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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 237 c.p.c. – Risoluzione delle contestazioni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 236 - Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità→Cod. proc. civ. art. 238 - Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità→Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione→Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento→Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio→Art. 233 c.p.c.: Deferimento del giuramento decisorio→Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti→Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 237 c.p.c. disciplina come vengono risolte le contestazioni sull'ammissione del giuramento decisorio e le formalità dell'ordinanza.
Ratio della norma
L'art. 237 c.p.c. risponde all'esigenza di concentrare in capo all'organo collegiale la decisione sulle questioni controverse relative al giuramento decisorio, mezzo di prova di particolare rilevanza poiché la sua prestazione o il suo rifiuto produce effetti diretti sull'esito della lite. La norma mira a tutelare il contraddittorio e al tempo stesso ad assicurare che la parte chiamata a giurare sia posta nella condizione di conoscere formalmente l'obbligo assuntole.
Analisi del testo
Il primo comma attribuisce al collegio la competenza a decidere le contestazioni sull'ammissione del giuramento decisorio: la pluralità dei giudici garantisce una deliberazione ponderata su un atto che può essere determinante per la causa. Il secondo comma impone che l'ordinanza ammissiva sia notificata personalmente alla parte, distinguendosi dalla regola generale della comunicazione tramite cancelleria: tale scelta rafforza la certezza della conoscenza legale dell'atto e fa decorrere i termini per la prestazione del giuramento.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, nel corso di un giudizio civile, una parte deferisce il giuramento decisorio all'altra o lo riferisce, e sorge contestazione circa l'ammissibilità o le modalità di tale mezzo di prova. Il collegio interviene in sede di udienza o in camera di consiglio per dirimere tali controversie prima che il giuramento venga effettivamente prestato o rifiutato.
Connessioni con altre norme
L'art. 237 c.p.c. si collega strettamente agli artt. 233-236 c.p.c., che disciplinano il deferimento e il riferimento del giuramento decisorio, nonché agli artt. 238-239 c.p.c. relativi alla prestazione e al rifiuto del giuramento. Rileva inoltre l'art. 134 c.p.c. sulla forma dell'ordinanza e l'art. 137 c.p.c. sulle modalità di notificazione, oltre agli artt. 2736-2738 c.c. che regolano gli effetti sostanziali del giuramento decisorio.
Domande frequenti
Chi decide le contestazioni sull'ammissione del giuramento decisorio?
Le contestazioni sono decise dal collegio, ossia dall'organo giudicante in composizione collegiale, con ordinanza emessa in camera di consiglio o in udienza.
Come viene comunicata alla parte l'ordinanza che ammette il giuramento?
L'ordinanza deve essere notificata personalmente alla parte, non mediante semplice comunicazione di cancelleria, per garantire la piena conoscenza legale dell'atto e far decorrere i relativi termini.
Qual è la differenza tra contestazione sull'ammissione e rifiuto del giuramento?
La contestazione sull'ammissione riguarda la fase preliminare in cui si discute se il giuramento possa essere deferito; il rifiuto interviene invece quando la parte, già ammessa a giurare, non presta il giuramento, con le conseguenze di cui all'art. 2738 c.c.
L'ordinanza del collegio ex art. 237 c.p.c. è impugnabile?
In linea generale le ordinanze istruttorie non sono autonomamente impugnabili, ma la parte può far valere i vizi relativi all'ammissione del giuramento in sede di impugnazione della sentenza definitiva.
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsiasi tipo di causa civile?
No: il giuramento decisorio è inammissibile nelle cause che non possono essere decise mediante confessione e in quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, come stabilito dagli artt. 2736 e seguenti del codice civile.