Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 199 c.p. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

In vigore dal 1° luglio 1931

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

In sintesi

  • Principio di legalità nelle misure di sicurezza: nessuna misura può essere applicata senza una norma di legge espressa.
  • Le misure di sicurezza sono tassativamente elencate dalla legge: il giudice non può applicarne di nuove o analoghe.
  • La disposizione è in vigore dal 1° luglio 1931, contestualmente all'entrata in vigore del Codice Penale Rocco.
  • Costituisce il fondamento garantistico del sistema delle misure di sicurezza, parallelo al principio di legalità delle pene (art. 1 c.p.).
  • Si applica sia alle misure di sicurezza personali (es. ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) sia a quelle patrimoniali (es. confisca).
Indice dei contenuti

Vieta l'applicazione di misure di sicurezza non espressamente previste dalla legge, garantendo il principio di legalità.

Ratio legis

L'art. 199 c.p. costituisce l'espressione del principio di legalità applicato al sistema del doppio binario sanzionatorio italiano, che affianca alle pene le misure di sicurezza. Il legislatore del 1930 ha voluto estendere esplicitamente le garanzie proprie della pena anche alle misure di sicurezza, evitando che la discrezionalità giudiziale o le esigenze di difesa sociale potessero tradursi in restrizioni della libertà personale al di fuori di presupposti tipizzati dalla legge. La norma risponde all'esigenza di tutelare il cittadino da interventi arbitrari dello Stato, imponendo che qualsiasi limitazione della sfera individuale trovi la propria legittimazione in una fonte legislativa preesistente e precisa.

Analisi

La disposizione si articola in due precetti distinti ma complementari: il primo vieta l'applicazione di misure di sicurezza non espressamente stabilite dalla legge; il secondo vieta la loro applicazione fuori dei casi dalla legge preveduti. Il primo precetto attiene alla tipicità della misura (non si possono creare misure atipiche), il secondo alla tipicità del presupposto applicativo (non si possono applicare misure a situazioni non previste). Ne consegue che il giudice è vincolato sia nella scelta della misura sia nell'individuazione dei soggetti destinatari. L'analogia è quindi esclusa tanto per l'an quanto per il quomodo dell'applicazione. La norma va letta in combinato con l'art. 200 c.p., che disciplina il principio di retroattività delle misure di sicurezza, e con l'art. 202 c.p., che ne definisce i presupposti generali.

Quando si applica

L'art. 199 c.p. opera ogni volta che il giudice deve disporre una misura di sicurezza nei confronti di un imputato o condannato. Trova applicazione tanto nel procedimento ordinario quanto in quello a carico di soggetti non imputabili (infermi di mente, minori). La norma è richiamata indirettamente anche nel procedimento di prevenzione, sebbene le misure di prevenzione abbiano una disciplina propria (d.lgs. 159/2011). Non si applica alle sanzioni amministrative accessorie, che seguono il proprio regime di legalità.

Connessioni normative

L'art. 199 c.p. si raccorda con l'art. 25, comma 3, della Costituzione, che eleva il principio di legalità delle misure di sicurezza a rango costituzionale, consentendo di applicarle solo nei casi previsti dalla legge. Il collegamento sistematico coinvolge inoltre: l'art. 1 c.p. (legalità delle pene), l'art. 200 c.p. (efficacia temporale delle misure di sicurezza), l'art. 202 c.p. (pericolosità sociale come presupposto), gli artt. 215 e ss. c.p. (catalogo delle misure di sicurezza personali) e l'art. 240 c.p. (confisca, quale principale misura di sicurezza patrimoniale).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, affetto da un disturbo della personalità non riconosciuto come infermità totale di mente, viene assolto per vizio parziale di mente. Il giudice, ritenendo Tizio socialmente pericoloso, vorrebbe sottoporlo a una forma di sorveglianza elettronica continua non prevista da alcuna norma del codice penale. In applicazione dell'art. 199 c.p., il giudice non può disporre tale misura atipica: dovrà scegliere esclusivamente tra le misure di sicurezza personali tassativamente previste dalla legge, come la libertà vigilata ex art. 228 c.p.

Caio viene condannato per un reato di truffa aggravata. Il pubblico ministero chiede, oltre alla pena detentiva, l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale consistente nel blocco preventivo e permanente di tutti i conti correnti intestati a Caio, misura non disciplinata da alcuna disposizione del codice penale o di leggi speciali. Il tribunale, richiamando l'art. 199 c.p., rigetta la richiesta: l'unica misura di sicurezza patrimoniale applicabile è la confisca nelle forme tipizzate dall'art. 240 c.p. e dalle leggi speciali, non potendosi creare per via giurisprudenziale misure di sicurezza ulteriori o diverse da quelle espressamente previste.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra pene e misure di sicurezza rispetto al principio di legalità?

Sia le pene (art. 1 c.p.) sia le misure di sicurezza (art. 199 c.p.) sono soggette al principio di legalità: nessuna delle due può essere applicata al di fuori dei casi e nei modi stabiliti dalla legge. La differenza sta nella funzione: le pene hanno carattere retributivo e preventivo generale, le misure di sicurezza sono finalizzate alla neutralizzazione della pericolosità sociale del soggetto.

Il giudice può applicare una misura di sicurezza per analogia?

No. L'art. 199 c.p. esclude espressamente l'applicazione analogica delle misure di sicurezza. Il giudice è vincolato al catalogo tassativo previsto dalla legge e non può estendere le misure esistenti a casi non espressamente disciplinati, né crearne di nuove.

L'art. 199 c.p. ha rango costituzionale?

Il principio che esprime trova copertura costituzionale diretta nell'art. 25, comma 3, della Costituzione, che vieta l'imposizione di misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 199 c.p. ne è la trasposizione sul piano del codice ordinario.

Le misure di prevenzione antimafia sono soggette all'art. 199 c.p.?

Le misure di prevenzione (sorveglianza speciale, confisca antimafia, ecc.) non sono misure di sicurezza in senso tecnico e hanno una disciplina autonoma nel d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia). Tuttavia, anche ad esse si applica il principio di legalità, desumibile direttamente dall'art. 25 Cost. e dall'art. 13 Cost. per le misure personali.

La confisca è una misura di sicurezza soggetta all'art. 199 c.p.?

Sì. La confisca disciplinata dall'art. 240 c.p. è la principale misura di sicurezza patrimoniale del codice e, come tale, è soggetta al principio di legalità dell'art. 199 c.p.: può essere disposta solo nei casi e nelle forme espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di applicazioni analogiche o estensive non autorizzate dal legislatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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