Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 423 c.p.c. – Ordinanze per il pagamento di somme
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 422 - Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro→Cod. proc. civ. art. 424 - Art. 424 c.p.c.: Assistenza del consulente tecnico→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice→Art. 425 c.p.c.: Richiesta di informazioni e osservazioni alle a→Art. 420-bis c.p.c.: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia→Art. 420 c.p.c.: Udienza di discussione della causa→Art. 426 c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale→Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario→Art. 427 c.p.c.: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ordinanze del giudice per pagamento di somme non contestate o dovute a titolo provvisorio in ogni fase del giudizio.
Ratio
La norma mira a velocizzare e sgravare il procedimento di lavoro, permettendo al giudice di liquidare rapidamente le somme che non sono contestate dalle parti o che il giudice ritiene già accertate nella loro misura. Questo evita lungaggini processuali per importi incontestabili e permette al lavoratore di ottenere danaro prima della sentenza finale.
Il meccanismo è particolarmente favorevole al lavoratore, che spesso ha necessità di liquidità immediata, e prevede l'emissione di titolo esecutivo senza attendere la conclusione del processo.
Analisi
L'articolo contiene due ipotesi. Nel primo comma, il giudice emette ordinanza (non sentenza) per il pagamento di somme non contestate. Nel secondo comma, il giudice può ordinare pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e la prova raggiunta (primo critério: diritto accertato; secondo: quantità per cui ritiene già raggiunta la prova), e solo su istanza del lavoratore.
Il terzo comma stabilisce che le ordinanze costituiscono titolo esecutivo, permettendo al lavoratore di procedere all'esecuzione forzata. Il quarto comma specifica che l'ordinanza provvisoria è revocabile con la sentenza che decide la causa, consentendo al datore di contendere successivamente l'importo se la sentenza finale lo assegna in misura diversa.
Quando si applica
La prima ordinanza (somme non contestate) si applica quando il datore non contesta l'esistenza del debito ma magari chiede termini di pagamento, o quando è evidente dal fascicolo che nessuna parte ha eccepito il debito. Tipicamente: mensilità non negate, ferie non godute, indennità di fine rapporto.
La seconda ordinanza (provvisionale) si applica quando il giudice, già durante il procedimento, ha acquisito sufficienti elementi per ritenere il diritto del lavoratore accertato e di quantificare almeno in parte l'importo, consentendo al lavoratore di ottenere anticipazione.
Connessioni
L'articolo rimanda al titolo esecutivo e alle regole dell'esecuzione forzata. Si collega anche ai poteri istruttori del giudice (artt. 421 ss.) e al principio della sentenza come dispositivo principale nel rito del lavoro. La revocabilità dell'ordinanza provvisoria la distingue da un accertamento definitivo.
Connesso anche all'articolo 429 sulla pronuncia della sentenza, dove il giudice definisce il giudizio e stabilisce importi definitivi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, lavoratore, chiede il pagamento di tre mensilità arretrate
In giudizio, il datore Caio non contesta il debito ma adduce difficoltà di cassa. Il giudice, rilevando che la somma non è controversa, emette ordinanza per il pagamento delle tre mensilità. L'ordinanza è titolo esecutivo e Tizio può procedere all'esecuzione presso il datore se non paga spontaneamente.
Caso 2: Sempronio contesta il licenziamento illegittimo e chiede il risarcimento
Già alla prima udienza il giudice ha ascoltato testimoni che confermano l'illegittimità. Sempronio chiede il pagamento provvisorio almeno della retribuzione per il periodo di sospensione. Il giudice, ritenendo il diritto accertato e la prova della sospensione raggiunta, emette ordinanza di pagamento provvisionale. Mevio (datore) potrà contestare l'importo con sentenza definitiva.
Domande frequenti
Quale differenza esiste tra ordinanza di pagamento e sentenza nel rito del lavoro?
L'ordinanza è un provvedimento più rapido emesso dal giudice per somme non contestate o provvisoriamente accertate. La sentenza, invece, decide il merito della causa con esposizione completa di motivi e fatto.
Un'ordinanza di pagamento è subito esecutiva?
Sì, l'ordinanza di pagamento costituisce direttamente titolo esecutivo. Il lavoratore non deve attendere la sentenza e può procedere all'esecuzione forzata se il datore non paga spontaneamente.
Il datore può impugnare un'ordinanza di pagamento non contestato?
Per le somme non contestate, il diritto di contendere è limitato. Per le somme pagate a titolo provvisionale, il datore può contendere l'importo quando viene pronunciata la sentenza che decide il merito.
Cosa significa che il diritto dev'essere accertato per ottenere il pagamento provvisionale?
Significa che il giudice, già durante il procedimento e prima della sentenza finale, deve essere convinto dell'esistenza del diritto del lavoratore (es. illegittimità del licenziamento) e della quantità almeno parziale dovuta sulla base della prova acquisita.
Un'ordinanza di pagamento provvisionale può essere annullata dalla sentenza?
Sì, l'ordinanza provvisionale può essere revocata (modificata o annullata) dalla sentenza che decide il merito. Se la sentenza riconosce un importo inferiore, il lavoratore dovrà restituire la differenza; se maggiore, avrà diritto alla somma ulteriore.