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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 634 c.p. – Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis , turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 633 - Articolo 633 Codice Penale: Invasione di terreni o edifici→Cod. pen. art. 635 - Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem→Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e progra→Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o→Art. 632 c.p.: Deviazione di acque e modificazione dello stato d→Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt→Art. 631 Codice Penale: Usurpazione→Articolo 637 Codice Penale: Ingresso abusivo nel fondo altrui
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi turba con violenza alla persona o minaccia il pacifico possesso di immobili altrui è punito fino a due anni reclusione e multa 103-309 euro. Presunzione se compiuto da più di dieci persone.
Ratio
L'articolo 634 protegge il diritto al possesso pacifico, in contrasto all'articolo 633 che protegge dalla invasione ex novo. Questa norma si applica quando qualcuno detiene già la proprietà e viene violentemente molestato nel suo possesso. La legge tutela la stabilità possessoria come condizione essenziale della convivenza pacifica e del diritto di proprietà concreto. La violenza è elemento determinante: distingue questo reato dalla controversia civile di diritti immobiliari.
Analisi
La norma richiede tre elementi: (1) altrui pacifico possesso di cose immobili (preesistente alla azione del reo); (2) turbamento, cioè minaccia alla tranquillità e alla continuità di quel possesso; (3) violenza alla persona o minaccia come mezzo. La violenza può essere fisica (spintoni, occupazione forzata) o psicologica (minacce credibili). Il secondo comma introduce una presunzione: se l'atto è compiuto da più di dieci persone, si presume il carattere violento/minaccioso indipendentemente dalle circostanze specifiche. Questo riflette che il gruppo numeroso di per sé è coercitivo.
Quando si applica
Caso 1: Caio detiene pacificamente un terreno agricolo. Tizio si presenta con una mazza da baseball e dei complici, minacciando Caio di morte se non lascia il terreno. Turbamento violento. Caso 2: una coppia vive da anni in una casa. Un bulldozer si presenta di notte, circondato da 15 uomini non identificati, e inizia lo sgombero forzato senza permesso giudiziario. È turbamento da più di 10 persone (presunzione di violenza). Caso 3: un gruppo occupa abusivamente il piano terra di un condominio e il proprietario del primo piano riceve minacce di sequestro dei figli se si oppone allo stazionamento nel cortile comune.
Connessioni
Strettamente correlato all'articolo 633 (invasione), ma con diversi presupposti fattuali: 633 è ingresso arbitrario senza diritto; 634 è molestia di chi già possiede. Collegato all'articolo 628 (rapina) quando il mezzo è la sottrazione diretta. Rimandi alle procedure di sfratto civile (articoli 655-680 cpp) che sono le vie corrette, non la turbazione violenta. Riferimenti al diritto della proprietà (artt. 1168-1172 cc su reintegrazione nel possesso).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio molestato nel suo orto
, Tizio possiede un orto da 30 anni e vi coltiva ortaggi. Caio, che sostiene di avere diritti ereditari sulla terra (controversia civile mai risolta), si presenta all'orto con tre amici, uno armato di bastone da baseball. Caio ordina a Tizio di uscire, minacciandolo di fracassargli le ossa. Tizio, terrorizzato, abbandona l'orto. Caio turba violentemente il possesso pacifico di Tizio. La violenza (bastone) e la minaccia (morte) sono chiare. Caio commette il reato dell'articolo 634.
Caso 2: Sempronio e il gruppo numeroso
, Una famiglia abita una casa da generazioni. Una banda di 14 persone, guidata da Sempronio, si presenta alla casa per conto di un investitore immobiliare che dichiara proprietà. Senza mandato giudiziario di sfratto, sfondano la porta e iniziano a caricare i mobili su camion. Anche se non usano violenza fisica diretta, l'atto di 14 persone non autorizzate determina una presunzione legale di violenza. Sempronio e il gruppo commettono turbamento violento del possesso.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra turbativa violenta (art. 634) e rapina (art. 628)?
La rapina è sottrazione di cosa mobile mediante violenza. La turbativa è molestia del possesso immobiliare mediante violenza. Se Tizio ti estorce il portafoglio con violenza è rapina. Se ti espelle violentemente dalla tua casa è turbativa. Entrambi usano violenza, ma il bene protetto è diverso (cosa mobile vs. immobile).
Se sono io a occupare una casa abusivamente e il proprietario mi espelle con violenza, è turbativa?
No, se sei tu l'usurpatore senza diritto. La turbativa protegge il 'pacifico possesso', cioè il possesso legittimo o almeno non manifestamente illegittimo. Se occupi arbitrariamente (articolo 633), il proprietario può esperire sfratto civile, non è turbativo se usa la forza legittima per escluderti.
Se protesto pacificamente nella proprietà altrui, è turbativa?
No se non c'è violenza o minaccia. Una manifestazione statica o un blocco pacifico potrebbero costituire invasione (articolo 633) se è occupazione, ma non turbativa. La turbativa richiede come elemento essenziale la violenza o la minaccia credibile.
Se sono affittante di una proprietà e il proprietario mi minaccia per farmi lasciare, è turbativa?
Dipende. Se sei affittante legittimo, hai possesso tutelato. Se il proprietario ti minaccia violentemente per farti abbandonare prima della scadenza del contratto, potrebbe essere turbativa. Se usa solo pressioni legali (diffida, procedimento di sfratto), non è reato penale bensì materia civile.
Come funziona la presunzione di violenza per il gruppo di più di 10 persone?
Se più di 10 persone si presentano con intento di turbamento, la legge presume automaticamente che l'atto sia violento/minaccioso, senza bisogno di provare violenza fisica. La massa di persone di per sé è coercitiva. Però, il reo può controbattere provando che non vi era realmente alcun elemento di costrizione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate