Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

In sintesi

  • Principio di riunione d'ufficio dei ricorsi paralleli contro la stessa sentenza
  • Evita pronunce conflittuali e duplicazione di giudizi
  • Il giudice può riunire i procedimenti autonomamente, senza iniziativa delle parti
  • Streamlining procedurale per efficienza e coerenza decisionale
Indice dei contenuti

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un unico processo, anche di ufficio da parte del giudice.

Ratio

L'articolo incarna il principio di economia processuale e di certezza del diritto: quando più parti ricorrono separatamente contro la medesima sentenza, lasciare che procedimenti paralleli si svolgano comporta il rischio di pronunce contraddittorie su questioni identiche, vanificando la cosa giudicata e generando caos interpretativo. La riunione coatta (anche senza consenso delle parti) risponde alla necessità di coordinamento processuale. È una manifestazione del principio di unità e ragionevolezza della giustizia civile italiana.

Analisi

Il testo è monostico: la disposizione è imperativa e perentoria. Non prevede deroga né consenso delle parti: «debbono essere riunite» è linguaggio di obbligo assoluto. L'avverbio «anche d'ufficio» enfatizza che il giudice non attende passivamente la richiesta, ma è garante attivo della riunione. L'omnicomprensività («tutte le impugnazioni proposte separatamente») non ammette eccezioni salvo il caso ovvio in cui le impugnazioni siano dirette contro sentenze diverse. La disposizione si applica automaticamente dalla proposizione del secondo ricorso contro la medesima sentenza.

Quando si applica

La norma opera in pratica ogni volta che: (a) una sentenza è pronunciata; (b) più soggetti ricorrono contro la medesima sentenza, pur in momenti diversi; (c) i ricorsi sono inizialmente proposti come procedimenti separati. Esempi: la sentenza condanna Tizio e Caio solidalmente; Tizio ricorre il 10 gennaio, Caio ricorre il 20 gennaio. Il giudice d'appello, ricevuto il secondo ricorso, procede automaticamente alla riunione, anche se nessuno la chiede.

Connessioni

L'articolo dialoga strettamente con l'art. 334 c.p.c. (impugnazioni incidentali tardive) e artt. 332-333 (struttura dell'impugnazione incidentale). Rimanda ai principi di cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e al procedimento d'appello (artt. 327 ss. c.p.c.). Correlato a disposizioni sulla litispendenza (art. 39 c.p.c.) e sul coordinamento dei giudizi pendenti. Ha rilievo anche per la Cassazione (art. 366 c.p.c.) quando più ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza di appello.

Casi pratici

Caso 1: Una società A è in lite con B e C su un appalto

Il tribunale pronuncia sentenza il 1° febbraio 2025, condannando B e C in solido al pagamento di una somma. B ricorre in appello il 10 febbraio 2025; C presenta ricorso il 28 febbraio 2025. I due ricorsi sono inizialmente registrati come procedimenti distinti presso la cancelleria della corte d'appello. Una volta acquisito il secondo ricorso, il cancelliere e il presidente della sezione procedono automaticamente alla riunione, senza che B o C debbano richiederla. D'ora in poi, la causa procede unitariamente: un'unica udienza di comparizione, una risposta unica della controparte, una sentenza che giudica entrambi i ricorsi.

Caso 2: Caso 2

Filano è locatario di un immobile; il proprietario Sempronio lo cita in giudizio per morosità. Il giudice di primo grado condanna Filano al pagamento degli arretrati. Filano ricorre subito in appello il 5 marzo 2025. Il proprietario Sempronio, dopo essersi consigliato, decide anch'egli di ricorrere in appello per ottenere una condanna maggiore, depositando ricorso il 2 aprile 2025. Sebbene i due ricorsi siano concettualmente distinti (uno è principale, uno incidentale per aspetti), la legge prescrive che la corte li riunisca in un processo unico, garantendo coerenza della pronuncia finale.

Domande frequenti

Se io e il mio avversario ricorriamo entrambi contro la stessa sentenza, i nostri ricorsi rimangono separati?

No. La legge prescrive che i ricorsi siano riuniti automaticamente in un unico processo, anche se depositati in momenti diversi e anche se nessuno delle parti lo richiede. Ciò evita sentenze contraddittorie.

Posso oppormi alla riunione dei procedimenti?

No, la riunione è coatta e obbligatoria. L'art. 335 c.p.c. non prevede deroga né consenso: il giudice procede d'ufficio, indipendentemente dalla volontà delle parti.

Chi chiede la riunione, il giudice o le parti?

Il giudice agisce d'ufficio. Non occorre che alcuna parte presenti istanza. Nel momento in cui la cancelleria riceve il secondo ricorso contro la medesima sentenza, il giudice è tenuto a disporre la riunione.

Se ricorro io per primo e l'avversario ricorre mesi dopo, cosa succede?

Il tuo ricorso e quello dell'avversario vengono riuniti, anche se proposti a distanza di tempo. Da quel momento in poi, il processo procede unitariamente: un'unica sentenza giudicherà entrambi i ricorsi.

La riunione vale anche per ricorsi in Cassazione?

Sì, il principio di riunione si applica anche per i ricorsi in Cassazione contro la medesima sentenza di appello. Il giudice della Cassazione procede alla riunione d'ufficio, in ossequio al medesimo principio di economia processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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