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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Disposizione transitoria XVIII — Costituzione

Disposizioni transitorie e finali — in vigore dal 1° gennaio 1948

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

{| width=”80%”

|–

| align =”center” | Il Presidente

dell’Assemblea Costituente:

| align =”center” | Il Presidente

del Consiglio dei Ministri:

|-

| align =”center” | UMBERTO TERRACINI

| align =”center” | ALCIDE DE GASPERI

|}

V: il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

Categoria:Norme 1947

Categoria:Diritto costituzionale

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