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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 667 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 666 - Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza→Cod. pen. art. 668 - Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 665 Codice Penale: Abrogato→Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi→Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affissioni→Art. 670 Codice Penale: Abrogato→Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina→Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc→Art. 671 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 667 Codice Penale, abrogato. Nessuna norma in vigore.
Nota storica
L'articolo 667 c.p. originariamente previsto dal Codice Penale del 1931 è stato abrogato. Non è applicabile. Per questioni relative a spettacoli e rappresentazioni senza autorità, si applica l'articolo 668 c.p. in vigore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Non applicabile, norma abrogata.
Domande frequenti
L'articolo 667 è ancora in vigore?
No, l'articolo 667 c.p. è stato abrogato. Non ha valore legale.
Se ho una questione su questo articolo, cosa faccio?
Consulta l'articolo 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) o contatta un avvocato per la fattispecie concreta.
Quando è stato abrogato?
Non sono disponibili i dettagli storici precisi della data di abrogazione nel testo vigente.
Posso ancora essere punito secondo l'articolo 667?
No. Nessuno può essere punito secondo una norma abrogata.
Quale articolo lo ha sostituito?
Non esiste articolo sostitutivo diretto. Le ipotesi coperte sono ricondotte a altri articoli, quali il 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali/cinematografiche abusive) o il 666 c.p. (Spettacoli senza licenza).
Fonti consultate: 2 fontei verificate