oggi applicata a controversie che l'art. 448 copriva prima dell'abrogazione?

Dipende dalla materia specifica. Se l'abrogazione ha trasferito la competenza ad altre norme (artt. 445-447), si applica la nuova disciplina. Se è stata una abrogazione pura senza sostituzione, la controversia ricade nella procedura ordinaria (rito civile ordinario) di cui agli artt. 180 ss. c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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