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Testo dell'articoloVigente
Art. 629 c.p. – Estorsione
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 .
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'estorsione è ottenere un profitto ingiusto mediante violenza o minaccia, forzando una persona a fare o omettere qualcosa, punita con reclusione e multa.
Ratio
L'estorsione è reato contro il patrimonio che tutela la libertà della persona dal ricatto economico. La norma protegge il soggetto dalla coazione, garantendo che il patrimonio sia libero da pressioni illecite. È reato molto grave proprio perché combina la violenza alla minaccia con un fine patrimoniale.
Analisi
La norma articola tre elementi strutturali: (1) mezzo violenza o minaccia; (2) effetto coattivo (costringere a fare/omettere); (3) procura di ingiusto profitto con danno altrui. Il primo comma punisce il tipo base. Il secondo comma introduce aggravanti quando concorrono circostanze dell'articolo precedente (ad es. violenza alle persone, ricatto legato a criminalità organizzata), elevando la pena fino a 6-20 anni e multa 5.000-15.000 euro.
Quando si applica
Caso base: il creditore si presenta al debitore e minaccia violenza se non riceve il denaro entro 48 ore. Aggravante: più persone armate si presentano a uno street vendor per estorcere una percentuale mensile del guadagno. Variante: telematica (SMS, email minacciosa con allegato compromettente).
Connessioni
Correlato all'articolo 630 (sequestro a scopo di estorsione), che rappresenta una forma aggravata quando la coazione avviene mediante privazione della libertà. Collegato anche all'articolo 628 (rapina), che però richiede la sottrazione diretta della cosa, non la coazione a consegnare. In ambito transnazionale si connette alla direttiva 2011/93/UE su sfruttamento sessuale e ricatto.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il debito inesigibile
, Tizio presta 50.000 euro a Caio per acquisto macchinari, con tasso informale. Alla scadenza, Caio non paga. Tizio, insieme a suo cugino Sempronio (noto violento), si presenta nel magazzino di Caio e gli dice: «Entro domani i soldi, altrimenti rompiamo tutto e ti facciamo male». Caio, terrorizzato, accende un fido bancario e versa il denaro. Tizio e Sempronio commettono estorsione aggravata per il concorso di violenza alla persona e multeplice coazione. La pena sarà calcolata nelle soglie del secondo comma.
Caso 2: Mevio e la ricattista virtuale
, Mevio riceve foto compromettenti scattategli da una persona che ha conosciuto online. Riceve email: «Mi versi 10.000 euro in bitcoin entro 72 ore, altrimenti invio le foto ai tuoi contatti LinkedIn e famiglia. Se non credi che le ho, eccoti la preview». Mevio, avvocato di mezza età, versa i soldi. La ricattista (Filano, alias digitale) commette estorsione telematica mediante minaccia (diffusione di immagini). Il fatto costituisce reato anche se la violenza è solo minaccia, e il mezzo è digitale.
Domande frequenti
Se pago la somma chiesta sotto minaccia, è comunque estorsione?
Sì. L'estorsione sussiste nel momento in cui il malfattore costringe mediante violenza o minaccia, indipendentemente dal fatto che la vittima paghi o meno. Il pagamento è conseguenza della coazione, non elemento costitutivo. Se il pagamento avviene, il danno è concretato; se non avviene, sussiste comunque il reato tentato.
Qual è la differenza tra estorsione e rapina?
La rapina (art. 628) prevede la sottrazione diretta della cosa mediante violenza o minaccia. L'estorsione prevede invece di costringere la vittima a consegnare volontariamente. In pratica: rapina è strapparvi la borsa (sottrazione diretta); estorsione è minacciarvi di prendervi la borsa se non consegnate denaro (coazione alla consegna).
Se la minaccia riguarda una cosa mia (es. rompo il tuo negozio se non paghi), è estorsione?
Sì. L'articolo 629 punisce sia la minaccia di violenza alla persona che quella di danno a cose. Basta che la minaccia sia seria, credibile e reale. L'elemento decisivo è la coazione conseguente: la vittima deve essere costretta a fare o omettere qualcosa per ottenere profitto ingiusto.
Chi è responsabile se l'estorsione è compiuta da un gruppo?
Tutti i concorrenti nel reato rispondono di estorsione secondo le regole sulla concorrenza di persone (artt. 110-112 cp). Se uno minaccia, uno guarda, uno gestisce il ricatto, tutti sono estorsori. La pena per tutti aumenta se concorrono aggravanti e se il numero di partecipanti è elevato.
È estorsione se chiedo denaro a un'azienda con la minaccia di fare sciopero illegittimo?
Dipende. Se lo sciopero è legittimo (diritto costituzionale), la rivendicazione economica non è estorsione bensì esercizio di diritto. Se lo sciopero è illegittimo (es. violazione della preavviso minimo), la minaccia di esercitare un'azione illecita per ottenere profitto può configurare estorsione qualificata.
Fonti consultate: 2 fontei verificate