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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 Cod. Consumo – Agevolazioni e contributi
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 137 - Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e→Cod. consumo art. 139 - Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Art. 136 Cod.Cons.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli→Articolo 140 Codice del Consumo: Procedura→Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni→Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver→Art. 134 Cod.Cons.: Carattere imperativo delle disposizioni→Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile→Articolo 133 Codice del Consumo: Garanzia convenzionale→Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 138 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si inserisce nella parte del Codice dedicata alle associazioni dei consumatori e degli utenti e ne valorizza una dimensione spesso trascurata: l'attivita editoriale. La norma dispone che le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalita ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137. Si tratta, in sostanza, di una norma di sostegno: collega il mondo delle associazioni consumeristiche al sistema delle provvidenze per l'editoria, riconoscendo che informare e formare i consumatori e una funzione meritevole di incentivo pubblico.
La ratio: l'informazione come strumento di tutela
La protezione del consumatore non si esaurisce nei rimedi giudiziali o nelle garanzie contrattuali. Un consumatore informato e un consumatore piu tutelato, capace di scegliere consapevolmente e di far valere i propri diritti. Le associazioni dei consumatori svolgono storicamente un ruolo decisivo in questa direzione, anche attraverso pubblicazioni, riviste, guide e materiali divulgativi. L'art. 138 prende atto di questo ruolo e lo sostiene, estendendo a tali attivita editoriali i benefici che l'ordinamento riserva all'editoria in generale. La norma traduce cosi, sul piano del finanziamento, il principio fondamentale dell'educazione e dell'informazione del consumatore che permea l'intero Codice.
Il presupposto soggettivo: l'iscrizione nell'elenco dell'art. 137
Il beneficio non spetta a qualunque associazione, ma soltanto a quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice. Quell'elenco individua le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, in possesso di requisiti rigorosi quanto a costituzione, anzianita, numero di iscritti e diffusione territoriale. L'iscrizione funge da filtro qualitativo: garantisce che il sostegno pubblico si indirizzi verso organismi effettivamente radicati e rappresentativi, evitando dispersione di risorse. Il rinvio all'art. 137 collega quindi l'agevolazione editoriale al sistema di riconoscimento delle associazioni, in una logica di coerenza interna del Codice.
Il rinvio alla legge sull'editoria (L. 416/1981)
Sul piano oggettivo, l'art. 138 non crea benefici autonomi, ma estende quelli gia previsti dalla legge 416/1981, storica disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni. La tecnica e quella del rinvio: le attivita editoriali delle associazioni iscritte vengono equiparate, ai fini agevolativi, all'editoria sostenuta da quella legge. Ne deriva che l'effettivo contenuto del beneficio dipende dall'evoluzione del quadro normativo sul sostegno all'editoria, che nel tempo ha conosciuto numerose modifiche. L'interprete deve quindi leggere l'art. 138 in combinato con la disciplina vigente in materia di provvidenze editoriali, di cui costituisce una proiezione applicativa a favore del mondo consumeristico.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
La norma demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalita e dei criteri di graduazione delle agevolazioni. Questa riserva a fonte secondaria e funzionale alla concreta operativita del beneficio: la legge fissa il principio e l'ambito soggettivo, mentre il decreto stabilisce come ripartire le risorse e secondo quali parametri graduare i contributi fra le associazioni aventi diritto. E un assetto frequente nelle norme di incentivo: la fonte primaria delinea la cornice, quella secondaria ne governa l'attuazione, assicurando flessibilita e adattamento alle disponibilita di bilancio.
Collocazione sistematica
L'art. 138 va letto nel contesto del Titolo dedicato alle associazioni dei consumatori. Insieme alle disposizioni sulla legittimazione ad agire, sull'elenco rappresentativo e sulle forme di partecipazione, esso compone un sistema volto a rafforzare il ruolo collettivo dei consumatori. Mentre altre norme attribuiscono poteri (ad esempio l'azione inibitoria), l'art. 138 fornisce uno strumento di sostegno economico all'attivita informativa. La disposizione esprime cosi una visione promozionale della tutela: non solo difesa reattiva, ma anche incentivo alla funzione preventiva svolta dalle associazioni attraverso l'editoria.
Un sostegno alla funzione preventiva
In una prospettiva di sistema, l'art. 138 testimonia la consapevolezza che la migliore tutela del consumatore e quella che previene il conflitto, mettendo la persona in condizione di scegliere e contrattare con consapevolezza. L'editoria delle associazioni svolge proprio questa funzione preventiva: informa, confronta, educa. Sostenerla con risorse pubbliche significa investire a monte, riducendo il contenzioso e rafforzando il mercato attraverso consumatori piu competenti. Pur trattandosi di una norma tecnica e di nicchia, essa contribuisce dunque al disegno complessivo del Codice, che pone l'informazione del consumatore tra i suoi pilastri fondamentali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Domande frequenti
Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni dell'art. 138?
Soltanto le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, cioe quelle riconosciute come rappresentative a livello nazionale.
In cosa consistono le agevolazioni?
Sono le agevolazioni e i contributi previsti per l'editoria dalla legge 416/1981 e successive modificazioni, estesi alle attivita editoriali delle associazioni iscritte. Il contenuto dipende dalla disciplina vigente sulle provvidenze editoriali.
Chi stabilisce come ripartire i contributi?
Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le modalita e i criteri di graduazione delle agevolazioni tra le associazioni aventi diritto.
Perche si sostiene l'attivita editoriale delle associazioni?
Perche informare e formare i consumatori e una funzione di tutela. Un consumatore informato sceglie meglio e difende i propri diritti; la norma incentiva quindi la funzione divulgativa del movimento consumeristico.
L'art. 138 crea nuovi benefici autonomi?
No. Estende per rinvio i benefici della legge sull'editoria alle associazioni iscritte. Va quindi letto insieme alla disciplina vigente sulle provvidenze per l'editoria, di cui costituisce un'applicazione mirata.
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