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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 90 c.p.c. è stato abrogato: scopri cosa disciplinava e quale normativa vigente ne ha preso il posto.
Ratio della norma
L'art. 90 c.p.c., nella sua formulazione originaria, si inseriva nel quadro delle disposizioni in materia di spese processuali e responsabilità delle parti, con l'obiettivo di regolare specifici profili della condotta processuale e delle conseguenze economiche del giudizio. La ratio sottesa alla norma era coerente con il principio generale di soccombenza e con la più ampia logica di responsabilizzazione delle parti nel processo civile.
Analisi del testo
L'articolo risulta abrogato: il testo normativo non è più vigente e non è possibile applicarne le previsioni a fattispecie attuali. L'abrogazione è intervenuta a seguito di interventi legislativi di riforma del processo civile che hanno ridisegnato la struttura del codice, eliminando o accorpando disposizioni ritenute superate o ridondanti rispetto al nuovo impianto sistematico.
Quando si applica
Trattandosi di norma abrogata, l'art. 90 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti instaurati successivamente alla data di abrogazione. In via di principio generale, le disposizioni abrogate possono rilevare esclusivamente per i rapporti processuali sorti sotto la vigenza della norma, secondo il criterio del tempus regit actum, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni transitorie della legge abrogatrice.
Connessioni con altre norme
La materia già regolata dall'art. 90 c.p.c. va oggi letta in coordinamento con le disposizioni vigenti del Titolo III del Libro I del c.p.c., in particolare con gli artt. 91 e seguenti in tema di condanna alle spese, nonché con le norme introdotte dalle successive riforme processuali (tra cui il d.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia). Il sistema attuale delle spese processuali e della responsabilità aggravata è disciplinato organicamente dagli artt. 91-96 c.p.c.
Domande frequenti
L'art. 90 c.p.c. è ancora in vigore?
No, l'art. 90 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti giuridici nell'ordinamento processuale civile vigente.
Cosa disciplinava l'art. 90 c.p.c. prima dell'abrogazione?
La disposizione rientrava nel quadro delle norme sulle spese e sulla responsabilità processuale delle parti nel processo civile.
Quale norma ha sostituito l'art. 90 c.p.c.?
La materia è oggi regolata dalle disposizioni vigenti degli artt. 91 e seguenti c.p.c., come riformati dagli interventi legislativi successivi, inclusa la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
L'art. 90 c.p.c. può ancora applicarsi a procedimenti precedenti all'abrogazione?
In via di principio, la norma abrogata può rilevare per i rapporti processuali sorti durante la sua vigenza, secondo il criterio del tempus regit actum e le disposizioni transitorie applicabili.
Dove trovo oggi la disciplina delle spese processuali nel c.p.c.?
La disciplina vigente delle spese processuali è contenuta negli artt. 91-96 c.p.c., che regolano la condanna alle spese, la responsabilità aggravata e i criteri di liquidazione.
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