Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 c.p.p. – Sottoscrizione del verbale
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 136 - Articolo 136 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale→Cod. proc. pen. art. 138 - Art. 138 c.p.p.: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo d→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale→Art. 139 c.p.p.: Riproduzione fonografica o audiovisiva→Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione→Art. 140 c.p.p.: Modalità di documentazione in casi particolari→Art. 133 c.p.p.: Accompagnamento coattivo di altre persone→Art. 141 c.p.p.: Dichiarazioni orali delle parti→Art. 132 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il verbale deve essere sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dagli intervenuti, anche se l'operazione non è conclusa.
Ratio
La sottoscrizione è il sigillo formale che autentica il verbale, garantendo che quanto riportato è stato letto e approvato dai soggetti che vi hanno partecipato. Questo meccanismo tutela l'affidabilità probatoria del documento e rende trasparente l'esecuzione dell'atto processuale.
L'obbligo di sottoscrizione anche quando l'operazione è rinviata a diverso momento impedisce modifiche posteriori e crea una certificazione authentica di ogni fase della procedura.
Analisi
Il comma 1 dispone la sottoscrizione al termine di ogni foglio da parte del pubblico ufficiale redattore, dal giudice e dalle persone intervenute. La norma specifica che ciò avviene previa lettura del verbale e anche quando le operazioni non sono esaurite (rinviate a altro momento). Il comma 2 prevede che se alcuno non vuole o non è in grado di sottoscrivere, sia fatta menzione di ciò con l'indicazione del motivo (es. rifiuto, inabilità fisica).
Quando si applica
La sottoscrizione è obbligatoria in ogni procedimento penale, indipendentemente dal tipo di atto (interrogatorio, ispezione, confronto, esperimento, etc.). Vale pure nelle fasi preliminari, nel rito ordinario, nel rito abbreviato. Anche negli atti rinviati a sezioni successive, il verbale relativo a quella fase deve essere sottoscritto dai presenti al momento della sospensione.
Connessioni
Rimanda all'articolo 483 comma 1 (eccezioni previste); 110 (pubblico ufficiale); 116 (certificazioni e copie); 137 del presente articolo (forma del verbale). Connesso alle regole sulla nullità del verbale (articolo 142) e alla documentazione di atti particolari (138, 139, 140, 141).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Durante un interrogatorio preliminare, il giudice chiede a Tizio di chiarire la sua posizione sul reato contestato. L'ausiliario redige il verbale e al termine della prima parte dell'interrogatorio (che proseguirà il giorno successivo) provvede a fare sottoscrivere il foglio dal giudice, dall'ausiliario stesso, dall'avvocato di Tizio e da Tizio medesimo. Sebbene le operazioni debbano proseguire, il verbale di questa prima fase è sottoscritto e depositato tra gli atti.
Caso 2: Caso 2
Nel corso di un'ispezione presso il domicilio di Caio, l'ufficiale di polizia giudiziaria che assiste il giudice redige il verbale di quanto rinvenuto. Prima di sospendere l'operazione, il giudice legge il verbale ai presenti (il questore incaricato, Caio, il suo legale, Sempronio testimone estranei) e chiede loro di sottoscrivere. Caio rifiuta di sottoscrivere: l'ausiliario annota nel verbale il rifiuto esplicito e i presenti sottoscrivono comunque il documento.
Domande frequenti
Chi deve sottoscrivere il verbale di un atto processuale penale?
Devono sottoscrivere il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale, il giudice che ha diretto l'operazione, e tutte le persone intervenute all'atto (imputato, testimone, perito, avvocato, etc.).
È possibile sottoscrivere il verbale anche se le operazioni non sono ancora concluse?
Sì, il verbale viene sottoscritto al termine di ogni fase anche se l'operazione continuerà a una data successiva. In questo caso si sottoscrivono i fogli relativi alla fase completata, che rimarranno uniti agli atti.
Cosa succede se una persona rifiuta di sottoscrivere il verbale?
Se il rifiuto è esplicito, l'ausiliario annota nel verbale il nome della persona che ha rifiutato e il motivo del rifiuto. Il verbale rimane comunque valido e viene sottoscritto dagli altri intervenuti e dagli ufficiali.
Che effetto ha la mancata sottoscrizione sul valore probatorio del verbale?
La mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore può portare alla nullità del verbale. Se mancano altre sottoscrizioni, il giudice valuterà il pregiudizio e la possibilità di integrazione.
La firma deve essere autografa o è sufficiente una marca digitale?
La norma richiede la sottoscrizione; nei procedimenti digitali sono ammessi sistemi di autenticazione digitale equivalenti (come la firma digitale), ma è preferibile la sottoscrizione autografa cartacea per i verbali tradizionali.