Art. 412-quater c.p.c. – Altre modalità di conciliazione e arbitrato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.
Articolo inserito dall’art. 39, D.L. 31 marzo 2008, n. 80, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 8, L. 4 novembre 2010, n. 183.
In sintesi
Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale per controversie di lavoro: composizione, ricorso, procedura e termine di trenta giorni per nomina del presidente tra i professori universitari.
Ratio
L'articolo 412-quater disciplina una modalità di conciliazione e arbitrato irrituale, complementare al sistema processuale ordinario, permettendo alle parti di risolvere controversie lavoristiche attraverso un collegio arbitrale composto pariteticamente. Questa alternativa nasce dall'esigenza di offrire una risoluzione più celere e snella delle controversie di lavoro, rispettando il principio della autonomia delle parti e della facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
La struttura del collegio mista (arbitri di parte e presidente esterno) garantisce il contemperamento tra interesse delle parti e neutralità della decisione, secondo la tradizione dell'arbitrato irrituale italiano, già consolidata negli ordinamenti di settore.
Analisi
Il ricorso, atto introduttivo della procedura, deve essere sottoscritto personalmente (salvo pubblica amministrazione) e contenere tutti gli elementi essenziali: indicazione del giudice competente per territorio, generalità e domicilio delle parti, oggetto della domanda, fatti e diritto, mezzi di prova, valore della controversia e nomina dell'arbitro di parte.
Il convenuto che accetta ha trenta giorni per nominare il proprio arbitro di parte; entrambi i membri, concordemente, scelgono il presidente tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati ammessi a Cassazione entro lo stesso termine. Ove impossibile la scelta concordata, interviene il presidente del tribunale competente. Dopo la costituzione del collegio, il convenuto depone memoria difensiva entro trenta giorni, il ricorrente replica entro dieci giorni, il convenuto controreplica negli ulteriori dieci giorni successivi. L'udienza si fissa entro trenta giorni dalla controreplica, con preavviso minimo di dieci giorni.
Quando si applica
Questa procedura si applica alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c., ossia controversie relative a rapporti di lavoro, a rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, e a altri rapporti di collaborazione continuativa. La procedura rimane facoltativa: le parti restano libere di ricorrere alla giurisdizione ordinaria del tribunale in funzione di giudice del lavoro oppure di avvalersi delle procedure di conciliazione o arbitrato previste da altre leggi. Si applica quando le parti, di comune accordo, intendono evitare un contenzioso ordinario più lungo e costoso.
Connessioni
L'articolo 412-quater rimanda all'articolo 409 c.p.c. che enumera le controversie di lavoro competenti al giudice del lavoro. È collegato agli articoli 413 e ss. che disciplinano il procedimento ordinario dinanzi al giudice del lavoro, nonché agli articoli 414-420 che regolano forma della domanda, deposito, costituzione delle parti e udienza di discussione. Le procedure di arbitrato irrituale trovano disciplina generale negli articoli che seguono, in particolare negli articoli 815 e ss. del c.p.c. per l'arbitrato irrituale generale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il collegio di conciliazione irrituale dell'art. 412-quater e l'arbitrato ordinario del c.p.c.?
Il collegio irrituale (art. 412-quater) è una procedura semplificata con arbitri di parte e presidente neutrale, senza necessità di clausola arbitrale preventiva; l'arbitrato ordinario (artt. 806-840) richiede una clausola o compromesso e ha una disciplina più formale. Inoltre, il collegio irrituale è specificamente disciplinato per controversie di lavoro.
Chi sceglie il presidente del collegio se gli arbitri di parte non si accordano entro 30 giorni?
Se gli arbitri di parte non nominano concordemente il presidente entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro di parte, la parte ricorrente può chiedere al presidente del tribunale competente per territorio che effettui la nomina obbligatoria.
Il lodo del collegio irrituale è esecutivo come una sentenza ordinaria?
Sì, il lodo pronunciato dal collegio di conciliazione e arbitrato irrituale ha efficacia di titolo esecutivo e può essere iscritto a ruolo per l'esecuzione forzata, come una sentenza di condanna del tribunale.
Posso stare in giudizio personalmente senza avvocato nella procedura di cui all'art. 412-quater?
L'art. 412-quater rimanda ai requisiti ordinari del giudizio di lavoro. Per cause di valore inferiore a 129,11 euro è ammesso il patrocinio personale; per importi superiori è necessario un avvocato o un rappresentante con mandato.
Quanto tempo complessivamente dura una procedura dinanzi al collegio irrituale?
Il procedimento è scandito in tempi fissi: 30 giorni per nomina arbitri e presidente, 30 giorni per memoria difensiva, 10 giorni per replica, 10 giorni per controreplica, udienza entro 30 giorni dalla controreplica. Indicativamente 3-5 mesi senza rinvii; più veloce rispetto al processo ordinario.
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