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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 Cod. Consumo – Campo di applicazione
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 50 - Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni→Cod. consumo art. 52 - Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili→Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni→Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso→Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto→Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso→Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni→Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni→Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 51 definisce il campo di applicazione dei contratti a distanza, escludendo servizi finanziari, distributori automatici, telecomunicazioni, immobili e aste.
Ratio
La sezione V protegge il consumatore nei contratti conclusi a distanza con informazioni obbligatorie e diritto di recesso. Ma non tutti gli accordi a distanza meritano uguale tutela. Servizi finanziari hanno regolatore specializzato (Banca d'Italia); immobili hanno mercato formale con agenti; aste pubbliche hanno procedura trasparente; distributori automatici sono impersonali per natura. La norma disegna confini intelligenti.
Analisi
L'art. 51 comma 1 lista 5 esclusioni: (a) servizi finanziari (con rinvio all. I per elenco indicativo: conti deposito, derivati, assicurazioni, ecc.); (b) distributori automatici o locali commerciali automatizzati (es. bibite); (c) operatori telecomunicazioni con telefoni pubblici; (d) immobili (salvo costruzione e locazione, ma questo rimane escluso comunque); (e) aste pubbliche. La logica è: protezione consumerista entra laddove la forma distanza crea asimmetria; esce dove il formato è già strutturato diversamente.
Quando si applica
Si applica negativamente: se vuoi sapere se il Codice del Consumo artt. 51-67 proteggono un contratto a distanza, verifica le esclusioni art. 51. Esempio: Tizio sottoscrive conto deposito online da banca Caio. Servizio finanziario (art. 51 lett. a) esclude). No protezione artt. 51-67 Cod. Consumo, ma protezione da TUB e Banca d'Italia. Se Tizio compra libro da fornitore web Mevio, no esclusioni, protezione completa artt. 51-67.
Connessioni
Art. 51 delimita scope della sezione V. Si collega ai precedenti artt. 45-50 (contratti negoziati, distanza) e ai successivi artt. 52-67 (informazioni, recesso). Rimanda all'Allegato I Cod. Consumo per elenco indicativo servizi finanziari (in coordinamento con Direttiva 2002/65/CE). Lascia ai TUB e a normative settoriali i settori esclusi (finanza, immobili, telecomunicazioni).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra una polizza assicurazione online da società Caio
Assicurazione è servizio finanziario (art. 51 lett. a, All. I Cod. Consumo). Esclusa protezione artt. 51-67 Cod. Consumo. Tizio non ha diritto di recesso secondo il Codice, ma ha diritto secondo norme assicurative specifiche (Codice Civile, Decreto Bersani, ecc.).
Caso 2: Sempronio compra snack da distributore automatico presso stazione ferroviaria
È contratto a distanza? No: art. 51 lett. b) esclude distributori automatici. Il fatto che non sia contatto diretto umano non significa protezione Codice Consumo. Sempronio è protetto solo da normative sulla sicurezza alimentare.
Domande frequenti
Se compro servizio finanziario a distanza, quale legge mi protegge?
Non il Codice del Consumo artt. 51-67 (escluso art. 51 lett. a). Protezione dal Testo Unico Bancario e normative specifiche (assicurazioni, derivati, ecc.) secondo il settore.
Cosa rientra in servizi finanziari dell'art. 51?
Elenco indicativo all'Allegato I Cod. Consumo: conti deposito, investimenti, assicurazioni, derivati, cambio valute, pagamenti, leasing, ecc. Se il contratto riguarda gestione soldi o protezione rischi, è finanziario.
Se ordino cibo da distributore automatico, ho protezione art. 51?
No. Art. 51 lett. b) esclude distributori automatici dalla sezione V. Protezione da normative igienico-sanitarie, non dal Codice del Consumo distanza.
Posso recedere da contratto immobiliare a distanza?
No. Art. 51 lett. d) esclude immobili. Anche se concluso online, recesso regolato da norme immobiliari ordinarie, non da Codice del Consumo.
Se partecipi a asta online, sei protetto dalla sezione V?
No. Art. 51 lett. e) esclude aste pubbliche. Procedura d'asta ha trasparenza per legge; Codice del Consumo non si applica.
Fonti consultate: 2 fontei verificate