Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 663 c.p. – Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 .

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

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In sintesi

  • Vendita, distribuzione, affissione in luogo pubblico senza autorizzazione
  • Scritti, disegni, mezzi luminosi/acustici, iscrizioni pubblicitarie abusive
  • Sanzione amministrativa pecuniaria (non penale): 51-309 euro per distribuzione, 103-619 euro per stampa clandestina
  • Eccezione: affissione fuori i luoghi designati non è punibile
Indice dei contenuti

Vendita, distribuzione, affissione abusiva di scritti e disegni: sanzione amministrativa da 51 a 309 euro.

Ratio

L'articolo 663 c.p. tutela l'ordine e il decoro urbano regolando la circolazione di materiale scritto e la comunicazione visiva in spazi pubblici. Mira a prevenire l'inquinamento visivo e l'ordine pubblico dall'assalto incontrollato di scritti e disegni affissi abusivamente.

Analisi

Comma 1: vendita, distribuzione, messa in circolazione di scritti/disegni senza autorizzazione richiesta dalla legge = sanzione amministrativa 51-309 euro. Comma 2: affissione senza licenza in luogo pubblico/aperto/esposto al pubblico; uso mezzi luminosi/acustici per comunicazioni pubbliche senza autorità; collocamento iscrizioni/disegni abusivi = sanzione 51-309 euro. Comma 3: eccezione-affissione fuori i luoghi designati dall'autorità (es. bacheca sindacale, aree dedicate) non è punibile. Reato amministrativo, non penale.

Quando si applica

Distribuzione di volantini politici o pubblicitari in strada senza autorizzazione. Affissione di manifesti pubblicitari su muri pubblici. Installazione di insegne luminose senza permesso del comune. Collocamento di scritte murarie (graffiti organizzati). Diffusione massiva di comunicati su spazi pubblici interdetti.

Connessioni

Rimandi: art. 656 c.p. (notizie false), art. 663-bis c.p. (stampa clandestina). Collegati: leggi comunali su decoro urbano, regolamenti su affissioni e pubblicità, codice della strada per segnaletica.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia mette a disposizione la raccolta ufficiale dei codici giuridici italiani aggiornati, utile per consultare il testo vigente e i collegamenti normativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, attivista politico, stampa 500 volantini e li distribuisce davanti alla stazione ferroviaria senza autorizzazione del Sindaco. Viene fermato da vigili urbani. Riceve sanzione amministrativa di 200 euro per distribuzione abusiva di scritti.

Caso 2: Caso 2

Caio, imprenditore, installa un'insegna luminosa sul muro esterno della propria bottega senza richiedere permesso al Comune. I vigili riscontrano violazione. Caio riceve sanzione amministrativa 51-309 euro per uso abusivo di mezzo luminoso per comunicazione pubblica.

Domande frequenti

Posso distribuire volantini per strada?

Dipende dall'autorizzazione locale. Molti comuni richiedono permesso preventivo. Distribuire senza autorizzazione espone a sanzione amministrativa (non penale).

Affiggerò un manifesto sulla bacheca sindacale comunale è consentito?

Sì, se utilizzi lo spazio espressamente designato dall'amministrazione. La legge consente affissione nei luoghi indicati senza sanzione.

Se affiggo il mio manifesto su uno spazio pubblico designato, rischio sanzione?

No, l'eccezione di cui al comma 3 protegge l'affissione fuori i luoghi destinati (presumibilmente, legittima). Diverso è affiggerlo su superfici vietate.

Una sanzione amministrativa è una pena penale?

No, è sanzione amministrativa. Non genera antecedenti penali, ma è comunque dovuta. È minore della pena penale.

Posso affiggere pubblicità commerciali sulla mia proprietà privata visibile da strada?

La proprietà privata non è 'luogo pubblico'. Tuttavia, comuni possono vietare insegne anche su facciata privata se visibile dalla strada. Verifica il regolamento locale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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