Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 408 c.p.c. – Decisione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata è del conciliatore, di lire centocinquanta se è del pretore, di lire trecento se è del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 407 - Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzi…→Cod. proc. civ. art. 409 - Art. 409 c.p.c.: Controversie individuali di lavoro→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 410 c.p.c.: Tentativo facoltativo di conciliazione→Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione→Art. 411 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione→Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo→Art. 412 c.p.c.: Processo verbale di mancata conciliazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 408 disciplina le conseguenze della sentenza che dichiara inammissibile, improcedibile o infondato il ricorso di opposizione all'esecuzione, prevedendo una condanna dell'opponente al pagamento di una somma.
Ratio
L'articolo 408 c.p.c. persegue finalità di deterrenza e di sanzionamento dei ricorsi di opposizione manifestamente infondati. Poiché l'opposizione all'esecuzione è uno strumento straordinario di revisione di titoli già passati in giudicato (sentenze, lodi, assegni), il legislatore protegge l'esecutante dalla moltiplicazione di ricorsi dilatori. La condanna pecuniaria opera come sanzione minima e incentivo al filtro delle domande temerarie.
L'art. 408 riflette il principio che la responsabilità processuale ricada sull'opponente che esperisca ricorso infondato, e il diritto dell'esecutante a una pur minima compensazione per il disturbo processuale.
Analisi
La norma distingue tre fondamenti di rigetto: (a) inammissibilità (difetto nei presupposti essenziali del ricorso, es. ricorso tardivo o non notificato), (b) improcedibilità (vizio processuale non sanabile, es. mancanza di legittimazione processuale), (c) infondatezza (il ricorso è tecnicamente presentabile ma sostanzialmente infondato, es. l'eccezione di prescrizione è infondata).
La condanna pecuniaria è automatica se la sentenza accoglie uno di questi tre motivi: non è una sanzione ulteriore, ma conseguenza diretta della rigetto. Gli importi storicamente variavano (nota le soppressioni di scaglioni nel D.L. 1998): attualmente sono fissati in euro, a livelli modesti.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il giudice dell'opposizione rigetti la domanda per uno dei tre motivi sopra elencati. Esempio: Filano propone opposizione oltre il termine quinquennale (inammissibile), sentenza lo condanna al pagamento della somma. Oppure: Caio propone opposizione ma non ha legittimazione (improcedibile), medesima conseguenza. O ancora: Sempronio chiede rescissione per prescrizione estinta, ma la prescrizione non era estinta (infondatezza), condanna identica.
Non si applica se il ricorso è accolto parzialmente o totalmente: in quel caso l'esecutante assumerà oneri di soccombenza ordinaria.
Connessioni
Vedi artt. 406-407 c.p.c. (procedimento di opposizione), art. 373 c.p.c. (ordinanza cautelare), D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 (riforma procedura opposizione), D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 (modifica importi). Connesso altresì ai principi di responsabilità processuale e al codice di deontologia giudiziale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio riceve sentenza di condanna dal tribunale per 20.000 euro verso creditore
La sentenza è passata in giudicato. Tre anni dopo, Tizio propone opposizione sostenendo che il giudice avrebbe violato il diritto di difesa. Il giudice dell'opposizione constata che l'opposizione era improponibile perché la domanda di revisione della sentenza (art. 391 bis c.p.c.) era già decaduta. Dichiara improcedibile l'opposizione e condanna Tizio al pagamento della somma. Tizio assorbe, oltre al costo processuale ordinario, anche questa sanzione pecuniaria.
Caso 2: Caio riceve cambiale protestata e viene esecutato
Propone opposizione all'esecuzione prima che essa cominci, chiedendo annullamento per vizio della forma della cambiale. Il giudice di primo grado era il giudice di pace. L'opposizione è rigettata perché il vizio della forma non invalida il procedimento esecutivo (infondatezza). Il giudice condanna Caio al pagamento della somma di euro 2 (l'importo per giudice di pace è il minore). Caio dovrà versare questa sanzione in cassa.
Domande frequenti
Se la mia opposizione all'esecuzione è rigettata, devo per forza pagare la somma?
Sì, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile, improcedibile o infondatezza, la sentenza automaticamente ti condanna al pagamento di una somma (di importo basso, ma obbligatoria). È una sanzione del sistema per filtrare ricorsi temerari.
Quanto devo pagare se perdo l'opposizione?
Dipende dal giudice che aveva emanato la sentenza impugnata: se era giudice di pace, l'importo è minore; se era tribunale, intermedio; se era altro giudice (corte appello, cassazione), più elevato. Consulta il testo dell'art. 408 c.p.c. (aggiornato) per gli importi esatti, che cambiano per legge.
Se vinci parzialmente l'opposizione, come funziona la condanna?
Se il ricorso è accolto in parte o totalmente, la norma dell'art. 408 non si applica. Si applica invece la soccombenza ordinaria: ognuno sostiene le proprie spese, oppure il giudice le ripartisce secondo la misura dell'accoglimento (es. accolto 50%, condanna al 50% di reciprocità).
Posso fare ricorso contro la sentenza che mi condanna al pagamento della somma?
La condanna pecuniaria non è una misura separata dalla sentenza di opposizione: è parte della sentenza stessa. Se ricorri contro la sentenza nel merito (es. in appello, in cassazione), il ricorso abbraccia anche la condanna pecuniaria, che verrà riesaminata.
La somma dell'art. 408 si aggiunge alle spese legali ordinarie?
Sì, la somma dell'art. 408 è una condanna minima autonoma, distinta dalle spese di soccombenza ordinaria (parcella avvocato, diritti di cancelleria, ecc.). Devi pagare sia la somma dell'art. 408 che le spese ordinarie se il giudice te le condanna.