Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 Cod. Consumo – Esclusione della responsabilità

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

In sintesi

  • Esclusione: prodotto mai messo in circolazione dal produttore
  • Esclusione se difetto non esisteva al momento della messa in circolazione
  • Esclusione per conformità a norma imperativa o provvedimento vincolante
  • Esclusione se lo stato scientifico-tecnico non permetteva di ritenere difettoso
  • Esclusione per parte componente secondo istruzioni del progettista principale
Indice dei contenuti

Responsabilità esclusa se produttore non ha messo in circolazione il bene, se il difetto non esisteva al momento della messa, o per motivi normativi e conoscenza scientifica.

Ratio

L'articolo 118 introduce le eccezioni alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 117. Pur essendo una responsabilità senza colpa, il legislatore riconosce limiti logici e pragmatici: non ha senso responsabilizzare il produttore per un danno quando il difetto è sorto dopo la messa in circolazione, o quando la scienza non lo poteva prevedere, o quando il produttore ha obbedito a una norma imperativa. Queste esclusioni bilanciano la severità del regime oggettivo.

Analisi

Sei cause di esclusione, tutte in capo al produttore (che deve provare una di queste): lett. a) mancata messa in circolazione; lett. b) il difetto non esisteva al momento della consegna all'acquirente, vettore o spedizioniere; lett. c) il prodotto non era destinato alla vendita commerciale; lett. d) conformità a norma imperativa o provvedimento vincolante; lett. e) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione non permetteva di considerare il prodotto difettoso (state of the art defense); lett. f) per il fabbricante di componenti, se il difetto è dovuto al design del prodotto principale o alle istruzioni ricevute.

Quando si applica

Tizio compra un computer nel 2018. Il processore ha un difetto di progettazione scoperto solo nel 2024. Se il difetto era impossibile da ritenere secondo le conoscenze 2018, il fabbricante è esonerato per lett. e). Caio compra una finestra che si rompe due anni dopo: il produttore prova che la rottura è dovuta a cattiva installazione successiva (lett. b)). Sempronio acquista un medicinale: il medicinale è conforme alla normativa farmaceutica vincolante; non è difettoso solo perché successivamente si scopre effetto collaterale non prevedibile allora.

Connessioni

Art. 118 è il controcanto dell'art. 117 (definizione di difetto) e 120 (onere della prova). Rimandi: art. 119 (messa in circolazione), art. 122 (colpa del danneggiato), Direttiva 85/374 Allegato parte I (state of the art).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Mevio acquista un televisore nel gennaio 2020

Nel marzo 2020, scoppia il condensatore interno, causando perdita di liquido che macchia il mobile sottostante. Mevio cita il produttore. Il produttore prova che lo stesso modello venduto in altri Paesi nel gennaio 2020 non presenta lo stesso difetto, e che quello di Mevio ha subito urti durante il trasporto. La responsabilità è esclusa per lett. b): il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione. Mevio non ha diritto al risarcimento dal produttore.

Caso 2: Filano produce bottiglie di plastica

Vende a un'azienda di bevande che le riempie. Una bottiglia esplode nella mano di un consumatore. Filano dimostra che la bottiglia era conforme alle norme tecniche UNI vigenti nel momento della sua produzione; le norme prescrivevano spessore X di plastica; la rottura era dovuta alla pressione della bevanda versata successivamente. Filano è esonerato per lett. d): conformità a norma imperativa.

Domande frequenti

Cosa significa stato della conoscenza scientifica in art. 118 lett. e)?

È lo stato della tecnica e della scienza al momento della messa in circolazione, globalmente considerato. Se nel 2015 nessuno al mondo poteva scoprire il difetto con i metodi disponibili, il produttore è esonerato nel 2024 quando si scopre.

Se il prodotto subisce danni in trasporto, è difettoso?

No. Se il difetto è sorto durante il trasporto (lett. b)), il produttore non è responsabile. La responsabilità potrebbe passare al vettore o trasportatore.

Un prodotto non destinato alla vendita (es. omaggio) è coperto da responsabilità?

No. Art. 118 lett. c) esonera il produttore se il prodotto non era fabbricato per la vendita o distribuzione a titolo oneroso, né per esercizio professionale.

Se una norma imperativa obbliga a usare una sostanza poi dichiarata pericolosa, il produttore è responsabile?

No. Art. 118 lett. d) esonera: se il produttore seguiva una norma vincolante allora in vigore, non è responsabile anche se quella norma è abolita oggi.

Per i componenti assemblati, chi è responsabile del difetto?

Dipende. Art. 118 lett. f) esonera il fabbricante di una parte se il difetto è nel design del prodotto principale o nelle istruzioni ricevute. Il responsabile è il produttore del prodotto finito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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