Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (13 Cost.; 245).
In sintesi
La polizia giudiziaria conserva tracce e cose pertinenti al reato, effettua accertamenti urgenti sui luoghi e sequestra il corpo del reato.
Ratio
L'articolo codifica il principio di conservazione della prova, fondamentale nel processo penale moderno. La ratio sottesa è che le tracce e i luoghi di un reato mutano continuamente (pioggia, traffico, degradazione naturale), e se la polizia non preservasse immediatamente il contesto, potrebbe andare perso il materiale probatorio irripetibile. La norma equilibra l'esigenza di urgenza con il principio di legalità: la polizia agisce in sostituzione del PM solo quando questi non è tempestivamente reperibile.
Analisi
Il primo comma fissa il principio generale di conservazione: la polizia ha l'obbligo di mantenere integro lo stato della scena. Il secondo comma introduce il meccanismo d'urgenza: quando sussiste concreto pericolo di alterazione (dispersione) e il PM non ha ancora assunto la direzione, gli agenti possono compiere accertamenti e rilievi (fotografie, planimetrie, prelievi campionari) e procedere al sequestro del corpo del reato. Il terzo comma estende la disciplina agli accertamenti sulle persone, specificando che non includono l'ispezione personale (disciplinata separatamente), ma possono comprendere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici.
Quando si applica
La norma ha applicazione ordinaria in tutti i reati che lasciano tracce fisiche: omicidi (scena del crimine), furti (oggetti asportati), lesioni gravi (corpo della persona offesa), incendi (sede della combustione). Il rischio di alterazione è quasi sempre presunto lege nelle prime ore: pioggia che cancella impronte, lavaggio di superfici, rimozione di oggetti sequestrati illegittimamente da parenti. La polizia non attende passivamente il PM, ma agisce in autonomia procedurale limitata e temporale.
Connessioni
L'articolo si inserisce nel quadro degli artt. 352-356 c.p.p. (attività iniziale della polizia giudiziaria). Rimanda all'art. 253 c.p.p. (sequestro probatorio), all'art. 245 c.p.p. (limitazioni all'ispezione personale), e si coordina con gli artt. 349 (informazione del PM), 351 (assunzione di informazioni) e 373 c.p.p. (redazione dei verbali). Costituzionalmente collegato all'art. 13 Cost. (inviolabilità del domicilio) e all'art. 27 Cost. (diritti della persona)
Domande frequenti
La polizia può sequestrare il corpo del reato senza autorizzazione del PM?
Sì, in caso di urgenza. Se il PM non è tempestivamente reperibile o non ha ancora assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria può procedere autonomamente al sequestro del corpo del reato per evitare che la prova si disperda o si alteri. Il PM deve essere informato senza ritardo e convaliderà il sequestro entro le 48 ore successive.
Quali accertamenti può effettuare la polizia sulle persone in urgenza?
La polizia può effettuare accertamenti sulle persone diversi dall'ispezione personale (che richiede specifiche autorizzazioni): rilievi fotografici, descrittivi, segnaletici, e prelievi campionari (capelli, saliva) per confronti genetici. L'ispezione personale vera e propria (anusale, vaginale) rimane vietata senza autorizzazione del PM o del giudice.
Se la polizia non effettua i rilievi urgenti, come può il PM pretendere le prove?
Il PM non può pretendere prove già disperse o alterate. Se la polizia omette gli accertamenti urgenti, la scena si altera (pioggia, vandalismo, inquinamento), e il PM perde irrimediabilmente la possibilità di acquisire prove irripetibili. Questo determina un grave danno investigativo e può portare all'archiviazione per mancanza di elementi.
Chi convalida il sequestro effettuato in urgenza dalla polizia?
Il PM convalida il sequestro con decreto motivato entro le 48 ore dalla trasmissione del verbale di sequestro. Se il PM non convalida, dispone la restituzione delle cose sequestrate. Contro il decreto di convalida (e contro la restituzione), l'interessato può ricorrere per riesame entro 10 giorni.
La documentazione fotografica effettuata in urgenza costituisce prova utilizzabile a dibattimento?
Sì, la documentazione fotografica dei rilievi urgenti (scena del crimine, tracce, corpo del reato) è utilizzabile a dibattimento quale documentazione di un stato di fatto irripetibile. Le fotografie devono essere correttamente descritte nel verbale dell'agente e autenticate dal fotografo stesso durante l'assunzione della prova testimoniale.