Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 486 c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio.

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato.

Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • Norma abrogata nel vigente codice di procedura penale
  • Disciplinava impedimenti per caso fortuito, forza maggiore, legittimi impedimenti
  • Prevedeva sospensione o rinvio del dibattimento
  • Funzioni trasferite a normative successive
Indice dei contenuti

Articolo abrogato che disciplinava l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore e i conseguenti rinvii processuali.

Ratio

La norma abrogata perseguiva il fine di garantire il diritto di difesa mediante la possibilità di rinviare il processo quando l'imputato o il difensore non potessero comparire per ragioni estrinseche. Rifletteva il principio della partecipazione consapevole all'aula e dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, fondamenti della giustizia penale.

Analisi

Il comma 1 autorizzava il giudice a sospendere o rinviare il dibattimento quando l'imputato, pur se detenuto, non compariva alla prima udienza per assoluta impossibilità (caso fortuito, forza maggiore, legittimo impedimento), fissando nuova data e ordinando la rinnovazione citazionale. I commi 2-3 estendevano la medesima disciplina alle successive udienze e alle assenze del difensore (comma 5).

Quando si applica

Non si applica più nel vigente ordinamento. La sua abrogazione segna il passaggio a una disciplina meno permissiva e più ristretta degli impedimenti processuali. L'attuale sistema privilegia maggiormente la celerità processuale rispetto alla flessibilità nei confronti degli impedimenti.

Connessioni

Rimandi storici: art. 477 (sospensione dibattimento), art. 488 (assenza volontaria imputato), art. 475 (avviso preliminare), art. 143 att. (citazione rinnovata). Nel sistema attuale, i meccanismi di tutela della difesa sono disciplinati diversamente: artt. 487-490 affrontano la contumacia e il coatto accompagnamento, art. 491 le questioni preliminari. La ratio di tutela procedimentale persiste in forma diffusa.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, imputato di ricettazione, si ammala gravemente il giorno dell'udienza preliminare. Possiede certificato medico che ne attesta l'assoluta impossibilità a comparire. Sotto il regime della norma abrogata, avrebbe potuto richiedere il rinvio dell'udienza per case fortuito (grave malattia). Oggi, la tutela è diversamente modulata e il giudice valuta con criteri più restrittivi.

Caso 2: Caso 2

Mevio, difensore di un imputato di truffa, comunica al giudice che, per forza maggiore (calamità naturale che blocca la provincia), non può comparire all'udienza. Secondo la norma abrogata, il giudice avrebbe sospeso o rinviato il dibattimento. Nel sistema attuale, la sospensione è rara e il giudice può procedere con difensore sostituto.

Domande frequenti

L'articolo 486 è ancora in vigore?

No, è abrogato dal vigente codice. Tuttavia, protezioni analoghe per situazioni di impedimento sono previste dagli articoli 487 (contumacia) e 490 (accompagnamento coattivo), sebbene con disciplina diversa e meno favorevole all'imputato.

Se ho un legittimo impedimento, come lo faccio valere oggi?

Devi comunicarlo tempestivamente al giudice con evidenza documentale (certificato medico, attestato di forza maggiore). Il giudice valuterà se ricorrono le condizioni per rinvio/sospensione secondo il sistema attuale, che è più restrittivo rispetto alla norma abrogata.

Il mio avvocato non può venire: il processo si rinvia?

Il giudice può designare un difensore sostituto e procedere (art. 484 comma 2), oppure, su richiesta motivata e se il giudice valuta fondato il motivo dell'assenza, può rinviare. Non è automatico come era sotto la norma abrogata.

Come è cambiata la disciplina dell'impedimento?

La normativa attuale privilegia la celerità processuale. Gli impedimenti sono ora vagliati con criteri più severi. La contumacia (art. 487) è la conseguenza ordinaria della mancata comparizione se non riconosciuto il legittimo impedimento.

Posso ricorrere in cassazione per violazione di questa norma abrogata?

No, poiché abrogata non può formare oggetto di ricorso. Tuttavia, se il giudice ha violato le norme vigenti sulla sospensione/rinvio (es. art. 477), il ricorso per vizio procedimentale è ancora possibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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