Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art.

295.

Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

In sintesi

  • Scaduto il periodo di sospensione, le parti devono chiedere la fissazione della nuova udienza entro tre mesi perentori
  • Il termine decorre dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che la definisce
  • Se nessuna udienza è stata fissata nel provvedimento di sospensione, la richiesta di fissazione avviene tramite ricorso al giudice istruttore
  • La Corte Costituzionale ha corretto la partenza del termine, perché deve decorrere dalla conoscenza effettiva della cessazione, non dalla data formale
Indice dei contenuti

Dopo la sospensione, le parti chiedono fissazione nuova udienza entro tre mesi da cessazione causa sospensione.

Ratio

L'art. 297 c.p.c. regola la fase critica della ripresa del processo dopo sospensione, imponendo alle parti l'onere di sollecitare tempestivamente la fissazione della nuova udienza per evitare che il procedimento sospeso giaccia indefinitamente. Il termine perentorio di tre mesi rappresenta il compromesso tra la necessità di ragionevole tempo per accertare la cessazione della causa di sospensione e il principio della ragionevole durata del processo.

Analisi

L'articolo si articola su tre ipotesi. Se nel provvedimento di sospensione è già stata fissata l'udienza di prosecuzione (come consigliato dall'art. 296), non occorre istanza aggiuntiva: la causa prosegue automaticamente. Se invece nessuna udienza è stata fissata, le parti devono proporre istanza di fissazione entro tre mesi. La proposta avviene tramite ricorso al giudice istruttore o, in caso di vacatio, al presidente del tribunale. Il secondo comma precisa che nell'ipotesi di sospensione su istanza (art. 296), l'istanza di fissazione deve essere proposta almeno dieci giorni prima della scadenza dei tre mesi, per consentire al giudice l'organizzazione temporale. Il terzo comma sottintende che il ricorso e il decreto di fissazione devono essere notificati alle altre parti a cura dell'istante secondo i termini e le modalità fissate dal giudice, per assicurare la piena conoscenza dell'udienza fissata.

Quando si applica

La disposizione si applica concretamente nel caso di sospensione per pregiudizialità (art. 295): dopo la sentenza definitiva sulla questione pregiudiziale, le parti hanno tre mesi per chiedere la ripresa nel giudizio principale. Ad esempio, concluso il processo penale con sentenza passata in giudicato, entro tre mesi dalla sua comunicazione deve essere proposta istanza di fissazione della nuova udienza nel civile. Analogamente, se il processo era sospeso per causa di sospensione amministrativa (es. pendenza di autorizzazione), una volta ottenuta, le parti hanno tre mesi per sollecitare. Se la sospensione su istanza (art. 296) non ha visto fissazione della udienza nel decreto di accoglimento, entro tre mesi le parti devono ricorrere.

Connessioni

L'art. 297 c.p.c. è complementare agli articoli 295-296 e 298 c.p.c. sulla sospensione. Si collega all'art. 163 bis c.p.c. sui termini di riassunzione dopo interruzione per morte o perdita di capacità. La Corte Costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970 n. 34, ha dichiarato incostituzionale la disposizione che faceva decorrere il termine dalla data formale della cessazione della sospensione anziché dalla conoscenza effettiva della cessazione da parte delle parti del processo sospeso, rappresentando un vizio di irrazionalità nel calcolo del termine perentorio.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ha un processo civile sospeso per pregiudizialità penale dal febbraio 2025

Il giudice penale emette sentenza assolutoria il 20 marzo 2026, e questa diventa definitiva il 20 aprile 2026. Da quel giorno decorre il termine perentorio di tre mesi per chiedere la ripresa. Tizio ha fino al 20 luglio 2026 per proporre ricorso al giudice istruttore di fissazione della nuova udienza nel giudizio civile. Se la richiesta non è proposta entro questa data, decade il diritto alla ripresa e il processo rimane indefinitamente sospeso.

Caso 2: Caio e Sempronio hanno ottenuto sospensione consensuale su istanza (art

296) per tre mesi, senza fissazione della udienza nel provvedimento di sospensione. Il periodo di sospensione scade il 15 giugno 2026. Secondo l'art. 297, secondo comma, Caio deve proporre istanza di fissazione entro il 5 giugno 2026 (dieci giorni prima della scadenza) affinché il giudice abbia tempo di organizzare l'udienza. Se l'istanza è proposta il 10 giugno, potrebbe essere ritenuta tardiva e il giudice potrebbe respingerla come inammissibile.

Domande frequenti

Se il giudice ha fissato la udienza nel provvedimento di sospensione, devo fare qualcos'altro?

No, la udienza è già fissata e il processo proseguirà automaticamente alla data indicata. Non è necessaria istanza aggiuntiva.

Quanto tempo ho dopo la fine della sospensione per chiedere la nuova udienza?

Hai tre mesi perentori dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che la definisce. Scaduto questo termine, decade il diritto.

Il termine di tre mesi parte dalla sentenza della Cassazione o dalla sentenza in primo grado?

Dipende dalla sospensione. Se la causa era sospesa per pregiudizialità, il termine parte dal passaggio in giudicato della sentenza (cioè quando non è più appellabile), non dalla data della sentenza stessa.

Se non propongo istanza in tre mesi, il processo riprende automaticamente?

No, il processo rimane indefinitamente sospeso. Non c'è ripresa automatica; occorre che una parte attiva la istanza di fissazione della nuova udienza entro il termine.

Chi propone l'istanza, l'attore o il convenuto, o devono farlo insieme?

Ciascuna parte può proporre istanza autonomamente. Non è necessario l'accordo. Tuttavia, la prassi vede spesso l'attore assumere l'iniziativa, mentre il convenuto può contrastare l'istanza se non ha conoscenza completa della cessazione della sospensione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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