Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 660 c.p.p. – Esecuzione delle pene pecuniarie

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento, l’indicazione dell’ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna.

Nei casi dell’articolo 534, l’ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma 4. Con l’avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell’avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, l’ordine di esecuzione contiene l’indicazione del numero delle rate, dell’importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

6. Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento della multa o dell’ammenda da parte del condannato e dichiara l’avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento delle rate e, dopo l’ultima, dichiara l’avvenuta esecuzione della pena.

7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall’articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2.

9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

11. Se vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 534 ed è accertata l’insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

12. L’ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

13. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

14. Per l’esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l’articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l’esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

In sintesi

  • Le pene pecuniarie sono eseguite secondo le norme vigenti, con responsabilità del PM e del magistrato di sorveglianza
  • Se accertata l'impossibilità di esazione, il PM comunica gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione
  • Il magistrato verifica l'effettiva insolvibilità del condannato prima di ordinare la conversione
  • Il magistrato può disporre la rateizzazione della pena o differire la conversione fino a sei mesi
  • Durante il periodo di differimento, l'esecuzione è sospesa e non si conta per l'estinzione della pena per decorso del tempo
Indice dei contenuti

Le pene pecuniarie sono eseguite secondo le leggi applicabili. Se impossibile riscuoterle, il magistrato di sorveglianza può convertirle o differire l'esecuzione.

Ratio

L'articolo 660 c.p.p. realizza il principio costituzionale della personalità della pena (art. 27 Cost.), vietando di far gravare le conseguenze penali della condanna su soggetti diversi dal responsabile. Esso affronta il problema pratico dell'insolvenza: una persona condannata a una multa non sempre ha mezzi economici per pagarla. Permettere solo la detenzione sarebbe sproporzionato; la legge autorizza pertanto la conversione in una pena detentiva più ragionevole, previa verifica dell'insolvibilità effettiva.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il principio generale: le pene pecuniarie si eseguono secondo le modalità ordinarie della riscossione (assegno, bonifico, decreto ingiuntivo presso l'ufficio di esecuzione). Il comma 2 introduisce il meccanismo di conversione: accertata l'impossibilità di esazione (non il semplice rifiuto, ma l'effettiva mancanza di mezzi), il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, il quale provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, previa verifica dell'insolvibilità effettiva del condannato e, se rilevante, della persona civilmente obbligata. Il comma 3 prevede due alternative al magistrato di sorveglianza: disporre la rateizzazione della pena (se non già disposta in sentenza) oppure differire la conversione per un massimo di sei mesi. Trascorso il differimento, se l'insolvenza persiste, il magistrato ordina la conversione. Il comma 4 richiede che il magistrato, con ordinanza, determini le modalità delle sanzioni conseguenti secondo la legge. Il comma 5 consente il ricorso contro l'ordinanza di conversione, che ne sospende automaticamente l'esecuzione.

Quando si applica

Tizio è condannato a pagare una multa di diecimila euro per una violazione di legge. Inizialmente paga regolarmente alcune rate mensili, poi cessa i versamenti per vera insolvenza (perdita di lavoro). Il PM trasmette il fascicolo al magistrato di sorveglianza, il quale accerta che Tizio non ha patrimonio né fonti di reddito. Il magistrato converte la multa in una pena detentiva di due mesi. Caio è condannato a una pena pecuniaria di ventimila euro ma chiede di pagarla in rate. Il magistrato di sorveglianza, verificata la situazione economica, dispone una rateizzazione mensile di cinquecento euro per quaranta mesi. Se Caio non paga due rate consecutivamente, il magistrato può procedere a nuova valutazione dell'insolvenza e eventualmente convertire la quota non pagata.

Connessioni

L'articolo 660 c.p.p. si collega all'articolo 133 ter del codice penale (rateizzazione), all'articolo 133-bis c.p. (criteri di determinazione delle pene), all'articolo 72 della legge penitenziaria (esecuzione delle pene), al regolamento di esecuzione (D.Lgs. 15 maggio 1997, n. 165), e ai principi di proporzionalità e personalità della pena sanciti dalla Costituzione e dalla Cedu.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è condannato a pagare tremila euro per un reato di lesioni lievi

Durante il primo anno i versamenti procedono regolarmente, ma Sempronio perde il lavoro e non riesce più a pagare le rate. Il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, accertata l'insolvibilità documentata (estratti conto bancari, nessun reddito), ordina la conversione della multa residua in una pena detentiva di quindici giorni. Sempronio sconterà la pena in carcere anziché pagare. Se Sempronio produce successivamente un certificato di lavoro temporaneo, può ricorrere contro l'ordinanza di conversione per chiedere un ulteriore differimento.

Caso 2: Mevio è condannato a una pena pecuniaria di cinquantamila euro per un delitto

Non ha reddito stabile e il magistrato di sorveglianza, anziché convertire subito, dispone una rateizzazione di mille euro mensili per cinquanta mesi. Mevio paga regolarmente per sei mesi, poi cessa. Il magistrato, richiesto il fascicolo, constata la reiterata mancanza di pagamenti e l'insolvenza persistente. Ordina la conversione della quota non pagata (quarantaquattromila euro) in pena detentiva, calcolata secondo i criteri di legge. Mevio ricorre, ma l'ordinanza di conversione rimane sospesa solo se il ricorso è accolto.

Domande frequenti

Se non riesco a pagare una multa per mancanza di soldi, cosa succede?

Il pubblico ministero segnala l'impossibilità di pagamento al magistrato di sorveglianza. Se l'insolvenza è accertata, il magistrato può convertire la multa in una pena carceraria più breve e proporzionata, oppure differire l'esecuzione fino a sei mesi per darti tempo di trovare fondi.

Cosa significa 'insolvibilità effettiva' e chi la verifica?

Significa che non hai patrimonio o reddito sufficiente per pagare. Il magistrato di sorveglianza verifica l'insolvibilità valutando la tua situazione economica documentata (conto corrente, dichiarazione dei redditi, beni intestati), non il semplice rifiuto di pagamento.

Posso chiedere di pagare a rate anziché di stare in carcere?

Sì. Se la sentenza non ha già disposto la rateizzazione, puoi chiedere al magistrato di sorveglianza di ordinarla. Il magistrato valuta la tua situazione economica e può decidere di rateizzare la pena anziché convertirla.

Se il magistrato differisce la conversione per sei mesi, quel tempo conta per l'estinzione della pena?

No. Durante il periodo di differimento, non si conta il tempo ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo. Inizia a contare solo quando il magistrato ordina la conversione in pena detentiva.

Posso ricorrere se il magistrato converte la mia multa in carcere?

Sì, puoi ricorrere contro l'ordinanza di conversione davanti al giudice competente. Il ricorso sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordinanza. Puoi contestare l'errore nella verifica dell'insolvenza o richiedere altre misure (ad esempio, una rateizzazione aggiuntiva).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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