← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
La XVI disposizione transitoria della Costituzione stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. Disposizione programmatica che mirava ad adeguare il quadro normativo costituzionale preesistente al nuovo ordine repubblicano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Disposizione transitoria XVI — Costituzione

Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Domande rapide

Cosa prevedeva la XVI disposizione transitoria?
L'obbligo di procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, alla revisione e coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali non gia abrogate. Disposizione programmatica per l'adeguamento del quadro normativo pre-repubblicano.
Quale era il contesto normativo pre-1948?
Lo Statuto Albertino del 1848 (formalmente in vigore fino al 1947, sostanzialmente svuotato dal regime fascista), leggi costituzionali del fascismo (es. Gran Consiglio del Fascismo, Camera dei Fasci e Corporazioni), decreti luogotenenziali post-1943. Il nuovo costituzionalismo doveva fare ordine.
Il termine di un anno fu rispettato?
Solo parzialmente. Alcune leggi costituzionali fasciste furono esplicitamente abrogate, altre furono implicitamente superate per incompatibilita con la Costituzione. Il coordinamento normativo procedette gradualmente nel tempo, anche oltre il termine annuale previsto.
Cosa si intende per leggi costituzionali pre-1948?
Leggi che, prima della Costituzione del 1947, regolavano materie costituzionali (organizzazione dello Stato, organi supremi, diritti fondamentali). Esempi: Statuto Albertino (1848), Leggi razziali (1938), legge istitutiva del Gran Consiglio del Fascismo (1928).
La XVI disposizione e ancora applicabile?
Ha esaurito i propri effetti programmatici. Le norme costituzionali pre-1948 sono state coordinate o abrogate, esplicitamente o implicitamente. Il riferimento attuale per le revisioni costituzionali e l'art. 138 Cost., che disciplina la procedura aggravata di revisione costituzionale.

Commento

Imponeva al Parlamento di rivedere entro un anno le leggi costituzionali pre-repubblicane sopravvissute all'entrata in vigore della Costituzione.

Ratio

La Disposizione XVI impone una ricognizione sistematica delle leggi costituzionali pre-1948 per eliminarvi le antinomie con la nuova Costituzione. Il costituente sapeva che leggi costituzionali fasciste e post-fasciste potevano contenere principi incompatibili; occorreva una revisione formale, non spettacolo di abrogazioni improvvide.

Analisi

Il termine è "entro un anno", cioè entro il 1° gennaio 1949. La revisione doveva coordinare le precedenti leggi costituzionali (fra cui lo Statuto Albertino 1848 e leggi costituzionali fasciste) con i principi della nuova Costituzione. Le leggi che non fossero "esplicitamente o implicitamente abrogate" dovevano essere esaminate. Questo processo garantiva che il passaggio fosse ordinato, non caotico. In concreto, leggi costituzionali fasciste (es. sulla forma di governo, sulla magistratura) erano incompatibili e dovevano essere eliminate.

Quando si applica

Il termine operativo è scaduto il 31 dicembre 1948. Oggi rimane principio storico: la revisione fu completata e la Corte Costituzionale ha confermato l'avvenuto coordinamento. Non ha applicazione pratica contemporanea.

Connessioni

Si correla con le Disposizioni XV (conversione d.lgs. luogotenenziale) e XVII (compiti Assemblea). Insieme formano il "blocco transitorio" per la continuità. La Corte ha ricordato in varie sentenze che la revisione di cui alla Disp. XVI è stata completata conformemente e che nessuna legge costituzionale pre-1948 rimane vigente se contraria ai principi della Costituzione 1948.

Domande frequenti

Cosa prevedeva esattamente la Disposizione transitoria XVI della Costituzione italiana?

Imponeva al Parlamento di procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione (cioè entro il 1° gennaio 1949), alla revisione e al coordinamento con la nuova Carta di tutte le leggi costituzionali precedenti non ancora abrogate espressamente o implicitamente.

Quali leggi costituzionali erano interessate da questa disposizione?

Le leggi di rango costituzionale emanate durante il periodo statutario (1861-1947) sulla base dello Statuto Albertino che risultavano ancora formalmente in vigore al 1° gennaio 1948, in quanto non incompatibili con la nuova Costituzione né abrogate da essa.

Il Parlamento rispettò il termine di un anno previsto dalla Disposizione transitoria XVI?

No. La revisione sistematica non fu mai compiutamente attuata entro il 1° gennaio 1949. Il coordinamento avvenne in modo frammentario e progressivo nel corso degli anni successivi, principalmente per via giurisprudenziale attraverso la Corte costituzionale.

Quali conseguenze produsse la mancata attuazione nei termini?

Alcune leggi costituzionali pre-repubblicane rimasero formalmente in vigore pur potendo risultare in contrasto con i nuovi principi costituzionali. La questione fu risolta gradualmente attraverso declaratorie di incostituzionalità e disapplicazioni da parte della Corte costituzionale, operativa dal 1956.

La Disposizione transitoria XVI ha ancora rilevanza giuridica oggi?

No, ha ormai esclusivo valore storico. Il termine è scaduto da decenni e le questioni di coordinamento tra la Costituzione repubblicana e le norme costituzionali previgenti sono state definitivamente risolte dalla giurisprudenza costituzionale e dalla consolidata prassi legislativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.