Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 688 c.p. – Ubriachezza

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

In sintesi

  • Sanzione amministrativa da 51 a 309 euro per ubriachezza manifesta in luogo pubblico
  • Arresto da 3 a 6 mesi se commesso da soggetto con condanna previa per delitto contro vita o incolumità
  • Aumento di pena se l'ubriachezza è abituale o reiterata
  • Applicabile solo quando lo stato di ubriachezza è visibile e manifesto ai terzi
Indice dei contenuti

Manifesta ubriachezza in luogo pubblico è punita con sanzione amministrativa da 51 a 309 euro, con aggravamenti se reiterata o perpetrata da chi ha precedenti per delitti contro la vita.

Ratio

L'articolo 688 tutela l'ordine e la decenza nel luogo pubblico, nonché la sicurezza collettiva. Lo stato di manifesta ubriachezza in ambiti pubblici compromette il decoro civile e può generare rischi per la collettività. La norma mira a scoraggiare comportamenti etilici eccessivi negli spazi comuni.

Il legislatore ha introdotto aggravamenti per soggetti recidivi (precedenti per delitti contro la vita) e per ubriachezza abituale, riconoscendo la maggiore pericolosità di condotte croniche o legate a profili criminali precedenti.

Analisi

Il primo comma punisce con sanzione amministrativa (51-309 euro) la semplice ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. La manifestazione deve essere evidente e percepibile: gesti incoordinati, linguaggio confuso, perdita di equilibrio, aggressività o comportamenti disordinati.

Il secondo comma introduce l'aggravante soggettiva: se il responsabile ha già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, la sanzione amministrativa è sostituita da arresto da 3 a 6 mesi, elevando la fattispecie a reato.

Il terzo comma prevede l'aumento di pena quando l'ubriachezza è abituale, cioè frequente e reiterata nel tempo, indice di dipendenza o disordine comportamentale cronico.

Quando si applica

La norma si applica quando: (a) il soggetto è colto in stato di ubriachezza manifesta (non semplice assunzione di alcol); (b) il fatto avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico (strada, piazza, bar, stazione, ecc.); (c) la visibilità dello stato è tale da poter essere percepita da terzi. Non è necessaria dichiarazione formale di ubriachezza: bastano comportamenti che la lasciano supporre.

L'aggravante per precedenti penali opera automaticamente se la persona ha una sentenza di condanna irrevocabile per delitto (anche prescritto) contro la vita o l'incolumità. L'abitualità è valutata dalle autorità sulla base di episodi pregressi documentati.

Connessioni

Articoli collegati: art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); art. 691 c.p. (somministrazione di alcol a persona già ubriaca); art. 689 c.p. (somministrazione a minori o infermi di mente). In ambito stradale, il Codice della Strada (art. 186-187) prevede sanzioni specifiche per guida in stato di ebbrezza, con coordinamento normativo.

Rimandi amministrativi: d.lgs. 286/1998 (ordinamento forze polizia) per competenze di accertamento; d.lgs. 104/2010 per ricorso avverso sanzioni amministrative.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio viene trovato dai Carabinieri seduto su una panchina al parco alle 22.00, completamente ubriaco, incapace di reggersi in piedi, balbettante e aggressivo verso i passanti. Viene identificato e sanzionato amministrativamente con 250 euro. Nessun precedente penale. La violazione è integrata perché il luogo è pubblico e l'ubriachezza è manifesta e percepibile.

Caso 2: Caso 2

Caio, che ha una condanna passata in giudicato per aggressione (delitto contro l'incolumità), viene trovato ubriaco in una stazione ferroviaria. Nonostante sia la prima volta che commette ubriachezza in luogo pubblico, l'aggravante soggettiva (precedente penale) lo espone ad arresto da 3 a 6 mesi anziché semplice sanzione amministrativa, indipendentemente dal grado di ubriachezza.

Domande frequenti

Se sono ubriaco a casa mia, posso essere sanzionato?

No. L'articolo 688 si applica solo in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'ubriachezza in ambiente privato (casa propria) rientra nella sfera di libertà personale e non è punita dalla norma.

Quale differenza tra ubriachezza manifesta e semplice assunzione di alcol?

L'ubriachezza manifesta deve essere visibile e percepibile: comportamenti disordinati, linguaggio confuso, perdita di equilibrio, aggressività. La semplice assunzione di alcol senza manifestazioni esteriori non integra la fattispecie.

Se ho un precedente penale, quanto rischio di pena?

Se il precedente è una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità, sei soggetto ad arresto da 3 a 6 mesi. Per altri reati precedenti, rimane la semplice sanzione amministrativa.

Cosa si intende per ubriachezza abituale?

L'ubriachezza abituale è quella frequente e reiterata, indice di dipendenza dall'alcol. Se la persona ha subito più sanzioni nel tempo, l'aumento di pena viene applicato in caso di nuovo episodio.

Chi accerta lo stato di ubriachezza?

Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Possono richiedersi test etilometrici, esame clinico, e testimonianze. La valutazione è discrezionale ma basata su criteri oggettivi di comportamento e coordinamento motorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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