Art. 139 c.p.p. – Riproduzione fonografica o audiovisiva
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario (126) che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (136).
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (134).
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24 reg.).
In sintesi
La riproduzione fonografica o audiovisiva nel processo penale è eseguita da personale tecnico sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
Ratio
La registrazione audio o video garantisce la fedeltà massima delle dichiarazioni e dei dibattimenti, eliminando il rischio di errori di trascrizione manuale e fornendo un documento oggettivo delle operazioni. A differenza della stenotipia, la registrazione cattura tono di voce, cadenze, esitazioni, elementi che possono rilevare sulla credibilità delle testimonianze.
La norma autorizza l'impiego di personale tecnico esterno per garantire qualità professionale e consente flessibilità organizzativa ai tribunali, riconoscendo che non sempre è disponibile personale tecnico interno idoneo.
Analisi
Il comma 1 disciplina il soggetto esecutore: personale tecnico anche estraneo all'amministrazione dello Stato, operante sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. Il comma 2 prescrive l'indicazione nel verbale del momento di inizio e di cessazione della registrazione. Il comma 3 prevede che se la riproduzione ha avuto effetto scarso o non è intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. Il comma 4 affida la trascrizione a personale tecnico giudiziario, ma consente al giudice di affidarla a persona esterna idonea. Il comma 5 consente ai giudice, con il consenso delle parti, di saltare la trascrizione e conservare soltanto la registrazione. Il comma 6 prescrive che registrazioni e trascrizioni siano unite agli atti.
Quando si applica
La riproduzione audiovisiva si applica nel dibattimento ordinario, negli interrogatori, nei confronti, negli esperimenti giudiziali, nelle ispezioni, cioè in tutti gli atti orali dove il giudice desideri preservare una traccia auditiva fedele. È oggi il metodo prevalente di documentazione rispetto alla stenotipia.
Connessioni
Rimanda agli articoli 134 (descrizione dei verbali), 136 (contenuto del verbale), 138 (stenotipia), 140 (modalità alternative), 482 (registrazione dichiarazioni), 49 att. (allegati al processo). Collegato al sistema generale di prova e documentazione del procedimento penale.
Domande frequenti
Chi può eseguire la riproduzione audio o video nel processo penale?
La riproduzione è eseguita da personale tecnico specializzato, anche se non dipendente dell'amministrazione dello Stato, operando sempre sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice (per garantire continuità procedurale).
Il verbale deve indicare quando inizia e finisce la registrazione?
Sì, nel verbale deve essere annotato il momento preciso (ora e minuto) in cui la riproduzione inizia e quello in cui cessa. Questo consente di collegare esattamente la registrazione alle operazioni processuali.
Se la registrazione è risultata difettosa o inudibile, cosa accade?
Se la riproduzione non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva che l'ausiliario redige contestualmente, descrivendo i contenuti essenziali di quanto non è stato registrato.
È obbligatorio trascrivere sempre la registrazione audio o video?
No, se tutte le parti consentono, il giudice può disporre di conservare solo la registrazione senza trascriverla. Questo accelera i tempi e riduce i costi, mantenendo piena documentazione tramite il file audio/video.
Dove vengono conservate le registrazioni e le relative trascrizioni?
Le registrazioni fonografiche o audiovisive, insieme alle trascrizioni se effettuate, sono unite e conservate negli atti del procedimento, rendendole sempre disponibili per consultazione da parte delle parti e per i gradi successivi.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.