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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma soppressa dal 1° aprile 1998: l'art. 43 del DPR 633/1972 disciplinava, nella sua ultima formulazione vigente dal 30/09/1989, il regime sanzionatorio settoriale delle violazioni dichiarative IVA, prima che la materia venisse rifusa nel sistema sanzionatorio tributario unitario.
  • Sanzioni per omessa dichiarazione: pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il periodo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sanzione molto severa, calibrata sul volume di evasione.
  • Sanzioni per dichiarazione infedele: se l'imposta dichiarata risultava inferiore di oltre un decimo (10%) a quella dovuta, o l'eccedenza detraibile/rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, pena pecuniaria da 1 a 2 volte la differenza.
  • Sanzioni minime fisse: per omissione e indicazioni inesatte, pena pecuniaria fra 600.000 lire e 3 milioni di lire (≈ 310-1.550 euro), indipendentemente dalla quantificazione delle violazioni patrimoniali.
  • Sanzioni specifiche: violazioni di obblighi formali (dichiarazione di inizio attività incompleta, mancato pagamento liquidazioni periodiche, omessa indicazione partita IVA): da 200.000 a 6 milioni di lire a seconda della tipologia.
  • Soppressione: l'art. 16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 ha rifuso l'intera materia sanzionatoria tributaria nel testo unico delle sanzioni amministrative tributarie, abrogando le disposizioni settoriali frammentarie incluse nell'art. 43 del TUIVA.
  • Rilevanza oggi: zero pratica. La disciplina vigente è il D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni (in particolare il D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio, e il D.Lgs. 87/2024 di ulteriore revisione).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16

“Chi non presenta la dichiarazione annuale, e’ punito con la pena pecuniaria
da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il piu’
breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
pecuniaria da una a due volte la differenza.
L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
da non consentire l’identificazione del contribuente e’ punito con la pena
pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui e’ esercitata
l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
documenti.
Chi non esegue con le modalita’ e nei termini prescritti la liquidazione di
cui agli articoli 27 e 33 e’ punito con la pena pecuniaria da lire
duecentomila a due milioni di lire.
Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

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Commento

L'articolo 43 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella formulazione modificata dall'art. 8 del DL 332/1989 e in vigore dal 30 settembre 1989 al 1° aprile 1998 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1981 per gli aspetti sostanziali), è oggi una norma di interesse esclusivamente storico, ma rappresenta un tassello fondamentale nell'evoluzione del sistema sanzionatorio tributario italiano. Disciplinava le sanzioni amministrative pecuniarie per le principali violazioni degli obblighi dichiarativi e formali in materia di IVA, prima che la materia venisse rifusa dal D.Lgs. 471/1997 in un testo unico delle sanzioni amministrative tributarie organico per tutte le imposte. Comprenderne i contenuti è utile per ricostruire l'evoluzione della filosofia sanzionatoria italiana, e in particolare il passaggio dal regime di sanzioni in lire (tipicamente molto severe in valori nominali) al regime moderno di sanzioni proporzionali calibrate sul danno effettivo.

Il contesto storico: il sistema sanzionatorio frammentato pre-1998

Prima del D.Lgs. 471/1997, il sistema sanzionatorio tributario italiano era estremamente frammentato. Ogni singola imposta (IVA, IRPEF, IRES, allora IRPEG, imposta di registro, imposta di bollo, ecc.) aveva il proprio articolato sanzionatorio settoriale, contenuto nei rispettivi testi unici. Il TUIVA del 1972 dedicava gli artt. 41-49 alle sanzioni IVA, con disposizioni tecniche e specifiche per ciascuna tipologia di violazione: art. 43 (dichiarazione), art. 44 (fatturazione), art. 45 (registrazione), art. 46 (versamenti), e così via.

Questo sistema produceva diversi inconvenienti: (1) incoerenza fra tributi: la stessa violazione (es. dichiarazione infedele) poteva essere sanzionata diversamente a seconda dell'imposta; (2) obsolescenza degli importi: le sanzioni in lire fissate negli anni '70-'80 erano periodicamente svalutate dall'inflazione, richiedendo continui aggiornamenti; (3) complessità per il contribuente: orientarsi fra le varie discipline settoriali era difficile e generava contenziosi su aspetti meramente formali.

La riforma del 1997 (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997) ha unificato il sistema in una struttura razionale e organica, applicabile a tutti i tributi.

Il primo periodo: omessa dichiarazione, pena 2-4 volte l'imposta

Il primo periodo dell'art. 43 disciplinava la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA: «Chi non presenta la dichiarazione annuale, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».

La sanzione era molto severa, 200-400% dell'imposta dovuta, e rifletteva la gravità che il legislatore attribuiva all'omissione totale, considerata uno dei principali strumenti di evasione fiscale. La forbice fra il minimo (200%) e il massimo (400%) consentiva all'ufficio di calibrare la sanzione in base alle circostanze concrete (gravità della violazione, recidiva, comportamento collaborativo del contribuente, ecc.).

Per confronto, la disciplina vigente del D.Lgs. 471/1997 art. 5 c. 1 prevede per l'omessa dichiarazione IVA una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta dovuta (proporzionalmente più mite), poi inasprita dal D.Lgs. 87/2024 a 120-240% per le violazioni successive al 1° settembre 2024. La parabola sanzionatoria mostra un trend di stabilizzazione su valori più contenuti rispetto agli anni '80-'90, ma con una recente inversione verso un ulteriore inasprimento.

Il secondo periodo: dichiarazione infedele, pena 1-2 volte la differenza

Il secondo periodo disciplinava la sanzione per dichiarazione infedele: «Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza».

La norma introduceva una soglia di rilevanza del 10%: solo le difformità superiori a un decimo dell'imposta dovuta (o dell'eccedenza spettante) facevano scattare la sanzione. La soglia era una concessione alla materialità, piccole inesattezze infraturni non venivano sanzionate, in coerenza con il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.

La sanzione era 100-200% della differenza fra imposta dichiarata e dovuta. Anche qui, il D.Lgs. 471/1997 ha ridotto le percentuali (90-180% nella formulazione originaria, con varie modifiche successive).

Il terzo periodo: sanzione minima per omissione e inesattezze

Il terzo periodo introduceva una sanzione minima fissa per l'omissione della dichiarazione e per la presentazione di indicazioni inesatte: «L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire». Si tratta di un cumulo: l'ufficio applicava sia la sanzione proporzionale (commi 1 e 2) sia la sanzione fissa, in quanto «indipendentemente» dai precedenti commi.

Gli importi (600.000-3.000.000 di lire) corrispondono a circa 310-1.550 euro al cambio di conversione fissato 1936,27 lire = 1 euro. Per gli anni '80-'90 erano valori non irrilevanti, ma oggi sembrano modesti. La sanzione fissa serviva a punire anche le situazioni in cui il danno erariale era minimo o nullo, garantendo comunque una sanzione disincentivante per l'inadempimento formale.

I commi successivi: dichiarazione di inizio attività e altre violazioni formali

I successivi periodi dell'art. 43 disciplinavano una serie di violazioni formali specifiche:

  • Mancata presentazione delle dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione attività ex art. 35 TUIVA, o presentazione con indicazioni incomplete o inesatte: pena pecuniaria da 1.200.000 a 6.000.000 di lire (≈ 620-3.100 euro);
  • Mancata indicazione di luogo di esercizio dell'attività o conservazione di libri/registri: stessa pena precedente;
  • Mancata o ritardata liquidazione periodica ex artt. 27 e 33: pena pecuniaria da 200.000 a 2.000.000 di lire;
  • Omessa o inesatta indicazione del numero di partita IVA nelle dichiarazioni e altri documenti ex art. 35: pena pecuniaria da 200.000 a 4.000.000 di lire.

Queste sanzioni «di violazione formale» erano calibrate per essere generalmente meno gravose delle sanzioni «di violazione sostanziale» (omissione/infedeltà dichiarativa), ma comunque sufficienti a sanzionare i comportamenti formalmente non conformi.

L'evoluzione: dalla sanzione lira al sistema D.Lgs. 471/1997

L'art. 43 nella sua versione finale (1989) era figlio di un sistema sanzionatorio basato sulla pena pecuniaria fissa in lire, con caratteristiche oggi superate:

  • Importi nominali esposti all'inflazione, periodicamente aggiornati con interventi normativi straordinari;
  • Disciplina settoriale per ciascuna imposta, con disallineamenti fra tributi diversi;
  • Cumulabilità automatica di più sanzioni anche per la stessa violazione (proporzionale + fissa), oggi più limitata;
  • Assenza di un sistema graduale di ravvedimento operoso (introdotto solo con il D.Lgs. 472/1997 art. 13).

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (riforma sanzionatoria tributaria), in vigore dal 1° aprile 1998, ha sostituito l'art. 43 del TUIVA e tutte le altre disposizioni settoriali con un testo unico organico delle sanzioni amministrative tributarie. Le caratteristiche del nuovo sistema:

  • Sanzioni proporzionali in percentuale dell'imposta evasa o dell'omesso versamento, eliminando le sanzioni in lire/euro fisse (salvo casi residui di violazioni formali pure);
  • Disciplina trasversale a tutte le imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, registro, bollo, ecc.), con principi comuni e specificità minime;
  • Articolazione delle sanzioni in sanzione minima e massima, applicabili dall'ufficio in base alle circostanze, con principio di gradualità;
  • Integrazione con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 art. 13): il contribuente che riconosce spontaneamente la violazione e versa imposta, interessi e sanzione ridotta evita l'accertamento d'ufficio con sanzione piena.
L'evoluzione recente: D.Lgs. 158/2015 e D.Lgs. 87/2024

Il sistema del D.Lgs. 471/1997 è stato a sua volta oggetto di importanti riforme:

  • D.Lgs. 158/2015: riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha rimodulato verso il basso molte sanzioni (tipica riduzione dal 100-200% al 90-180% per dichiarazione infedele) introducendo principi di maggiore gradualità e proporzionalità;
  • D.Lgs. 87/2024: nuova riforma in attuazione della delega L. 111/2023 (riforma fiscale Meloni), ha innalzato in alcuni casi le sanzioni (omessa dichiarazione 120-240%) ma introdotto nuovi istituti di favor del contribuente (ravvedimento operoso esteso, conciliazione tributaria, riduzioni per pagamento immediato).
Rilevanza per il commercialista oggi: solo storica

L'art. 43 del TUIVA è oggi una norma di studio. I termini di accertamento per il periodo d'imposta 1989-1997 sono ampiamente decorsi (5 anni ordinari + raddoppio penale = al massimo fino al 2007-2008). Resta tuttavia utile per ricostruire l'evoluzione del sistema sanzionatorio tributario italiano e per comprendere alcune specificità della disciplina vigente che hanno radici nelle norme superate. In particolare, la soglia del 10% per la dichiarazione infedele introdotta dall'art. 43 del TUIVA è rimasta nel sistema D.Lgs. 471/1997 (con varie modifiche di dettaglio): rappresenta uno dei principi di proporzionalità che caratterizzano il sistema sanzionatorio italiano e che lo distinguono da altre giurisdizioni più rigorose.

Riferimenti normativi

Norma soppressa: art. 43 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo riformulato dall'art. 8 DL 332/1989 conv. in L. 384/1989, in vigore dal 30/09/1989 al 1° aprile 1998. Norma abrogatrice: art. 16 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998. Disciplina vigente sostitutiva: D.Lgs. 471/1997 (testo unico sanzioni amministrative tributarie); D.Lgs. 472/1997 (principi generali sanzioni amministrative tributarie); D.Lgs. 158/2015 (riforma 2015); D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni 2024). Norme correlate: art. 5 D.Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione IVA, sanzioni vigenti); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Domande frequenti

L'art. 43 del TUIVA è ancora applicabile?

No. La norma è stata soppressa dal 1° aprile 1998 per effetto dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, riforma del sistema sanzionatorio tributario. La disciplina vigente delle sanzioni amministrative IVA è il D.Lgs. 471/1997 (testo unico) e successive modificazioni: D.Lgs. 158/2015 (riforma 2015), D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni 2024).

Quale era la sanzione per omessa dichiarazione IVA?

Pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta dovuta (200-400% dell'imposta) per l'anno solare o per il più breve periodo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Sanzione molto severa, calibrata sul volume di evasione. Cumulata con una sanzione fissa da 600.000 a 3.000.000 di lire. Per confronto: il vigente art. 5 D.Lgs. 471/1997 prevede 90-180% (poi 120-240% post-riforma 2024).

Cosa si intende per «dichiarazione infedele»?

Dichiarazione presentata in cui l'imposta risultava inferiore di oltre un decimo (10%) a quella dovuta, o l'eccedenza detraibile/rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. La soglia del 10% rappresentava una concessione alla materialità: piccole inesattezze infra-soglia non venivano sanzionate. La sanzione era pena pecuniaria da 1 a 2 volte la differenza fra dichiarato e dovuto.

Quali violazioni formali specifiche erano sanzionate?

Mancata presentazione delle dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione attività ex art. 35 (1.200.000-6.000.000 lire); mancata indicazione del luogo di esercizio attività o conservazione registri (stessa pena); mancata o ritardata liquidazione periodica ex artt. 27 e 33 (200.000-2.000.000 lire); omessa o inesatta indicazione partita IVA nei documenti ex art. 35 (200.000-4.000.000 lire). Sanzioni minori delle violazioni sostanziali ma comunque disincentivanti.

Perché l'art. 43 è stato soppresso?

Per uniformazione del sistema sanzionatorio. Il D.Lgs. 471/1997 ha rifuso in un testo unico organico le sanzioni amministrative di tutti i tributi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, registro, bollo, ecc.), eliminando la frammentazione settoriale precedente. Caratteristiche del nuovo sistema: sanzioni proporzionali (no più importi in lire fissi), articolazione minima/massima con principio di gradualità, integrazione con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 art. 13), disciplina trasversale a tutte le imposte.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.