← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 446 c.p.c. – Istituti di patronato e di assistenza sociale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Patronati e enti di assistenza sociale legalmente riconosciuti hanno accesso al processo
  • Possono fornire informazioni e osservazioni orali o scritte
  • Intervento consentito in ogni grado di giudizio (primo grado, appello, ecc.)

Istituti di patronato e assistenza sociale riconosciuti possono rendere informazioni e osservazioni orali o scritte in ogni grado di giudizio.

Ratio

Questa norma riconosce il ruolo cruciale degli istituti di patronato nella tutela di soggetti vulnerabili (pensionati, disabili, vittime di infortunio). Questi enti, legalmente riconosciuti dallo Stato, hanno competenza specifica e radicamento nel territorio, e frequentemente rappresentano gli interessi dei loro assistiti. Consentendo loro di intervenire nel processo fornendo osservazioni tecnico-amministrative, la legge rafforza la capacità difensiva delle parti deboli.

Analisi

L'articolo 446 stabilisce tre elementi: 1) i soggetti legittimati sono gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti (categoria disciplinata da leggi speciali, ad es. D.P.R. 639/1962); 2) l'intervento avviene su istanza dell'assistito e senza gravare la parte di ulteriori oneri; 3) le informazioni e osservazioni possono essere fornite nelle forme indicate dall'art. 425 c.p.c. (memoria scritta o discussione orale).

Quando si applica

Si applica a qualsiasi controversia previdenziale o assistenziale dove il ricorrente sia assistito da un patronato legalmente riconosciuto. L'intervento è facoltativo per il patronato ma utile per rafforzare le argomentazioni della parte. È consentito in ogni grado (primo grado, appello, ricorso per cassazione). Non comporta costituzione processuale formale della parte assistita.

Connessioni

Rimanda all'art. 425 c.p.c. (forma delle comparsa e memorie), art. 442 c.p.c. (controversie previdenziali), D.P.R. 639/1962 (riconoscimento patronati). Modificato dalla L. 533/1973. Riflette il principio di assistenza legale ai soggetti deboli, presente anche in altre norme del processo civile.

Domande frequenti

Quali enti hanno diritto di intervenire nel processo secondo l'art. 446?

Solo gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti dal diritto italiano (ad es. ACLI, INCA, patronati sindacali). Non sono inclusi altri enti o associazioni generiche.

Devo chiedere autorizzazione al giudice prima che il patronato intervenga?

No, è sufficiente istanza dell'assistito al patronato. Il patronato comunica la sua volontà di rendere osservazioni e può farlo in forma scritta (memoria) o orale (discussione). Non è richiesta una procedura formale.

Il patronato può intervenire solo in primo grado o anche in appello?

Il patronato può intervenire in ogni grado di giudizio (primo grado, appello, anche cassazione se ammessa). Non c'è limitazione a un grado specifico.

L'intervento del patronato comporta costi aggiuntivi per la parte assistita?

No, l'assistenza del patronato è gratuita per l'assistito (secondo le disposizioni su patronati). Non comporta spese processuali aggiuntive a carico della parte.

Se il giudice non accoglie le osservazioni del patronato, quale ricorso ho?

Le osservazioni del patronato sono acquisite come semplici informazioni. Il giudice valuta liberamente sulla base di tutte le prove. Non è ammesso ricorso specifico contro il rifiuto di accogliere le osservazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.