Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Disposizione transitoria IV – Costituzione

Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Domande rapide

Cosa prevedeva la IV disposizione transitoria?
Che per la prima elezione del Senato della Repubblica (1948) il Molise fosse considerato come Regione a se stante, ai fini del calcolo del numero di senatori spettanti sulla base della popolazione residente. Anticipazione del riconoscimento del Molise come Regione autonoma.
Il Molise era una Regione nel 1948?
No. L'art. 131 Cost. originario indicava Abruzzi e Molise come un'unica Regione. Il Molise diventera Regione autonoma solo con la legge costituzionale n. 3 del 1963, che modifico l'art. 131 separando le due Regioni. Prima elezione del Consiglio regionale del Molise: 1970.
Perche il riconoscimento speciale del Molise nel 1948?
Per garantire al territorio molisano una rappresentanza autonoma al Senato fin dalla prima legislatura repubblicana, in considerazione della identita culturale e geografica del Molise distinta da quella abruzzese. Anticipazione politico-rappresentativa del successivo riconoscimento territoriale.
Quanti senatori spettarono al Molise nel 1948?
Due senatori, in proporzione alla popolazione molisana di circa 320.000 abitanti dell'epoca. Numero in linea con il rapporto popolazione/senatore stabilito dalla legge elettorale del 1948. Identifico una rappresentanza territoriale propria.
La IV disposizione transitoria e ancora applicabile?
No, ha esaurito i propri effetti con la prima elezione del Senato (1948). Successivamente il Molise e divenuto Regione autonoma a tutti gli effetti (legge cost. 3/1963), assumendo rappresentanza propria sia alla Camera sia al Senato secondo le regole ordinarie.

In sintesi

  • E' una disposizione transitoria della Costituzione, in vigore dal 1948.
  • Riguarda la prima elezione del Senato, per la quale il Molise era considerato Regione a se' stante.
  • Attribuiva al Molise il numero di senatori spettante in base alla sua popolazione.
  • Ha natura provvisoria e ha esaurito la propria funzione con il completarsi del disegno regionale.
  • Oggi ha rilievo essenzialmente storico-ricostruttivo dell'evoluzione dell'assetto regionale italiano.
Indice dei contenuti

La IV disposizione transitoria e finale della Costituzione appartiene al corpus delle norme di chiusura della Carta, entrate in vigore il 1 gennaio 1948, destinate a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. La disposizione stabilisce che, per la prima elezione del Senato, il Molise e' considerato come Regione a se' stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. Si tratta di una previsione di carattere provvisorio, legata alla peculiare vicenda dell'assetto regionale italiano in fase di prima attuazione.

La funzione delle disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione assolvono il compito di disciplinare situazioni di passaggio, evitando vuoti normativi nella fase di avvio del nuovo ordinamento repubblicano. Esse hanno per definizione efficacia temporanea o destinata a esaurirsi una volta realizzata la finalita' perseguita. La IV disposizione si inserisce in questo quadro, occupandosi di un profilo specifico relativo alla composizione del Senato nella sua prima formazione.

Il contesto: il Molise nell'assetto regionale

Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, l'assetto delle regioni era in via di definizione. La disposizione, considerando il Molise come Regione a se' stante ai soli fini della prima elezione del Senato e dell'attribuzione dei relativi senatori in proporzione alla popolazione, anticipava ai fini elettorali una distinzione che si sarebbe poi consolidata sul piano istituzionale. La norma testimonia la cura del Costituente nel raccordare la rappresentanza senatoriale con la realta' territoriale, anche nella fase iniziale.

Effetto esaurito e portata attuale

Trattandosi di disposizione transitoria riferita alla prima elezione del Senato, la norma ha esaurito la propria funzione con lo svolgersi di quella consultazione e con il successivo completamento del disegno regionale. Oggi essa non detta regole operative attuali, ma conserva un significativo valore storico e ricostruttivo: consente di comprendere le scelte compiute in sede costituente in tema di rappresentanza e di assetto territoriale, e si inserisce nella trama delle norme che hanno accompagnato la nascita delle istituzioni repubblicane.

Profili interpretativi

Per l'interprete, la disposizione e' un utile riferimento per ricostruire l'evoluzione del rapporto tra territorio e rappresentanza nel sistema costituzionale italiano. Pur priva di efficacia operativa attuale, essa rientra a pieno titolo nel testo costituzionale e va valorizzata come elemento di comprensione del disegno complessivo del Costituente, in particolare per quanto attiene alla composizione del Senato e alla sua connessione con la base regionale.

Casi pratici

Caso 1: ricerca storico-costituzionale

Tizio, studente di diritto costituzionale, analizza le disposizioni transitorie della Costituzione. La IV disposizione gli consente di comprendere come il Costituente abbia gestito la prima elezione del Senato in relazione al Molise, cogliendo il legame tra territorio e rappresentanza nella fase di avvio delle istituzioni repubblicane.

Caso 2: distinzione tra norme vigenti e norme esaurite

Caio, nel ricostruire il sistema della rappresentanza senatoriale, verifica che la IV disposizione transitoria ha efficacia esaurita. così evita di attribuirle una portata operativa attuale e la inquadra correttamente come norma di passaggio, utile solo sul piano storico-ricostruttivo.

Domande frequenti

Che tipo di norma e' la IV disposizione transitoria della Costituzione?

E' una disposizione transitoria e finale, entrata in vigore nel 1948, con efficacia provvisoria destinata a esaurirsi una volta realizzata la sua finalita'.

Cosa prevedeva per il Molise?

Per la prima elezione del Senato il Molise era considerato Regione a se' stante, con il numero di senatori spettante in base alla sua popolazione.

La disposizione ha ancora effetti oggi?

No. Riferendosi alla prima elezione del Senato, ha esaurito la propria funzione. Oggi conserva soprattutto un valore storico e ricostruttivo.

Perche' il Costituente ha previsto questa norma?

Per raccordare la rappresentanza senatoriale con la realta' territoriale gia' nella fase di prima attuazione, evitando incertezze sulla composizione del Senato nascente.

A cosa serve studiare questa disposizione?

A comprendere l'evoluzione dell'assetto regionale e del rapporto tra territorio e rappresentanza nel sistema costituzionale italiano delle origini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.