Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 558 c.p.p. – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.

In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. Nondimeno, se l’arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l’arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

4-ter.

Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamentè al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’articolo 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5.

In sintesi

  • L'arresto in flagranza consente il giudizio direttissimo: l'imputato è condotto davanti al giudice entro 48 ore senza preliminari
  • Il giudice convalida l'arresto sentendo l'imputato, il PM e eventualmente i testimoni
  • Se la convalida è negata gli atti tornano al PM; il giudizio direttissimo prosegue solo con consenso di entrambi
  • L'imputato ha diritto a 5 giorni per la difesa se lo richiede formalmente
Indice dei contenuti

La convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo si tengono entro 48 ore con l'imputato subito davanti al giudice.

Ratio

L'art. 558 disciplina il procedimento accelerato per chi viene arrestato in flagranza. La ratio è garantire rapidità processuale in caso di reato colto in diretta esecuzione, evitando le lunghe fasi preliminari. La convalida entro 48 ore è una tutela contro l'arbitrio della polizia; il giudizio immediato è una conseguenza naturale della certezza dei fatti.

Analisi

Il comma 1 obbliga gli agenti a condurre l'arrestato direttamente davanti al giudice del dibattimento per convalida e giudizio contemporaneo. I commi 2-4 regolano i tempi: se il giudice non è disponibile, l'udienza si fissa entro 48 ore. Il comma 5 stabilisce che senza convalida gli atti tornano al PM; il giudizio direttissimo prosegue solo se imputato e PM consentono. I commi 6-8 prevedono diritto a 5 giorni di difesa e possibilità di richiedere giudizio abbreviato dopo la convalida.

Quando si applica

Esclusivamente per arrestati in flagranza, cioè colti durante la commissione del reato. Non si applica agli arresti differiti (senza flagranza). Si applica ai delitti per cui è legittimo l'arresto in flagranza come furti, violenze, droga, armi. La procedura accelerata è obbligatoria quando il PM decide di procedere al direttissimo.

Connessioni

Si rimanda agli artt. 380-381 (arresto in flagranza), 386 (obbligo di comunicazione al PM), 391 (applicabilità in giudizio di convalida), 97 (designazione difensore di ufficio), 444 (applicazione della pena). Correlato agli artt. 449, 452 per le alternative di rito. L'art. 420 disciplina la camera di consiglio dove si svolge la convalida.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio viene arrestato dalla Polizia nel momento in cui trafuga merce da un negozio (flagranza). Gli agenti lo conducono entro 2 ore dal Commissariato direttamente davanti al giudice del tribunale. Il giudice ordina a Tizio di comparire l'indomani mattina. L'arresto è convalidato dopo che il giudice sente le dichiarazioni dei testimoni e della polizia. Il processo direttissimo inizia subito l'udienza successiva.

Caso 2: Caio viene fermato da Carabinieri che lo trovano in possesso di cocaina in casa

Nonostante la flagranza, l'arresto non viene convalidato perché il giudice ritiene che la ricerca della casa sia stata illegittima. Gli atti tornano al PM il quale decide comunque di procedere con decreto di citazione ordinario entro 20 giorni. Caio avrà il tempo pieno per preparare la difesa davanti al tribunale ordinario.

Domande frequenti

Quali sono i termini entro cui devo essere portato davanti al giudice se arrestato?

Entro 48 ore dall'arresto devi essere presentato al giudice. Se l'arresto è in flagranza, sei condotto subito davanti al giudice del dibattimento. Se il giudice non è disponibile in quel momento, l'udienza è fissata al massimo entro 48 ore.

In che cosa consiste la convalida dell'arresto?

Il giudice verifica se l'arresto è stato legittimo. Ascolta la relazione degli agenti di polizia, sente le tue dichiarazioni e, se necessario, i testimoni. Se ritiene che l'arresto sia stato illegittimo, lo invalida e devi essere subito scarcerato.

Se l'arresto non è convalidato, cosa accade?

Se l'arresto non è convalidato, sei scarcerato e gli atti tornano al PM. Il PM può comunque procedere con decreto di citazione ordinario se ha elementi sufficienti per la prosecuzione del procedimento.

Posso chiedere un termine per preparare la difesa?

Sì. Dopo la convalida dell'arresto, puoi chiedere fino a 5 giorni per preparare la difesa. Il dibattimento verrà sospeso e rinviato all'udienza successiva alla scadenza di questo termine.

Nel giudizio direttissimo posso chiedere il giudizio abbreviato?

Sì, subito dopo la convalida puoi formulare richiesta di giudizio abbreviato (se il PM consente) oppure di applicazione della pena su richiesta. In entrambi i casi il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.