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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 436 c.p. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 435 - Art. 435 c.p.: Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti→Cod. pen. art. 437 - Art. 437 c.p.: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro i→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 434 c.p.: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi→Art. 438 Codice Penale: Epidemia→Art. 433 c.p.: Attentati alla sicurezza degli impianti di energi→Art. 439 c.p.: Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari→Articolo 432 Codice Penale: Attentati alla sicurezza dei trasporti→Art. 440 c.p.: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimen→Art. 431 c.p.: Pericolo di disastro ferroviario causato da danne
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi di soccorso durante disastri naturali e pubblici infortuni, punito con reclusione da due a sette anni.
Ratio
La norma tutela il diritto di ciascuno alla salvezza durante situazioni di grave emergenza. In contesti calamitosi, la compromissione dei mezzi di difesa, salvataggio o assistenza equivale a una forma di attentato alla vita altrui, poiché sottrae strumenti indispensabili. La ratio protettiva supera il semplice danno materiale all'apparecchio.
Analisi
L'articolo punisce tre condotte: sottrazione (asporto del mezzo), occultamento (nascondere un estintore per renderlo inutilizzabile) e guasto (danneggiare una pompa antincendio). Include anche l'impedimento generico all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, soccorso o assistenza. L'elemento oggettivo richiede che il fatto avvenga in occasione di (non necessariamente diretto da) uno dei disastri elencati. L'elemento soggettivo è il dolo generico: consapevolezza e volontà di sottrarre/danneggiare/ostacolare, indipendentemente dall'intenzione di causare danni specifici.
Quando si applica
Si applica a chi, durante un incendio in un condominio, porta via l'estintore dalla scala per venderselo; a chi occulta le pompe antincendio di una fabbrica durante un'alluvione; a chi blocca l'accesso ai mezzi di soccorso impedendo ai vigili del fuoco di raggiungere persone intrappolate. Si applica anche a chi, durante un naufragio, sottrae i giubbotti salvagente dalle zattere di evacuazione.
Connessioni
Rimanda ai reati di strage (art. 422 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.), poiché il fatto può causare morti. Collega alle normative di protezione civile (Codice della protezione civile, d.lgs. 1/2018), che disciplinano gli obblighi di manutenzione e disponibilità dei mezzi. Si correlata ai reati di pubblico disordine (art. 339-342 c.p.) e rifiuto di obbligo d'ufficio (art. 328 c.p.) se compiuti da pubblici ufficiali incaricati del soccorso.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, durante un incendio in un palazzo residenziale, ruba la pompa antincendio dalla sala macchine perché sa che vale duemila euro. L'incendio si propaga più velocemente perché i vigili del fuoco, arrivando, non riescono a contrastarlo efficacemente. Una famiglia rimane intrappolata. Tizio risponde di art. 436 c.p., indipendentemente dal fatto che l'assenza della pompa sia stata determinante: la semplice sottrazione in occasione di disastro integra il reato.
Caso 2: Caso 2
Caio, operaio responsabile della manutenzione di una fabbrica, durante un'alluvione blocca deliberatamente l'accesso al locale dove sono custoditi gli estintori per evitare che gli operai se li portino via (intende proteggerli). Questa condotta di ostacolo/impedimento al soccorso integra comunque la violazione dell'articolo, perché impedisce che l'incendio sia estinto, pur con intenzione formalmente protettiva.
Domande frequenti
Se durante un incendio devo usare un estintore ma non lo trovo perché rubato, posso citare l'art. 436?
Sì, puoi denunciare il responsabile. Tra i tuoi diritti come cittadino c'è l'accesso ai mezzi di protezione civile. Il reato esiste indipendentemente dal danno effettivo: la sola sottrazione in occasione di disastro è sufficiente.
Cosa conta come apparecchio a pubblica difesa?
Estintori, pompe, idranti, zattere di salvataggio, barelle, corde di emergenza, generatori di emergenza, allarmi antincendio, porte tagliafuoco, sistemi di ventilazione. Qualsiasi mezzo destinato al soccorso o alla difesa.
Se il disastro è naturale (terremoto) anziché provocato, l'art. 436 si applica lo stesso?
Sì. La norma dice 'al di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro', il carattere naturale o artificiale del disastro è irrilevante.
Mi occupo di smaltimento rifiuti: posso rimuovere un estintore scarico da una zona operativa?
Sì, se inutilizzabile e in assenza di emergenza in corso. La norma protegge i mezzi *funzionanti* necessari al soccorso. Un estintore fuori servizio non integra il reato.
Durante l'evacuazione per un incendio, un vicino mi prende il giubbotto salvagente che porto con me. È art. 436?
Tecnicamente la sottrazione di un indumento personale non rientra negli apparecchi 'destinati' al soccorso pubblico. Integraria il furto (art. 624 c.p.) ma non l'art. 436 c.p.
Fonti consultate: 2 fontei verificate