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Testo dell'articoloVigente
Art. 235 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 .
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero condannato a più di due anni di reclusione.
Ratio
L'articolo persegue la finalità di tutela della sovranità nazionale, consentendo l'allontanamento dal territorio italiano di soggetti stranieri condannati a pena detentiva. Si tratta di una misura di sicurezza personale accessoria alla condanna, volta a impedire che criminali non cittadini rimangono nel territorio nazionale dopo il scontamento della pena. Il decreto legge n. 92/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2008, ha introdotto un differenziale nel trattamento tra stranieri extracomunitari e cittadini UE, sebbene per questi ultimi sia previsto l'allontanamento quando ricorrano i presupposti di legge.
Analisi
La norma si articola in due commi. Il primo stabilisce che il giudice della cognizione ordina l'espulsione per lo straniero ovvero l'allontanamento dal territorio per il cittadino UE, quando il condannato abbia ricevuto sentenza di reclusione per tempo superiore a due anni. L'ordine non è discrezionale, ma vincolato al verificarsi della fattispecie. Il secondo comma, abrogato dalla legge n. 94/2009 in materia di immigrazione e sicurezza, prevedeva la punizione della trasgressione dell'ordine con reclusione da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio anche fuori flagranza e procedimento in rito direttissimo. Questa previsione rappresentava una sanzione accessoria per il mancato adempimento dell'ordine espulsivo.
Quando si applica
La disposizione si applica tutte le volte in cui il giudice condanni uno straniero o un cittadino UE a reclusione per tempo superiore a due anni. Non opera quando la condanna sia inferiore a tale soglia temporale. La norma trova applicazione nella fase della pronuncia della sentenza di condanna, momento in cui il giudice valuta contestualmente l'opportunità di emanare l'ordine di allontanamento. Esempi: Tizio, cittadino bengalese, condannato a tre anni di reclusione per furto aggravato; Caio, rumeno, condannato a due anni e sei mesi per ricettazione.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 239 c.p. (misure di sicurezza), 240 c.p. (confisca), nonché alle disposizioni della legge n. 286/1998 (testo unico immigrazione). Risultano rilevanti anche i regolamenti UE sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari. Da un punto di vista sistematico, rientra nel titolo V del codice penale dedicato ai reati contro l'ordine pubblico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio, cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, viene condannato a tre anni di reclusione per rapina aggravata. Il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna, ordina l'espulsione di Tizio dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 c.p. Una volta scontata la pena, Tizio rientra clandestinamente in Italia: scatta il reato di cui al secondo comma e viene arrestato fuori flagranza su ordine del pubblico ministero, procedendosi con rito direttissimo.
Caso 2. Caio, cittadino rumeno residente in Italia da quattro anni, è condannato a due anni e sei mesi di reclusione per truffa aggravata in danno di anziani. Il giudice valuta la pericolosità sociale di Caio e, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa UE, dispone l'allontanamento dal territorio italiano. Caio impugna il provvedimento eccependo la propria integrazione lavorativa e familiare; il giudice di appello verifica il rispetto del principio di proporzionalità prima di confermare la misura.
Domande frequenti
L'espulsione ex art. 235 c.p. è una pena o una misura di sicurezza?
È una misura di sicurezza personale, non una pena in senso stretto. Si aggiunge alla pena detentiva e mira a prevenire la pericolosità sociale del condannato straniero.
Qual è la soglia di pena che fa scattare l'espulsione giudiziale?
La condanna deve essere superiore a due anni di reclusione. Una condanna esattamente a due anni non è sufficiente: occorre superare tale limite.
Il cittadino europeo può essere allontanato dall'Italia con la stessa automaticità dello straniero extracomunitario?
No. Il cittadino UE gode delle tutele della direttiva 2004/38/CE, per cui l'allontanamento richiede una valutazione di proporzionalità e di effettiva pericolosità, non è automatico al superamento della soglia di pena.
Cosa succede se il condannato fa rientro in Italia ignorando l'ordine di espulsione?
Commette il reato previsto dal secondo comma dell'art. 235 c.p., punito con la reclusione da uno a quattro anni. È previsto l'arresto obbligatorio anche fuori flagranza e il processo si svolge con rito direttissimo.
L'espulsione giudiziale dell'art. 235 c.p. si differenzia dall'espulsione amministrativa?
Sì. L'espulsione amministrativa è disposta dal prefetto o dal questore in base al Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998), mentre quella ex art. 235 c.p. è pronunciata dal giudice penale nell'ambito di un procedimento di condanna e costituisce una misura di sicurezza.
Schema dell'articolo
Vedi anche
Fonti consultate: 3 fontei verificate